Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche; in esecuzione dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina l’esame complementare per l’ammissione dei titolari dei seguenti attestati alle università cantonali e ai politecnici federali:
- a.
attestato federale di maturità professionale;
- b.
attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4153).
Art. 2Scopo dell’esame complementare
1 L’esame complementare ha lo scopo di consentire ai titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale di acquisire le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari generali.1
2 L’attestato di superamento dell’esame complementare, assieme all’attestato federale di maturità professionale o all’attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero, vale come attestato equivalente alla maturità liceale svizzera o riconosciuta dalla Confederazione.2 In quanto tale, dà diritto all’ammissione:
- a.
ai politecnici federali secondo la legge del 4 ottobre 1991 sui PF;
- b.
agli esami federali per le professioni mediche secondo la legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche.
3 L’ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4153).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4153).
Sezione 2: Esame complementare
1 L’esame complementare sottostà alla vigilanza della Commissione svizzera di maturità.
2 Fatto salvo il capoverso 3, è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità.
3 La Commissione svizzera di maturità può, su proposta di un Cantone, autorizzare una scuola che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti dalla Confederazione a organizzare l’esame complementare. La condizione è che questa scuola proponga un corso di preparazione di un anno.
Art. 4Scopo dell’esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse
1 Allo scopo dell’esame, alle sessioni, all’iscrizione, all’ammissione e alle tasse si applicano per analogia:
- a.
le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’esame svizzero di maturità;
- b.
le disposizioni dell’ordinanza del 3 novembre 20102 sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.
2 Le sessioni d’esame, l’iscrizione e le tasse per l’esame complementare svolto nelle scuole cantonali sono rette dalle corrispondenti disposizioni cantonali.
3 Le scuole autorizzate a organizzare l’esame complementare possono ammettere soltanto i candidati che hanno seguito il corso di preparazione di un anno.
- RS 413.12
- RS 172.044.13
Art. 5Obiettivi e programmi d’esame per le singole materie
1 Gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie si fondano sul Piano quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE valido in tutta la Svizzera.
2 Essi sono contenuti nelle direttive.
1 A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità emana direttive. Esse disciplinano in particolare:
- a.
i dettagli dell’ammissione;
- b.
gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie;
- c.
la procedura d’esame e i criteri di valutazione;
- d.
gli strumenti di lavoro ammessi all’esame;
- e.
i gruppi di materie se l’esame è suddiviso in due sessioni.
2 La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive insieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.1
3 Le direttive sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca2 e del Comitato della CDPE.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4153).
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
Art. 7Materie d’esame
I candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti:
- a.
prima lingua nazionale (tedesco, francese o italiano);
- b.
seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese;
- c.
- d.
scienze sperimentali (ambiti biologia, chimica e fisica);
- e.
scienze umane e sociali (ambiti storia e geografia).
Art. 8Modalità d’esame
Nelle materie d’esame si procede come segue:
- a.
prima lingua nazionale: prova scritta e orale;
- b.
seconda lingua nazionale o inglese: prova scritta e orale;
- c.
matematica: prova scritta e orale;
- d.
scienze sperimentali: prova scritta;
- e.
scienze umane e sociali: prova scritta.
Art. 9Esame in due sessioni
1 L’esame della Commissione svizzera di maturità può essere sostenuto come esame completo in un’unica sessione oppure suddiviso in due sessioni.
2 Se svolto in una scuola, l’esame deve essere sostenuto come esame completo in un’unica sessione.
Art. 10Note, totale dei punti e ponderazione delle note
1 Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.
2 Le note delle prove orali sono attribuite congiuntamente dall’esperto e dall’esaminatore. Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto.
3 Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie.
4 Tutte le note hanno lo stesso peso.
Art. 11Superamento dell’esame
1 L’esame è superato se il candidato:
- a.
ha ottenuto un totale di almeno 20 punti;
- b.
non ha più di due note inferiori a 4; e
- c.
non ha nessuna nota inferiore a 2.
2 L’esame non è superato se il candidato:
- a.
non adempie le condizioni del capoverso 1;
- b.
non si presenta all’esame senza fornire tempestivamente ragioni fondate;
- c.
senza autorizzazione, non continua l’esame iniziato;
- d.
si serve di strumenti di lavoro non ammessi o si rende colpevole di altri comportamenti sleali.
Art. 12Sanzioni, valutazione dell’esame, attestato, deroghe e procedura di ricorso
Alle sanzioni, alla valutazione dell’esame, all’attestato, alle deroghe, in particolare a favore delle persone con disabilità, e alla procedura di ricorso si applicano per analogia:
- a.
le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’esame svizzero di maturità, se l’esame complementare è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità;
- b.
le disposizioni cantonali sull’esame liceale di maturità, se l’esame complementare è organizzato da una scuola.
- RS 413.12
Art. 13Ripetizione dell’esame
1 L’esame può essere ripetuto una volta. Se l’esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta.
2 Le prove nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 14Diritto previgente: abrogazione
[RU 2004 629]L’ordinanza del 19 dicembre 2003 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l’ammissione alle scuole universitarie è abrogata.
Art. 15Disposizioni transitorie
1 Chi inizia l’esame alle condizioni definite dal diritto anteriore può portarlo a termine secondo questo diritto entro la fine del 2012.
2 Chi non supera l’esame alle condizioni definite dal diritto anteriore, dal 1° maggio 2012 può ripeterlo soltanto secondo il nuovo diritto.
Art. 16Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.