L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 capoverso 1 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 ottobre 2002; visto il parere del Consiglio federale del 9 dicembre 2002, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e scopo
1 La presente legge disciplina l’annullamento delle sentenze penali pronunciate nei confronti di persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi e la riabilitazione di queste persone.
2 Essa persegue l’annullamento di sentenze penali oggi ritenute una grave offesa al senso di giustizia.
1 Ai sensi della presente legge sono persone che hanno aiutato i profughi coloro che sono stati condannati perché, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i perseguitati a fuggire oppure hanno dato ospitalità ai profughi senza comunicarlo alle autorità.
2 Non sono considerati persone che hanno aiutato i profughi coloro che hanno tratto profitto dalla situazione dei perseguitati in fuga, li hanno abbandonati o successivamente denunciati.
Sezione 2: Annullamento delle sentenze penali e riabilitazione
Art. 3Annullamento delle sentenze penali
Tutte le sentenze passate in giudicato pronunciate dalla giustizia militare o dai tribunali penali federali o cantonali ordinari contro persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono annullate.
Art. 4Riabilitazione
Tutte le persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono pienamente riabilitate.
Art. 5Concorso di reati
L’annullamento riguarda anche le sentenze di condanna concernenti nel contempo altri reati che in base a un apprezzamento generale risultano d’importanza secondaria.
Sezione 3: Commissione di riabilitazione
Art. 6Commissione delle grazie quale Commissione di riabilitazione1
1 La Commissione delle grazie dell’Assemblea federale2 (Commissione) funge da Commissione di riabilitazione e in tale veste esamina e decide, a domanda o d’ufficio, se una data sentenza penale rientra nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2.
2 Per quanto necessario, la Commissione può disciplinare altri particolari della procedura.
- Ora: Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza.
- Ora: Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza.
1 La domanda di accertamento che una data sentenza penale è annullata va presentata alla Commissione.
2 Possono presentare la domanda:
- a.
la persona condannata o, dopo la sua morte, un suo congiunto (art. 110 n. 11 CP2);
- b.
un’organizzazione con sede in Svizzera, in mano preponderantemente svizzera e dedita alla difesa dei diritti dell’uomo o alla rivisitazione della storia svizzera al tempo del nazionalsocialismo.
3 Un’organizzazione non può però presentare la domanda contro la volontà della persona condannata o, dopo la sua morte, contro la volontà di un suo congiunto.
- Nuovo testo giusta l’art. 334 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).
- RS 311.0
1 Le domande devono essere presentate entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 La Commissione può esaminare anche domande tardive, presentate nei tre anni successivi, se il ritardo è dovuto a motivi scusabili.
Art. 9Non entrata in materia
È negata l’entrata in materia su sentenze che non possono più essere reperite senza l’impiego di mezzi sproporzionati.
Art. 10Accertamento dei fatti
Se necessario la Commissione collabora all’accertamento dei fatti.
1 La Commissione decide secondo il diritto e l’equità e prendendo in considerazione le circostanze particolari del singolo caso.
2 Se accerta che una data sentenza penale rientra nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2, la Commissione pubblica in modo adeguato il dispositivo della propria decisione. La pubblicazione è subordinata all’approvazione del richiedente.
3 Le decisioni della Commissione sono di ultima istanza.
Art. 12Costi di procedura
La procedura davanti alla Commissione è gratuita.
Sezione 4: Effetti giuridici dell’annullamento
La decisione di accertamento che una data sentenza penale è annullata non dà diritto a risarcimenti o a riparazioni per torto morale né in ragione della pena inflitta, né in ragione di eventuali pene accessorie o conseguenze indirette della sentenza.
Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
DCF del 25 nov. 2003 (RU 2003 4264).Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2004