42004 Assistente in trattamenti di superficie CFP Oberflächenpraktikerin EBA/Oberflächenpraktiker EBA Assistante en traitement de surface AFP/ Assistant en traitement de surface AFP La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
Sezione 1 Oggetto, orientamenti e durata
Art. 1Profilo professionale e orientamenti
1 Gli assistenti in trattamenti di superficie di livello CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:
- a.
comprendono i processi relativi al trattamento di superfici di materiali diversi;
- b.
eseguono i lavori relativi al trattamento delle superfici, attenendosi alle istruzioni di lavoro e seguendo le specificazioni del committente;
- c.
eseguono i lavori a regola d’arte, secondo criteri economici ed ecologici;
- d.
eseguono autonomamente i lavori loro assegnati, dispongono delle conoscenze scientifiche di base necessarie a tale scopo e dimostrano destrezza pratica. Sono affidabili e sanno lavorare sotto pressione;
- e.
nel loro lavoro osservano le prescrizioni in materia di sicurezza e pianificano le loro attività in modo tale da evitare incidenti e tutelare l’ambiente;
- f.
impiegano le risorse in modo oculato.
2 La professione di assistente in trattamenti di superfici a livello CFP prevede i seguenti orientamenti:
- a.
- b.
- c.
3 L’orientamento viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.
Art. 2Durata e inizio
1 La formazione professionale di base dura due anni.
2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.
Sezione 2 Obiettivi ed esigenze
Art. 3Competenze operative
1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.
2 Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.
Art. 4Competenza professionale
La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
- a.
- b.
conoscenze scientifiche di base (chimica e fisica);
- c.
- d.
sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
- e.
garanzia e controllo della qualità;
- f.
Art. 5Competenza metodologica
La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
- a.
tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
- b.
approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
- c.
strategie di apprendimento;
- d.
- e.
- f.
modo di operare ecologico.
Art. 6Competenza sociale e personale
La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
- a.
modo di operare responsabile;
- b.
apprendimento permanente;
- c.
- d.
capacità di gestire i conflitti;
- e.
capacità di lavorare in gruppo;
- f.
- g.
capacità di lavorare sotto pressione.
Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).
2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 12 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
- Nuovo testo giusta la cifra II n. 88 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).
- Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).
Sezione 4 Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 8Parti svolte dai luoghi di formazione
1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 720 lezioni. Di queste, 80 sono dedicate all’insegnamento dello sport.
3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 16 e massima di 20 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
Art. 9Lingua d’insegnamento
1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.
2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
Sezione 5 Piano di formazione e cultura generale
Art. 10Piano di formazione
1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui agli articoli 4–6 come segue:
- a.
spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b.
definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
- c.
precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
- d.
rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.
3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:
- a.
la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b.
l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
- c.
le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.
4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.
Art. 11Cultura generale
Per gli insegnamenti di cultura generale fa l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20251 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base2.
- RS 412.101.241
- Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2026 (vedi RU 2025 593).
Sezione 6 Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda
Art. 12Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori
I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:
- a.
attestato federale di capacità di galvanostegista con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- b.
attestato federale di capacità di galvanostegista qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- c.
attestato federale di capacità di zincatore qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- d.
attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’assistente in trattamenti di superficie CFP e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- e.
diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente.
Art. 13Numero massimo di persone in formazione
1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:
- a.
vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
- b.
vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.
2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.
3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, oppure di un certificato federale di formazione pratica nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.
5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.
Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni
Art. 14Formazione in azienda
1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.
2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al trimestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.
3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.
Art. 15Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola
Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.
Sezione 8 Procedure di qualificazione
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:
- a.
secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b.
in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
- c.
al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
- 1.
ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr;
- 2.
di tale esperienza professionale ha svolto almeno due anni nel campo dell’assistente in trattamenti di superficie CFP; e
- 3.
rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 18).
Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.
Art. 18Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale
1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:
- a.
«lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di sei ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
- b.
«conoscenze professionali», della durata di due ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora;
- c.
«cultura generale». Per l’esame finale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20251 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base2.
2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
- RS 412.101.241
- Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2026 (vedi RU 2025 593).
Art. 19Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
- a.
per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b.
la nota complessiva raggiunge o supera il 4.
2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale nonché della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.
3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all’insegnamento professionale.
4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
- a.
lavoro pratico: 50 per cento;
- b.
conoscenze professionali: 15 per cento;
- c.
cultura generale: 20 per cento;
- d.
nota relativa all’insegnamento professionale: 15 per cento.
1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.
Art. 21Caso particolare
1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.
2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
- a.
lavoro pratico: 50 per cento;
- b.
conoscenze professionali: 30 per cento;
- c.
cultura generale: 20 per cento.
Sezione 9 Attestazioni e titolo
1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).
2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «assistente in trattamenti di superficie CFP».
3 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
- a.
- b.
le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.
Sezione 10 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità
1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:
- a.
sette rappresentanti dell’associazione Fondation Suisse pour les Traitements de Surface (FSTS);
- b.
da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c.
almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.
2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.
3 Tutti gli orientamenti devono essere rappresentati.
4 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 19961 sulle commissioni. Essa si autocostituisce.
5 La Commissione ha i seguenti compiti:
- a.
adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
- b.
richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui agli articoli 4–6.
- [RU 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 cifra II. RU 2009 6137 cifra II n. 1]
Sezione 11 Disposizioni finali
Art. 24Diritto previgente: abrogazione
1 Sono abrogati:
- a.
il regolamento del 28 dicembre 19901 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per zincatori;
- b.
il programma del 28 dicembre 19902 per l’insegnamento professionale degli zincatori;
2 È revocata l’approvazione del regolamento del 19 giugno 1995 concernente i corsi d’introduzione per zincatori.
- FF 1991 II 289
- FF 1991 II 289
Art. 25Disposizioni transitorie
1 Le persone che hanno iniziato la formazione di zincatore prima del 1° gennaio 2010 la portano a termine in base al diritto anteriore.
2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per zincatore entro il 31 dicembre 2014 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.
Art. 26Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) entrano in vigore il 1° gennaio 2012.