15008 Addetta alle attività agricole CFP/ Addetto alle attività agricole CFP Agrarpraktikerin EBA/Agrarpraktiker EBA Agropraticienne AFP/Agropraticien AFP 15009 agricoltura 15010 colture speciali 15011 vinificazione La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr), ordina:
Sezione 1 Oggetto, indirizzi professionali e durata
Art. 1Denominazione e profilo professionale
1 La denominazione professionale è addetta alle attività agricole CFP/addetto alle attività agricole CFP.
2 Gli addetti alle attività agricole CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:
- a.
in qualità di personale qualificato lavorano nelle aziende agricole di produzione e di lavorazione. Sono in grado di svolgere lavori semplici in modo autonomo e professionale. Flessibili e versatili, lavorano rispettando le prescrizioni e applicano in modo responsabile le direttive dell’azienda dettate dai loro superiori. Conoscono i processi dalla produzione fino alla vendita;
- b.
sono in grado di individuare i collegamenti fra tecniche di produzione, economia ed ecologia. Svolgono meticolosamente le loro mansioni nel rispetto della natura e trattano con rispetto tutte le forme di vita con cui lavorano. Apprezzano il lavoro di gruppo e partecipano attivamente alla risoluzione pratica di problemi legati alle attività quotidiane.
3 La professione di addetto alle attività agricole CFP comprende i seguenti indirizzi professionali:
- a.
agricoltura (piano di formazione: A, B, D);
- b.
colture speciali (piano di formazione: A, D);
- c.
vinificazione (piano di formazione: A, C, D).
4 L’indirizzo professionale viene stabilito nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.
Art. 2Durata e inizio
1 La formazione professionale di base dura due anni.
2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.
Sezione 2 Obiettivi ed esigenze
1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.
2 Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.
Art. 4Competenza professionale
La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
Campo d’attività A: Produzione vegetale
- A.1
- A.2
semina e piantagione di colture;
- A.3
nutrizione e cura di colture;
- A.4
raccolta e sfruttamento di colture;
- A.5
stoccaggio, conservazione e condizionamento dei prodotti.
Campo d’attività B: Allevamento di animali
- B.1
detenzione e cura di animali da reddito;
- B.2
foraggiamento e allevamento di animali da reddito;1
- B.3
ottenimento di derrate alimentari e rispetto della qualità.
Campo d’attività C: Vinificazione
- C.1
- C.2
cura del processo di maturazione dei vini.
Campo d’attività D: Meccanizzazione e impianti tecnici
- D.1
impiego e manutenzione di macchine, apparecchi e impianti;
- D.2
rispetto delle norme di sicurezza.
- Nuova denominazione giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 9).
Art. 5Competenza metodologica
La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
- a.
tecniche di lavoro e gestione del tempo;
- b.
approccio reticolare a livello teorico e operativo;
- c.
tecniche d’informazione e di comunicazione;
- d.
strategie d’apprendimento;
- e.
- f.
capacità di risolvere i problemi.
Art. 6Competenza sociale e personale
La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
- a.
- b.
- c.
capacità di comunicazione;
- d.
capacità di gestire i conflitti;
- e.
capacità di lavorare in gruppo;
- f.
- g.
capacità di lavorare sotto pressione;
- h.
Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi) in questi tre settori.
2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
4 È ammesso l’impiego di persone in formazione, in conformità con il loro stato di formazione, per attività che presentano pericoli. L’impiego presuppone che dette persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 9).
Sezione 4 Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 8Parti svolte dai luoghi di formazione
1 La formazione professionale pratica si svolge in media su 4,5 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 720 lezioni. Esso include 80 lezioni per l’insegnamento dello sport.
3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di cinque e massima di otto giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
4 I Cantoni consentono il cambiamento del posto di tirocinio anche a livello intercantonale.
Art. 9Lingua d’insegnamento
1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.
2 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
Sezione 5 Piano di formazione e cultura generale
Art. 10Piano di formazione
1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.1
2 Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue:
- a.
spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b.
definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
- c.
precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
- d.
rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.
3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:
- a.
la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b.
l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
- c.
i campi di qualificazione e la nota relativa all’insegnamento professionale menzionati nel certificato delle note secondo l’articolo 21 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all’articolo 19;
- d.
le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.
