Législation

Ordinanza del Consiglio della SUFFP del 17 febbraio 2011 concernente gli emolumenti della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Ordinanza degli emolumenti SUFFP)

RS 412.106.16In vigoreStato 01.08.202111 articoli

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  • RU 2021 406Ordinanza degli emolumenti IUFFP · atto di base Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell’Istituto universitario federale per la formazione professionalein vigore il 01.08.2021
    modificato: art. 1, 4 · introdotto: art. 7a
  • RU 2019 2063Ordinanza degli emolumenti IUFFP · atto di base Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell'Istituto universitario federale per la formazione professionalein vigore il 01.08.2019
    modificato: art. 3a
  • RU 2017 3639Regolamento degli emolumenti IUFFP · atto di base Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell'Istituto universitario federale per la formazione professionalein vigore il 01.08.2017
    modificato: art. 3 · introdotto: art. 3a, 3b

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Consiglio della SUFFP), visto l’articolo 10 capoverso 2 lettera c della legge del 25 settembre 2020 sulla SUFFP, ordina:

Art. 1Principio e campo d’applicazione1

1

 La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti percepiti dalla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) per le sue offerte di formazione e altri servizi.

2

 Non rientrano sotto la presente ordinanza le prestazioni commerciali di cui all’articolo 28 della legge del 25 settembre 2020 sulla SUFFP.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il 18 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 406).

Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

RS 172.041.1

Per quanto la presente ordinanza non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.

Art. 3Cicli di formazione: tassa d’iscrizione1

1

 La tassa d’iscrizione per i cicli di formazione ammonta a 200 franchi.

2

 La tassa d’iscrizione è dovuta anche in caso di disdetta, mancato inizio o interruzione del ciclo di formazione e non è rimborsabile.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 17 mag. 2017, approvata dal CF il 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3639).

Art. 3aCicli di formazione: emolumenti semestrali ed emolumenti per il materiale1

1

 Gli emolumenti semestrali per i cicli di formazione ammontano a:

  1. a.

    per cicli di studio con diploma della durata di:

    1. 1.

      due anni: 660 franchi,

    2. 2.

      tre anni: 450 franchi;

  2. b.

    per cicli di studio con certificato della durata di:

    1. 1.

      un anno: 590 franchi,

    2. 2.

      due anni: 420 franchi.

2

 In caso di prolungamento della durata degli studi, per i semestri supplementari sono riscossi gli emolumenti previsti per la durata più lunga degli studi secondo il capoverso 1.

3

 L’emolumento semestrale per i cicli di studio bachelor e master ammonta a 800 franchi ciascuno.2

4

 In aggiunta all’emolumento semestrale sono riscossi 50 franchi al semestre per il materiale.

5

 In caso di disdetta fino a due settimane prima dell’inizio del corso gli emolumenti semestrali e gli emolumenti per il materiale già pagati sono rimborsati.

6

 In caso di disdetta posteriore, mancato inizio o interruzione del ciclo di studio gli emolumenti semestrali e gli emolumenti per il materiale sono dovuti o non sono rimborsati.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 17 mag. 2017, approvata dal CF il 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3639).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, approvata dal CF il 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2063).

Art. 3bCicli di formazione: emolumenti per prestazioni supplementari1

Per le prestazioni supplementari sono prelevati i seguenti emolumenti:

  1. a.

    attività di esaminatore durante la lezione di prova determinante per il conseguimento del titolo di studio: 200 franchi;

  2. b.

    attività di esaminatore per il lavoro di diploma: 200 franchi;

  3. c.

    attività di esaminatore per la tesi di bachelor o di master e la relativa difesa: 200 franchi.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 17 mag. 2017, approvata dal CF il 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3639).

Art. 4Emolumenti semestrali speciali1

Qualora sia necessario computare in un ciclo di studio con diploma competenze acquisite al di fuori dei cicli di formazione regolamentari, l’emolumento semestrale per questo ciclo di studio, compresa la procedura di computo, ammonta a 1450 franchi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il 18 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 406).

Art. 5Formazioni continue e altre offerte di formazione

1

 Gli emolumenti per le formazioni continue e per le altre offerte di formazione sono calcolati sulla base della contabilità analitica.

2

 L’emolumento per i corsi di formazione continua e per le altre offerte di formazione destinate ai responsabili della formazione professionale ammonta al massimo a 400 franchi per mezza giornata di formazione.

3

 L’emolumento per i cicli di formazione continua varia da 400 a 1000 franchi per ogni punto ECTS che può essere acquisito nell’ambito del ciclo di formazione.

4

 Non sono riscossi emolumenti per le offerte di formazione continua proposte dalla Confederazione, dai Cantoni o dalle organizzazioni del mondo del lavoro, nonché per le altre offerte di formazione importanti per la gestione della formazione professionale o che sono assolte in vista dell’esercizio di un’attività di pubblico interesse. Si tratta nella fattispecie di:

  1. a.

    offerte per la formazione di periti d’esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale (art. 47 LFPr1);

  2. b.

    formazioni continue per l’attuazione di riforme della formazione professionale.

  1. RS 412.10

Art. 6Servizi

1

 Gli emolumenti per i servizi sono stabiliti in funzione del tempo richiesto.

2

 La tariffa oraria varia da 100 a 300 franchi a seconda delle conoscenze specifiche del personale incaricato.

Art. 7Diritto previgente: abrogazione

[RU 2006 5697]

Il Regolamento degli emolumenti IUFFP del 22 settembre 2006 è abrogato.

Art. 7aDisposizione transitoria della modifica del 30 marzo 20211

Per gli studenti dei cicli di formazione che hanno iniziato i propri studi prima del semestre autunnale del 2022 valgono gli emolumenti secondo il diritto anteriore.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il 18 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 406).

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).