Législation

Ordinanza del 2 febbraio 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali

RS 413.14In vigoreStato 01.01.201716 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Esame complementare3–13
  3. Sezione 3: Disposizioni finali14–16

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche; in esecuzione dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto1

La presente ordinanza disciplina l’esame complementare per l’ammissione dei titolari dei seguenti attestati alle università cantonali e ai politecnici federali:

  1. a.

    attestato federale di maturità professionale;

  2. b.

    attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4153).

Art. 2Scopo dell’esame complementare

1

 L’esame complementare ha lo scopo di consentire ai titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale di acquisire le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari generali.1

2

 L’attestato di superamento dell’esame complementare, assieme all’attestato federale di maturità professionale o all’attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero, vale come attestato equivalente alla maturità liceale svizzera o riconosciuta dalla Confederazione.2 In quanto tale, dà diritto all’ammissione:

  1. a.

    ai politecnici federali secondo la legge del 4 ottobre 1991 sui PF;

  2. b.

    agli esami federali per le professioni mediche secondo la legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche.

3

 L’ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4153).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4153).

Sezione 2: Esame complementare

Art. 3Principi

1

 L’esame complementare sottostà alla vigilanza della Commissione svizzera di maturità.

2

 Fatto salvo il capoverso 3, è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità.

3

 La Commissione svizzera di maturità può, su proposta di un Cantone, autorizzare una scuola che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti dalla Confederazione a organizzare l’esame complementare. La condizione è che questa scuola proponga un corso di preparazione di un anno.

Art. 4Scopo dell’esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse

1

 Allo scopo dell’esame, alle sessioni, all’iscrizione, all’ammissione e alle tasse si applicano per analogia:

  1. a.

    le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’esame svizzero di maturità;

  2. b.

    le disposizioni dell’ordinanza del 3 novembre 20102 sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

2

 Le sessioni d’esame, l’iscrizione e le tasse per l’esame complementare svolto nelle scuole cantonali sono rette dalle corrispondenti disposizioni cantonali.

3

 Le scuole autorizzate a organizzare l’esame complementare possono ammettere soltanto i candidati che hanno seguito il corso di preparazione di un anno.

  1. RS 413.12
  2. RS 172.044.13

Art. 5Obiettivi e programmi d’esame per le singole materie

1

 Gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie si fondano sul Piano quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE valido in tutta la Svizzera.

2

 Essi sono contenuti nelle direttive.

Art. 6Direttive

1

 A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità emana direttive. Esse disciplinano in particolare:

  1. a.

    i dettagli dell’ammissione;

  2. b.

    gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie;

  3. c.

    la procedura d’esame e i criteri di valutazione;

  4. d.

    gli strumenti di lavoro ammessi all’esame;

  5. e.

    i gruppi di materie se l’esame è suddiviso in due sessioni.

2

 La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive insieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.1

3

 Le direttive sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca2 e del Comitato della CDPE.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4153).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

Art. 7Materie d’esame

I candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti:

  1. a.

    prima lingua nazionale (tedesco, francese o italiano);

  2. b.

    seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese;

  3. c.

    matematica;

  4. d.

    scienze sperimentali (ambiti biologia, chimica e fisica);

  5. e.

    scienze umane e sociali (ambiti storia e geografia).

Art. 8Modalità d’esame

Nelle materie d’esame si procede come segue:

  1. a.

    prima lingua nazionale: prova scritta e orale;

  2. b.

    seconda lingua nazionale o inglese: prova scritta e orale;

  3. c.

    matematica: prova scritta e orale;

  4. d.

    scienze sperimentali: prova scritta;

  5. e.

    scienze umane e sociali: prova scritta.

Art. 9Esame in due sessioni

1

 L’esame della Commissione svizzera di maturità può essere sostenuto come esame completo in un’unica sessione oppure suddiviso in due sessioni.

2

 Se svolto in una scuola, l’esame deve essere sostenuto come esame completo in un’unica sessione.

Art. 10Note, totale dei punti e ponderazione delle note

1

 Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

2

 Le note delle prove orali sono attribuite congiuntamente dall’esperto e dall’esaminatore. Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto.

3

 Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie.

4

 Tutte le note hanno lo stesso peso.

Art. 11Superamento dell’esame

1

 L’esame è superato se il candidato:

  1. a.

    ha ottenuto un totale di almeno 20 punti;

  2. b.

    non ha più di due note inferiori a 4; e

  3. c.

    non ha nessuna nota inferiore a 2.

2

 L’esame non è superato se il candidato:

  1. a.

    non adempie le condizioni del capoverso 1;

  2. b.

    non si presenta all’esame senza fornire tempestivamente ragioni fondate;

  3. c.

    senza autorizzazione, non continua l’esame iniziato;

  4. d.

    si serve di strumenti di lavoro non ammessi o si rende colpevole di altri comportamenti sleali.

Art. 12Sanzioni, valutazione dell’esame, attestato, deroghe e procedura di ricorso

Alle sanzioni, alla valutazione dell’esame, all’attestato, alle deroghe, in particolare a favore delle persone con disabilità, e alla procedura di ricorso si applicano per analogia:

  1. a.

    le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’esame svizzero di maturità, se l’esame complementare è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità;

  2. b.

    le disposizioni cantonali sull’esame liceale di maturità, se l’esame complementare è organizzato da una scuola.

  1. RS 413.12

Art. 13Ripetizione dell’esame

1

 L’esame può essere ripetuto una volta. Se l’esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta.

2

 Le prove nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 14Diritto previgente: abrogazione

[RU 2004 629]

L’ordinanza del 19 dicembre 2003 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l’ammissione alle scuole universitarie è abrogata.

Art. 15Disposizioni transitorie

1

 Chi inizia l’esame alle condizioni definite dal diritto anteriore può portarlo a termine secondo questo diritto entro la fine del 2012.

2

 Chi non supera l’esame alle condizioni definite dal diritto anteriore, dal 1° maggio 2012 può ripeterlo soltanto secondo il nuovo diritto.

Art. 16Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2017. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).