4 Al piano di formazione sono allegati:
- a.
l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione;
- b.
le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 9).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 9).
Art. 11Cultura generale
Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20251 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base2.
- RS 412.101.241
- Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2026 (vedi RU 2025 593).
Sezione 6 Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda
Art. 12Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori
I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:
- a.
attestato professionale oppure diploma di esame professionale superiore o di scuola specializzata superiore in ambito pertinente;
- b.
diploma universitario o di scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di pratica professionale nei relativi campi d’attività.
Art. 13Numero massimo di persone in formazione
1 In un’azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:
- a.
è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
- b.
sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.
2 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.1
3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità oppure di un certificato federale di formazione pratica nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.
5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 9).
Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 14Documentazione dell’apprendimento1
1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 9).
Art. 14aRapporto di formazione1
1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.
3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.
- Introdotto dalla cifra I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 9).
Art. 15Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola
Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.
Sezione 8 Procedura di qualificazione
1 È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:
- a.
secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b.
in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
- c.
al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l’esame finale.
2 Dell’esperienza professionale richiesta secondo l’articolo 32 OFPr per l’ammissione a una procedura di qualificazione devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo dell’addetto alle attività agricole CFP.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 9).
Art. 17Oggetto, durata e svolgimento
1 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6.
2 Nell’esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:
- a.
«lavoro pratico» della durata di 3,5 ore. La persona in formazione deve dimostrare di saper eseguire in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione le attività richieste nell’ambito di un lavoro prestabilito o in situazioni date. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e del materiale relativo ai corsi interaziendali;
- b.
«conoscenze professionali», della durata di due ore. L’esame è orale e scritto. La durata massima dell’esame orale è di un’ora;
- c.
«cultura generale». Per l’esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20251 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base2.
- RS 412.101.241
- Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2026 (vedi RU 2025 593).
Art. 18Superamento, calcolo e ponderazione delle note
1 L’esame finale è superato se:
- a.
per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b.
la nota complessiva raggiunge o supera il 4.
2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale nonché della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.
3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento professionale.1
4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
- a.
lavoro pratico: 60 per cento;
- b.
conoscenze professionali: 10 per cento;
- c.
cultura generale: 20 per cento;
- d.
nota relativa all’insegnamento professionale: 10 per cento.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 9).
1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, rimane valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, fa stato solo la nuova nota relativa all’insegnamento professionale.
Art. 20Caso particolare
1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.
2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
- a.
lavoro pratico: 60 per cento;
- b.
conoscenze professionali: 20 per cento;
- c.
cultura generale: 20 per cento.
Sezione 9 Attestazioni e titolo
1 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve il certificato federale di formazione pratica (CFP).
2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «addetta alle attività agricole CFP»/«addetto alle attività agricole CFP».
3 Nel certificato delle note figurano:
- a.
- b.
le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale;
- c.
l’indirizzo professionale.
Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione
1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per il campo professionale dell’agricoltura e dei prodotti agricoli (AFC e CFP) ha la seguente composizione:
- a.
9 rappresentanti dell’organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm;
- b.
2 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c.
almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.
2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.
3 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 19961 sulle commissioni. Essa si autocostituisce.
4 La Commissione ha i seguenti compiti:
- a.
verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b.
chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- c.
chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- d.
esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
- e.
esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.2
- RS 172.31
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 9).
Sezione 11 Disposizioni finali
Art. 23Disposizioni transitorie
L’autorità cantonale competente decide in merito all’equipollenza di formazioni pilota e dei relativi diplomi nonché in merito al riconoscimento di tali apprendimenti acquisiti ai fini della formazione di base di addetto alle attività agricole CFP.
Art. 24Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16-21) entrano in vigore il 1° gennaio 2011.
Art. 24aDisposizione transitoria della modifica del 6 dicembre 20161
1 Le persone che hanno iniziato la formazione prima del 1° marzo 2017 e che ripetono l’esame finale di tirocinio entro il 31 dicembre 2020 vengono valutate, su richiesta, in base al diritto anteriore2.
2 L’articolo 17 capoverso 2 lettera a si applica per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2019.
- Introdotto dalla cifra I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 9 649).
- RU 2008 5961