Législation

Ordinanza del DFGP del 19 novembre 2011 sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure

RS 341.14In vigoreStato 01.01.201229 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Sussidi di costruzione a istituti d’educazione1–13
  2. Sezione 2: Sussidi di costruzione agli stabilimenti per adulti14–27
  3. Sezione 3: Disposizioni finali28–29

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 15 capoverso 1, 17 capoverso 1, 18 capoverso 1 e 19 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM), ordina:

Sezione 1: Sussidi di costruzione a istituti d’educazione

(art. 11–18 OPPM)

Art. 1Settori, superfici determinanti e prezzo di settore

2

I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per m sono fissati come segue:

Settore

Superficie determinante per singolo posto
(in m2)

Prezzo di settore per m2 (stato dell’indice 1° ottobre 2010)1

2

Amministrazione

  4,4

4400

3

Personale

  2,2

4400

4

Assistenza, visita, spazi comuni, tempo libero, sport

10,4

4400

5

Entrata e uscita

  1,9

4400

6

Spazio abitativo

29,6

4400

7

Formazione e occupazione

14,8

3700

8

Economia domestica, smaltimento, autorimesse

  9,5

4400

Superficie totale per singolo posto

72,8

  1. Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.

Art. 2Supplemento per gli alloggi del personale

(art. 18 cpv. 1 lett. a OPPM)

Il supplemento per un alloggio del personale indispensabile all’esercizio dell’istituto ammonta a 400 000 franchi.

Art. 3Supplemento per palestre

(art. 18 cpv. 1 lett. b OPPM)

Il supplemento per la costruzione di una palestra ammonta a 1 000 000 franchi.

Art. 4Supplemento per impianti scolastici

(art. 18 cpv. 1 lett. c OPPM)

CCC = Codice dei costi di costruzione del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione.

Il supplemento per la costruzione di un impianto scolastico ammonta al 25 per cento dell’importo secondo il CCC 1–3 e 5 del settore 7.

Art. 5Supplemento per laboratori che richiedono una superficie maggiore

(art. 18 cpv. 1 lett. d OPPM)

1

 Un supplemento di superficie moltiplicato per il prezzo di settore è concesso per i laboratori che richiedono una superficie maggiore rispetto all’istituto tipo. Si applicano i seguenti supplementi:

  1. a.

    supplemento 1: sono riconosciuti 10,2 m2 di superficie supplementare per singolo posto, se la superficie progettata nel settore 7 è superiore a 25 m2 e non supera 55 m2 per singolo posto;

  2. b.

    supplemento 2: sono riconosciuti 40,2 m2 di superficie supplementare per singolo posto, se la superficie progettata supera 55 m2 per singolo posto.

2

 I supplementi non sono cumulabili.

Art. 6Supplemento per istituti di piccole dimensioni

(art. 18 cpv. 1 lett. e OPPM)

Il supplemento per gli istituti di piccole dimensioni ammonta al 10 per cento dei costi di costruzione secondo il CCC 1–3 e 5.

Art. 7Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di nuove costruzioni

(art. 18 cpv. 1 lett. f OPPM)

In caso di nuove costruzioni, il supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne ammonta al 6,2 per cento dei costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5.

Art. 8Supplemento per le attrezzature mobili (CCC 9) in caso di nuove costruzioni

(art. 18 cpv. 1 lett. f OPPM)

In caso di nuove costruzioni, il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili ammonta al 6,2 per cento dei costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5.

Art. 9Supplemento per la sicurezza in caso di istituti di tipo chiuso

(art. 18 cpv. 1 lett. g OPPM)

In caso di istituti di tipo chiuso, il supplemento per la sicurezza ammonta a 55 000 franchi per singolo posto.

Art. 10Supplemento per sistemazioni esterne e attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di trasformazioni

(art. 18 cpv. 2 OPPM)

RS 341

In caso di trasformazioni, è corrisposto un supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della LF del 5 ott. 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure; LPPM).

Art. 11Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni

1

 In caso di nuove costruzioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:

  1. 1.

    Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore dell’istituto tipo.

  2. 2.

    Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:

    1. –

      supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabile all’esercizio dell’istituto,

    2. –

      supplemento per la palestra, se indispensabile all’esercizio dell’istituto,

    3. –

      supplemento per l’impianto scolastico, se una scuola interna è riconosciuta,

    4. –

      per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 1 pari a 10,2 m2 per singolo posto in aggiunta all’importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 25 m2,

    5. –

      per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 2 pari a 40,2 m2 per singolo posto in aggiunta all’importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 55 m2,

    6. –

      supplemento per l’istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti non è superiore a 15.

  3. 3.

    Ne risulta il totale intermedio (TI) dei costi di costruzione riconosciuti.

  4. 4.

    Al TI si aggiungono i supplementi seguenti:

    1. –

      supplemento del 6,2 per cento del TI per le sistemazioni esterne (CCC 4),

    2. –

      supplemento del 6,2 per cento del TI per le attrezzature mobili (CCC 9),

    3. –

      supplemento per la sicurezza, se lo stabilimento dispone di posti chiusi.

  5. 5.

    Ne risulta il totale dei costi riconosciuti (sussidi forfetari per singolo posto) in caso di nuove costruzioni.

2

 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui al numero 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM).

Art. 12Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni

1

 In caso di trasformazioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:

  1. 1.

    Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore dell’istituto tipo.

  2. 2.

    Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:

    1. –

      supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabile all’esercizio dell’istituto,

    2. –

      supplemento per la palestra, se indispensabile all’esercizio dell’istituto,

    3. –

      supplemento per l’impianto scolastico, se una scuola interna è riconosciuta,

    4. –

      per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 1 pari a 10,2 m2 per singolo posto in aggiunta all’importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 25 m2,

    5. –

      per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 2 pari a 40,2 m2 per singolo posto in aggiunta all’importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 55 m2,

    6. –

      supplemento per l’istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti non è superiore a 15.

  3. 3.

    Il totale dei costi riconosciuti è moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento. Il risultato costituisce la base per i sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni.

  4. 4.

    A questa base si aggiunge:

    1. –

      il sussidio CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale,

    2. –

      il sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale,

    3. –

      il supplemento per la sicurezza, se lo stabilimento dispone di posti chiusi, moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento.

  5. 5.

    Ne risulta il totale dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni.

2

 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui al numero 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM1).

  1. RS 341

Art. 13Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime

(art. 18 cpv. 2 OPPM)

1

 Se nel quadro dei lavori di trasformazione, un istituto non raggiunge le superfici di settore stabilite per l’istituto tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente al rapporto tra superficie mancante e superficie determinante.

2

 La superficie mancante del settore 6 (spazio abitativo) può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4 (assistenza). In tal caso, i costi determinanti per il settore 4 possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzione 1,15.

Sezione 2: Sussidi di costruzione agli stabilimenti per adulti

(art. 11–15, 19 e 20 OPPM)

Art. 14Settori, superfici determinanti e prezzi di settore per stabilimento tipo

(art. 19 OPPM)

I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per metro quadrato sono fissati come segue per i tre stabilimenti tipo:

  1. a.

    Stabilimento tipo chiuso

Settore

Superficie determinante per singolo posto (in m2)

Superficie determinante per singolo posto
(in m2) per le misure di cui all’art. 59 cpv. 3 CP1

Prezzo di settore per m2 (stato dell’indice: 1° ottobre 2010)2

1  Sicurezza

  2,0

  2,0

6300

2  Amministrazione

  2,1

  2,1

6300

3  Personale

  2,1

  2,1

6300

4  Detenuti
    4a  supplemento per lo sport
    4b supplemento per la tera-
          pia/il trattamento

    4c supplemento per la
          formazione

  5,9
  fino a 1,3
  fino a 3,2

  fino a 0,7

  5,9
  fino a 3,8
  fino a 5,2

  fino a 0,7

6300
6300
6300

6300

5  Entrata e uscita

  2,1

  2,1

6300

6  Spazio abitativo

17,7

26,2

8200

7  Lavoro

22,7

  9,7

4400

    7a  supplemento per
          laboratori che richiedono           una superficie maggiore

  fino a 5,0

8  Economia domestica

  5,4

  5,4

8200

Superficie totale per singolo posto

  fino a 70,2

  fino a 65,2

  1. b.

