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Ordinanza della SEFRI del 1° ottobre 2010 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

AFCRS 412.101.221.45In vigoreStato 01.01.202628 articoli

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  • RU 2018 3323in vigore il 15.10.2018
    modificato: art. 7, 10, 14a, 24
  • RU 2017 4837in vigore il 01.01.2018
    modificato: art. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 24 · introdotto: art. 14a

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Oggetto e durata1–2
  2. Sezione 2Obiettivi ed esigenze3–6
  3. Sezione 3Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente7
  4. Sezione 4Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento8–9
  5. Sezione 5Piano di formazione e cultura generale10–11
  6. Sezione 6Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda12–13
  7. Sezione 7Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni14–16
  8. Sezione 8Procedure di qualificazione17–22
  9. Sezione 9Attestazioni e titolo23
  10. Sezione 10Sviluppo della qualità e organizzazione24
  11. Sezione 11Disposizioni finali25–27

36104 Calzolaia AFC/Calzolaio AFC Schuhmacherin EFZ/Schuhmacher EFZ Cordonnière CFC/Cordonnier CFC La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1 Oggetto e durata

Art. 1Profilo professionale

I calzolai di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

  1. a.

    realizzano a mano scarpe su misura, scarpe di serie e scarpe speciali, apportano piccole modifiche ortopediche alle scarpe ed eseguono riparazioni sui prodotti;

  2. b.

    trasformano in modo professionale i materiali e i semiprodotti in prodotti di elevata qualità, avvalendosi delle conoscenze di base di anatomia;

  3. c.

    impiegano in modo professionale e coscienzioso le tecniche, i materiali, gli attrezzi, le macchine e le apparecchiature appropriati per la produzione, la modifica e la riparazione di prodotti e organizzano in modo efficiente i processi lavorativi;

  4. d.

    utilizzano gli impianti in maniera economica, con cura e rispetto per l’ambiente;

  5. e.

    sono in grado di realizzare in modo professionale i desideri della clientela e i progetti di laboratorio;

  6. f.

    lavorano in pieno rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di protezione della salute e dell’ambiente.

Art. 2Durata e inizio

1

 La formazione professionale di base dura tre anni.

2

 Ai titolari di un certificato federale di formazione pratica di riparatore di scarpe CFP viene riconosciuto il primo anno della formazione professionale di base.

3

 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3Competenze operative

1

 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

2

 Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

Art. 4Competenza professionale

La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

  1. artigianato e tecnologia;

  2. consulenza alla clientela;

  3. sicurezza sul lavoro, protezione della salute, tutela dell’ambiente e mantenimento del valore.

Art. 5Competenza metodologica

La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

  1. tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;

  2. approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;

  3. strategie d’informazione e di comunicazione;

  4. strategie d’apprendimento per agevolare la formazione continua;

  5. tecniche creative;

  6. tecniche di presentazione

Art. 6Competenza sociale e personale

La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

  1. autonomia e senso di responsabilità;

  2. capacità di comunicare;

  3. capacità di gestire i conflitti;

  4. capacità di lavorare in gruppo;

  5. forme comportamentali e modo di presentarsi;

  6. capacità di lavorare sotto pressione;

  7. senso di responsabilità e modo di operare ecologici.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 71

1

 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

2

 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

3

 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

4

 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 12 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

5

 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU 2018 3323).
  2. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

Sezione 4 Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 8Parti svolte dai luoghi di formazione

1

 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

2

 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 960 lezioni. Di queste, 120 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

3

 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 14 e massima di 18 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 9Lingua d’insegnamento

1

 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

2

 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

3

 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

Sezione 5 Piano di formazione e cultura generale

Art. 10Piano di formazione

1

 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione1 della competente organizzazione del mondo del lavoro.2

2

 Il piano di formazione:

  1. a.

    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;

  2. b.

    riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;

  3. c.

    designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organizzazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;

  4. d.

