Législation

Ordinanza del 10 novembre 2004 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

RS 312.3In vigoreStato 01.01.20235 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 445 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), ordina:

Art. 1Disposizioni del Codice penale

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale1:2

  1. 1.

    articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l’integrità della persona, se attengono ai trasporti pubblici): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;

  2. 2.

    articolo 156 (estorsione, se è stata commessa a danno della Confederazione): comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione;

  3. 3.

    articoli 195, 1963 e 197 (promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani e pornografia): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;

  4. 4.

    articoli 231 e 234 (propagazione di malattie dell’uomo e inquinamento di acque potabili): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;

  5. 5.

    articolo 237 (soltanto perturbamento della circolazione aerea pubblica): comunicazione all’Ufficio federale dell’aviazione civile;

  6. 6.

    articolo 238 (perturbamento del servizio ferroviario): comunicazione all’Uf­ficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’ar­ticolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101);

  7. 7.

    articolo 239 (perturbamento di pubblici servizi, se attengono al perturbamento di imprese di trasporto): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie;

  8. 8.

    articoli 240, 241, 242, 243, 244 e 247 (contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false, strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;

  9. 9.

    articoli 259, 260, 261, 261bis e 285 (pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, perturbamento della libertà di credenza e di culto, discriminazione razziale, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;

  10. 10.

    articoli 322ter–322septies (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi, corruzione di pubblici ufficiali stra­nieri): comunicazione all’Ufficio federale di polizia.

  1. RS 311.0
  2. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 670).
  3. Ora: art. 182

Art. 2Cause soggette a un’autorizzazione

RS 171.10

Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere relative a reati commessi da rappresentanti della Confederazione ai sensi dell’articolo 17 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento e degli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19581 sulla responsabilità.

  1. RS 170.32

Art. 3Altre leggi federali

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali:

  1. 1.

    legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [CS 1 117]1: comunicazione alla Segreteria di Stato della migrazione2;

  2. 2.

    legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (RS 142.31): comunicazione alla Segreteria di Stato della migrazione;

  3. 3.

    legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore (RS 231.1): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;

  4. 4.

    legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie (RS 231.2): comunicazione all’Isti­tuto federale della pro­prietà intellettuale;

  5. 5.

    legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.11): comunicazione all’Istituto federale della pro­prietà intellettuale;

  6. 6.

    legge del 5 ottobre 2001 sul design (RS 232.12): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellet­tuale;

  7. 7.

    legge federale del 5 giugno 19313 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici [CS 2 919]: comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;

  8. 8.

    legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia4;

  9. 9.

    legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport [RU 1972 1069]5: comunicazione all’Ufficio federale dello sport;

  10. 10.

    legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (RS 444.1): comunicazione all’Ufficio federale della cultura;

  11. 11.

    legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente6;

  12. 12.

    legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali [RU 1981 562]7: comunicazione all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria8;

  13. 13.

    legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;

  14. 14.

    legge federale del 21 giugno 1932 sull’alcool (RS 680), per quanto concernano i divieti di commercio al minuto di cui all’articolo 41: comunicazione alla Regia federale degli alcool;

  15. 14a.

    legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;

  16. 14b.

    legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune (RS 743.01), per quanto concernano impianti di trasporto a fune che necessitano di una concessione per il trasporto di viaggiatori: comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;

  17. 15.

    legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21): comunicazione all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;

  18. 16.

    legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;

  19. 17.

    legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20): comunicazione all’ Ufficio federale dell’ambiente;

  20. 18.

    legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (RS 814.91): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;

  21. 19.

    legge del 9 ottobre 19929 sulle derrate alimentari [RU 1995 1469]: comunicazione all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;

  22. 20.

    legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie [RU 1974 1071]10: comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;

  23. 21.

    legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (RS 822.11): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia;

  24. 22.

    legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40): comunicazione all’Ufficio federale delle assicu­razioni sociali;

  25. 23.

    legge forestale del 4 ottobre 1991 (RS 921.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;

  26. 24.

    legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (RS 922.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;

  27. 25.

    legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS 923.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;

  28. 25bis.

    legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (RS 221.302): comunicazione all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;

  29. 26.

    legge federale del 9 giugno 197711 sulla metrologia [RU 1977 2394]: comunicazione all'Istituto federale di metrologia (METAS)12;

  30. 27.

    legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31): comunicazione all’Amministrazione federale delle dogane;

  31. 28.

    legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41): comunicazione all’Uf­ficio federale di polizia;

  32. 28bis.

    legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia;

  33. 29.

    legge del 22 giugno 200713 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA): comunicazione all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);

  34. 30.

    leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 LFINMA: comunicazione alla FINMA.

  1. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. Vedi ora la LF del 21 giu. 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (RS 232.21).
  4. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  5. Vedi ora: legge del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport (RS 415.0).
  6. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  7. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 (RS 455).
  8. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  9. Vedi ora la LF del 20 giu. 2014 (RS 817.0).
  10. Vedi ora: legge del 28 sett. 2012 sulle epidemie (RS 818.101).
  11. Vedi ora la LF del 17 giu. 2011 (RS 941.20).
  12. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2004 4937).
  13. RS 956.1

Art. 4Comunicazione delle decisioni

Le decisioni penali devono essere trasmesse immediatamente, in copia integrale e gratuita, all’ufficio dell’amministrazione federale cui spetta il caso.

Art. 5Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).