    Stabilimento di tipo aperto

Settore

Superficie deter-minante per singolo posto
(in m2)

Prezzo di settore per m2 (stato dell’indice
1° ottobre 2010)3

1  Sicurezza

  0,8

4900

2  Amministrazione

  2,9

4900

3  Personale

  2,1

4900

4  Detenuti

11,2

4900

    4a  supplemento per lo sport

  fino a 2,9

4900

    4b  supplemento per la formazione

  fino a 0,7

4900

5  Entrata e uscita

  2,3

4900

6  Spazio abitativo

19,6

6400

7  Lavoro

17,2

3500

    7a  supplemento per laboratori che
          richiedono una superficie maggiore

  fino a 6,0

3500

8  Economia domestica

  7,0

6400

Superficie totale per singolo posto

fino a 72,7

  1. c.

    Stabilimento tipo carcere

Settore

Superficie determinante per singolo posto
(in m2)

Prezzo di settore per m2 (stato dell’indice
1° ottobre 2010)4

1  Sicurezza

  1,7

5300

2  Amministrazione

  1,9

5300

3  Personale

  1,1

5300

4  Detenuti

  3,6

5300

    4a  supplemento per lo sport

  fino a 0,6

5300

    4b  supplemento per la formazione

  fino a 0,7

5300

5  Entrata e uscita

  1,9

5300

6  Spazio abitativo

13,2

7000

7  Lavoro

  4,3

3700

8  Economia domestica

  4,5

7000

Superficie totale per singolo posto

fino a 33,5

  1. Codice penale; RS 311.0
  2. Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
  3. Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
  4. Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.

Art. 15Supplemento per la sicurezza

(art. 20 cpv. 1 e 2 OPPM)

1

 Il supplemento per la sicurezza ammonta a 85 000 franchi per singolo posto nelle carceri, negli stabilimenti chiusi e per i posti chiusi negli stabilimenti aperti.

2

 Per i posti del massimo livello di sicurezza è concesso un ulteriore supplemento pari a 42 500 franchi per singolo posto.

Art. 16Supplemento per piccoli stabilimenti

(art. 20a cpv. 1 OPPM)

Il supplemento per piccoli stabilimenti ammonta al 10 per cento dei prezzi di settore.

Art. 17Riduzione per grandi stabilimenti

(art. 20a cpv. 2 OPPM)

I prezzi di settore per i grandi stabilimenti sono ridotti del 10 per cento.

Art. 18Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di nuove costruzioni

(art. 20b cpv. 1 OPPM)

In caso di nuove costruzioni, il supplemento per le sistemazioni esterne è calcolato in percentuale sui costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5 per singolo posto, compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente:

  1. a.

    6,7 per cento per gli stabilimenti chiusi;

  2. b.

    10,5 per cento per gli stabilimenti aperti;

  3. c.

    7,5 per cento per le carceri.

Art. 19Supplemento per le attrezzature mobili (CCC 9) in caso di nuove costruzioni

(art. 20b cpv. 1 OPPM)

In caso di nuove costruzioni, il supplemento per le attrezzature mobili è calcolato in percentuale sui costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5 per singolo posto, compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente:

  1. a.

    5,1 per cento per gli stabilimenti chiusi;

  2. b.

    5,5 per cento per gli stabilimenti aperti;

  3. c.

    5,8 per cento per le carceri.

Art. 20Supplemento per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di trasformazioni

(art. 20b cpv. 2 OPPM)

RS 341

In caso di trasformazioni, è corrisposto un supplemento pari ai costi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 LPPM).

Art. 21Supplemento per la costruzione di spazi destinati all’attività sportiva

(art. 20c cpv. 1 OPPM)

Per la costruzione di spazi destinati all’attività sportiva è concesso il seguente supplemento di superficie:

  1. a.

    stabilimenti chiusi: fino a 1,3 m2 per singolo posto;

  2. b.

    stabilimenti chiusi destinati all’esecuzione delle misure: fino a 3,8 m2 per singolo posto;

  3. c.

    stabilimenti aperti: fino a 2,9 m2 per singolo posto;

  4. d.

    carceri: fino a 0,6 m2 per singolo posto.

