Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative (OAIn)
RS 121.1 · 59 articoli
OAIn (RS 121.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 33, modificato (RO 2021 670) in vigore dal 01.12.2021
- Art. 33a, modificato (RO 2021 670) in vigore dal 01.12.2021
Estratto del testo (59 articoli)
1 Nei limiti fissati dalla legge e nel quadro del mandato fondamentale assegnatogli, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) può collaborare con: a. al…
1 Il SIC collabora con Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali del la Svi…
1 Il SIC e il Servizio informazioni dell’esercito collaborano negli ambiti in cui i compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 LAIn e all’articolo 99 capoverso 1 della…
In previsione di un servizio attivo dell’esercito, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può ordinare la collaboraz…
1 Il SIC e l’Ufficio federale di polizia (fedpol) si assistono reciprocamente , segnata mente a livello di formazione e consulenza nonché nell’impiego e nell’utilizzazione di risorse e mezzi operativ…
1 L’indennità forfettaria delle prestazioni fornite dai Cantoni per l’esecuzione della LAIn è calcolata sulla base dell’ammontare del credito…
1 Previa consultazione del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il DDPS sottopone annualment…
1 Il SIC è competente per contatti con servizi informazioni esteri e altri servizi esteri che adempiono compiti informativi civili. 2 Esso coordina tutti i contatti informativi di servizi amministrativi della Confedera zio…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
