Législation

Ordinanza della SEFRI del 28 settembre 2010 sulla formazione professionale di base Aiuto piastrellista con certificato federale di formazione pratica (CFP)

CFPRS 412.101.221.39In vigoreStato 01.01.202625 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Oggetto e durata1–2
  2. Sezione 2Obiettivi ed esigenze3–6
  3. Sezione 3Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente7
  4. Sezione 4Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento8–9
  5. Sezione 5Piano di formazione e cultura generale10–11
  6. Sezione 6Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda12–13
  7. Sezione 7Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni14–16
  8. Sezione 8Procedure di qualificazione17–22
  9. Sezione 9Attestazioni e titolo23
  10. Sezione 10Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità24
  11. Sezione 11Disposizioni finali25

51104 Aiuto piastrellista CFP Plattenlegerpraktikerin EBA/Plattenlegerpraktiker EBA Aide-carreleuse AFP/Aide-carreleur AFP La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1 Oggetto e durata

Art. 1Profilo professionale

Gli aiuto piastrellisti di livello CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

  1. a.

    eseguono, secondo le istruzioni, lavori di piastrellatura. Rivestono pareti e pavimenti ad angolo retto di interni. Le piastrelle sono di ceramica. Lavorano in costruzioni nuove o in ristrutturazioni di case mono o plurifamiliari, fabbricati industriali, edifici commerciali e pubblici;

  2. b.

    impiegano i materiali, le macchine e gli apparecchi in modo professionale, ecologico e responsabile. Sono attenti alle esigenze dei clienti;

  3. c.

    sono capaci di risolvere semplici problemi con un approccio globale e pragmatico.

Art. 2Durata e inizio

1

 La formazione professionale di base dura due anni.

2

 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3Competenze operative

1

 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

2

 Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

Art. 4Competenza professionale

La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

  1. a.

    esecuzione di lavori relativi alla posa delle piastrelle;

  2. b.

    amministrazione;

  3. c.

    sicurezza sul lavoro, protezione della salute e protezione dell’ambiente in ambito aziendale.

Art. 5Competenza metodologica

La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

  1. a.

    tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;

  2. b.

    approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;

  3. c.

    strategie d’informazione e di comunicazione;

  4. d.

    modo di operare economico;

  5. e.

    strategie d’apprendimento;

  6. f.

    comportamento rispettoso dell’ambiente.

Art. 6Competenza sociale e personale

La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

  1. a.

    autonomia e senso di responsabilità;

  2. b.

    apprendimento continuo;

  3. c.

    capacità di gestire i conflitti;

  4. d.

    capacità di lavorare in gruppo;

  5. e.

    forme comportamentali;

  6. f.

    accuratezza;

  7. g.

    discrezione;

  8. h.

    capacità di lavorare sotto pressione.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 71

1

 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

2

 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

3

 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

4

 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 12 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

5

 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

  1. Nuovo testo giusta il cifra II n. 101 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).
  2. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

Sezione 4 Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 8Parti svolte dai luoghi di formazione

1

 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

2

 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 720 lezioni. Di queste, 80 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

3

 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 40 e massima di 45 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 9Lingua d’insegnamento

1

 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

2

 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

Sezione 5 Piano di formazione e cultura generale

Art. 10Piano di formazione

1

 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

2

 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui agli articoli 4–6 come segue:

  1. a.

    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;

  2. b.

    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;

  3. c.

    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;

  4. d.

    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

3

 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

  1. a.

    la struttura curricolare della formazione professionale di base;

  2. b.

    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;

  3. c.

    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

4

 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

Art. 11Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20251 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base2.

  1. RS 412.101.241
  2. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2026 (vedi RU 2025 593).

Sezione 6 Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

Art. 12Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

  1. a.

    attestato federale di capacità di piastrellista con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  2. b.

    attestato federale di capacità di piastrellista qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  3. c.

    attestato federale di capacità di fumista-piastrellista qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  4. d.

    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’aiuto piastrellista CFP e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  5. e.

    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;

  6. f.

    diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 13Numero massimo di persone in formazione

1

 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:

  1. a.

    vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure

  2. b.

    vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

2

 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

3

 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

4

 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, oppure di un certificato federale di formazione pratica nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

5

 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

Art. 14Formazione in azienda

1

 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

2

 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al mese. La discute con la persona in formazione almeno una volta al mese.

3

 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

Art. 15Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 16Formazione nei corsi interaziendali

1

 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.

2

 I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 20 capoverso 3.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 17Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

  1. a.

    secondo le disposizioni della presente ordinanza;

  2. b.

    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o

  3. c.

    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se

    1. 1.

      ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;

    2. 2.

      di tale esperienza professionale ha svolto almeno due anni nel campo dell’aiuto piastrellista CFP;

    3. 3.

      rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 19).

Art. 18Oggetto

Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

Art. 19Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

1

 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

  1. a.

    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata da 14 a 16 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;

  2. b.

    «conoscenze professionali», della durata di due ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora;

  3. c.

    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20251 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base2.

2

 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

  1. RS 412.101.241
  2. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2026 (vedi RU 2025 593).

Art. 20Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

1

 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. a.

    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e

  2. b.

    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

2

 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

  1. a.

    lavoro pratico: 50 per cento;

  2. b.

    conoscenze professionali: 10 per cento;

  3. c.

    cultura generale: 20 per cento;

  4. d.

    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

3

 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative:

  1. a.

    all’insegnamento professionale;

  2. b.

    ai corsi interaziendali.

4

 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali ottenute per l’insegnamento professionale.

5

 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

Art. 21Ripetizioni

1

 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

2

 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

3

 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione valgono solamente le nuove note.

Art. 22Caso particolare

1

 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

2

 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

  1. a.

    lavoro pratico: 50 per cento;

  2. b.

    conoscenze professionali: 30 per cento;

  3. c.

    cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 23

1

 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

2

 Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «aiuto piastrellista CFP».

3

 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. a.

    la nota complessiva;

  2. b.

    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità

Art. 24

1

 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:

  1. a.

    da cinque a sette rappresentanti dell’Associazione Svizzera delle Piastrelle;

  2. b.

    un rappresentante dei lavoratori;

  3. c.

    un rappresentante dei docenti di materie professionali;

  4. d.

    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

2

 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

3

 La Commissione si autocostituisce.

4

 La Commissione ha i seguenti compiti:

  1. a.

    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;

  2. b.

    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 25Entrata in vigore

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2

 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17–23) entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).