Art. 22Supplemento per la costruzione di locali terapeutici

(art. 20c cpv. 2 OPPM)

Per la costruzione di locali terapeutici è concesso il seguente supplemento di superficie:

  1. a.

    stabilimenti chiusi: fino a 3,2 m2 per singolo posto;

  2. b.

    stabilimenti chiusi destinati all’esecuzione delle misure: fino a 5,2 m2 per singolo posto.

Art. 23Supplemento per la costruzione di locali destinati alla formazione

(art. 20c cpv. 3 OPPM)

2

Per la costruzione di locali supplementari destinati alla formazione è concesso un supplemento di superficie pari a 0,7 m per singolo posto.

Art. 24Aumento del valore di superficie tipo per il settore 7 «lavoro»

(art. 20c cpv. 4 OPPM)

Il valore di superficie tipo del settore 7 «lavoro» per i laboratori che richiedono una superficie maggiore è aumentato come segue:

  1. a.

    fino a 6 m2 per singolo posto negli stabilimenti aperti;

  2. b.

    fino a 5 m2 per singolo posto negli stabilimenti chiusi.

Art. 25Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni

1

 In caso di nuove costruzioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:

  1. 1.

    Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore dell’istituto tipo.

  2. 2.

    Al risultato moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:

    1. –

      supplemento di superficie per l’attività sportiva,

    2. –

      supplemento di superficie per i locali terapeutici,

    3. –

      supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione,

    4. –

      supplemento di superficie per i laboratori che richiedono una superficie maggiore.

  3. 3.

    Ne risulta il TI dei costi di costruzione riconosciuti.

  4. 4.

    Al TI si aggiungono i seguenti supplementi:

    1. –

      la percentuale del TI prevista all’articolo 18 per le sistemazioni esterne (CCC 4) in base allo stabilimento tipo corrispondente,

    2. –

      la percentuale del TI prevista all’articolo 19 per le attrezzature mobili (CCC 9) in base allo stabilimento tipo corrispondente,

    3. –

      supplemento per la sicurezza per i posti chiusi,

    4. –

      supplemento per la sicurezza per i posti del massimo livello di sicurezza.

  5. 5.

    Ne risulta il totale dei costi riconosciuti (sussidi forfetari per singolo posto) in caso di nuove costruzioni.

2

 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui alla cifra 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM1).

  1. RS 341

Art. 26Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni

1

 In caso di trasformazioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:

  1. 1.

    Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore dell’istituto tipo.

  2. 2.

    Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:

    1. –

      supplemento di superficie per l’attività sportiva,

    2. –

      supplemento di superficie per i locali terapeutici,

    3. –

      supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione,

    4. –

      supplemento di superficie per i laboratori che richiedono una superficie maggiore.

  3. 3.

    Il totale dei costi riconosciuti è moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento. Il risultato costituisce la base per i sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni.

  4. 4.

    A questa base si aggiunge:

    1. –

      il sussidio CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale,

    2. –

      il sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale,

    3. –

      il supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti chiusi, moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento,

    4. –

      il supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti del massimo livello di sicurezza, moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento.

  5. 5.

    Ne risulta il totale dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni.

2

 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui alla cifra 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM1).

  1. RS 341

Art. 27Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime

(art. 19 cpv. 4 OPPM)

1

 Se, nel quadro dei lavori di trasformazione, uno stabilimento non raggiunge le superfici di settore stabilite per lo stabilimento tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente alla superficie mancante in rapporto alla superficie determinante.

2

 La superficie mancante del settore 6 (spazio abitativo) può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4 (detenuti). In tal caso i costi determinanti per il settore 4 possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzione 1,15.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 28Abrogazione del diritto vigente

[RU 2001 2398, 2007 6699]

L’ordinanza del DFGP del 24 settembre 2001 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure è abrogata.

Art. 29Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2012. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).