Législation

Legge federale del 20 giugno 2003 sull'annullamento delle sentenze penali pronunciate contro persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi

RS 371In vigoreStato 01.01.200714 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Annullamento delle sentenze penali e riabilitazione3–5
  3. Sezione 3: Commissione di riabilitazione6–12
  4. Sezione 4: Effetti giuridici dell’annullamento13
  5. Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore14

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 capoverso 1 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 ottobre 2002; visto il parere del Consiglio federale del 9 dicembre 2002, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e scopo

1

 La presente legge disciplina l’annullamento delle sentenze penali pronunciate nei confronti di persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi e la riabilitazione di queste persone.

2

 Essa persegue l’annullamento di sentenze penali oggi ritenute una grave offesa al senso di giustizia.

Art. 2Definizione

1

 Ai sensi della presente legge sono persone che hanno aiutato i profughi coloro che sono stati condannati perché, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i perse­guitati a fuggire oppure hanno dato ospitalità ai profughi senza comunicarlo alle autorità.

2

 Non sono considerati persone che hanno aiutato i profughi coloro che hanno tratto profitto dalla situazione dei perseguitati in fuga, li hanno abbandonati o successiva­mente denunciati.

Sezione 2: Annullamento delle sentenze penali e riabilitazione

Art. 3Annullamento delle sentenze penali

Tutte le sentenze passate in giudicato pronunciate dalla giustizia militare o dai tribu­nali penali federali o cantonali ordinari contro persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono annullate.

Art. 4Riabilitazione

Tutte le persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono pienamente riabilitate.

Art. 5Concorso di reati

L’annullamento riguarda anche le sentenze di condanna concernenti nel contempo altri reati che in base a un apprezzamento generale risultano d’importanza seconda­ria.

Sezione 3: Commissione di riabilitazione

Art. 6Commissione delle grazie quale Commissione di riabilitazione1

1

 La Commissione delle grazie dell’Assemblea federale2 (Commissione) funge da Commissione di riabilitazione e in tale veste esamina e decide, a domanda o d’uffi­cio, se una data sentenza penale rientra nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2.

2

 Per quanto necessario, la Commissione può disciplinare altri particolari della procedura.

  1. Ora: Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza.
  2. Ora: Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza.

Art. 7Domanda

1

 La domanda di accertamento che una data sentenza penale è annullata va presen­tata alla Commissione.

2

 Possono presentare la domanda:

  1. a.

    la persona condannata o, dopo la sua morte, un suo congiunto (art. 110 n. 11 CP2);

  2. b.

    un’organizzazione con sede in Svizzera, in mano preponderantemente sviz­zera e dedita alla difesa dei diritti dell’uomo o alla rivisitazione della storia svizzera al tempo del nazionalsocialismo.

3

 Un’organizzazione non può però presentare la domanda contro la volontà della persona condannata o, dopo la sua morte, contro la volontà di un suo congiunto.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 334 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).
  2. RS 311.0

Art. 8Termine

1

 Le domande devono essere presentate entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.

2

 La Commissione può esaminare anche domande tardive, presentate nei tre anni successivi, se il ritardo è dovuto a motivi scusabili.

Art. 9Non entrata in materia

È negata l’entrata in materia su sentenze che non possono più essere reperite senza l’impiego di mezzi sproporzionati.

Art. 10Accertamento dei fatti

Se necessario la Commissione collabora all’accertamento dei fatti.

Art. 11Decisione

1

 La Commissione decide secondo il diritto e l’equità e prendendo in considerazione le circostanze particolari del singolo caso.

2

 Se accerta che una data sentenza penale rientra nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2, la Commissione pubblica in modo adeguato il dispositivo della propria decisione. La pubblicazione è subordinata all’approvazione del richiedente.

3

 Le decisioni della Commissione sono di ultima istanza.

Art. 12Costi di procedura

La procedura davanti alla Commissione è gratuita.

Sezione 4: Effetti giuridici dell’annullamento

Art. 13

La decisione di accertamento che una data sentenza penale è annullata non dà diritto a risarcimenti o a riparazioni per torto morale né in ragione della pena inflitta, né in ragione di eventuali pene accessorie o conseguenze indirette della sentenza.

Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore

Art. 14

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 25 nov. 2003 (RU 2003 4264).

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2004

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2007. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).