    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.3

3

 ...4

4

 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.5

  1. Il piano del 1° ottobre 2010 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU 2018 3323).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4837).
  4. Abrogato dalla cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4837).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU 2018 3323).

Art. 11Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20251 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base2.

  1. RS 412.101.241
  2. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2026 (vedi RU 2025 593).

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 12Requisiti professionali richiesti ai formatori1

I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:2

  1. attestato federale di capacità di calzolaio AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  2. attestato federale di capacità di calzolaio ortopedico AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  3. attestato federale di capacità di calzolaio qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  4. attestato federale di capacità di calzolaio ortopedico qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  5. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del calzolaio AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  6. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4837).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4837).

Art. 13Numero massimo di persone in formazione in azienda1

1

 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

2

 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

3

 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4

 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

5

 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4837).

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 14Documentazione dell’apprendimento1

1

 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

2

 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

3

 ...2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4837).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4837).

Art. 14aRapporto di formazione1

1

 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

2

 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.2

3

 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

4

 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4837).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU 2018 3323).

Art. 15Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale1

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4837).

Art. 16Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali1

1

 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.

2

 I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 20 capoverso 3.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4837).

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 17Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

  1. a.

    secondo le disposizioni della presente ordinanza;

  2. b.

    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o

  3. c.

    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se

    1. 1.

      ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

    2. 2.

      di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del calzolaio AFC,

    3. 3.

      rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 19).

Art. 18Oggetto

Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

Art. 19Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

1

 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

  1. a.

    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 16 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;

  2. b.

    «conoscenze professionali», della durata di tre ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di 60 minuti;

  3. c.

    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20251 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base2.

  4. [tab]

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

  1. RS 412.101.241
  2. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2026 (vedi RU 2025 593).

Art. 20Superamento, calcolo e ponderazione delle note

1

 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. a.

    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e

  2. b.

    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

2

 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

  1. a.

    lavoro pratico: 40 per cento;

  2. b.

    conoscenze professionali: 20 per cento;

  3. c.

    cultura generale: 20 per cento;

  4. d.

    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

3

 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative:

  1. all’insegnamento professionale;

  2. ai corsi interaziendali.

4

 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media, arrotondata al punto o al mezzo punto, di tutte le note semestrali relative all’insegnamento professionale.

5

 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

Art. 21Ripetizioni

1

 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

2

 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

3

 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

Art. 22Caso particolare

1

 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

2

 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

  1. a.

    lavoro pratico: 40 per cento;

  2. b.

    conoscenze professionali: 40 per cento;

  3. c.

    cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 23

1

 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

2

 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «calzolaia AFC»/«calzolaio AFC».

3

 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi-cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. a.

    la nota complessiva;

  2. b.

    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 24

1

 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione per professioni nel settore delle scarpe è composta da:1

  1. a.

    4–5 rappresentanti dell’Associazione Piede & Scarpa;

  2. b.

    due rappresentanti dei docenti di materie professionali;

  3. c.

    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

2

 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  1. a.

    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;

  2. b.

    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.2

3

 La Commissione si autocostituisce.

4

 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. a.

    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;

  2. b.

    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;

  3. c.

    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;

  4. d.

    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4837).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU 2018 3323).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU 2018 3323).

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 25Diritto previgente: abrogazione

1

 Sono abrogati:

  1. a.

    il regolamento del 23 febbraio 20011 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – calzolaio/calzolaia;

  2. b.

    il programma del 23 febbraio 20012 d’insegnamento professionale – calzolaio/calzolaia.

2

 È revocata l’approvazione del regolamento del 23 febbraio 2001 concernente i corsi d’introduzione per calzolai.

  1. FF 2001 1411
  2. FF 2001 1411

Art. 26Disposizioni transitorie

1

 Le persone che hanno iniziato la formazione di calzolaio prima del 1o gennaio 2011 la portano a termine in base al diritto anteriore.

2

 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per calzolaio entro il 31 dicembre 2015 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

Art. 27Entrata in vigore

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2

 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17–22) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).