Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale, ordina:
Sezione 1: Oggetto
La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari federali per misure attuate in Svizzera da organizzazioni di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera allo scopo di proteggere dai reati le persone che esercitano la prostituzione (misure di prevenzione).
Sezione 2: Misure di prevenzione
Le misure di prevenzione devono contribuire a proteggere le persone che esercitano la prostituzione dai reati correlati all’esercizio della loro professione, segnatamente:
- a.
dall’uso della coercizione e della violenza nonché dalla limitazione della loro libertà d’azione;
- b.
dall’usura o dallo sfruttamento di uno stato di bisogno.
Art. 3Tipi di misure e loro obiettivi
1 Sono considerate misure di prevenzione i programmi, le attività regolari e i progetti.
2 Si intende per:
- a.
programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo comune;
- b.
attività regolare: un campo d’azione permanente di un’organizzazione, impostato sul lungo termine;
- c.
progetto: un insieme di singoli campi d’attività svolto una sola volta allo scopo di raggiungere un obiettivo tenendo conto delle prescrizioni in termini di tempo, risorse e qualità.
3 Le misure sono mirate a:
- a.
sensibilizzare le persone che esercitano la prostituzione in merito a possibili reati nei loro confronti;
- b.
trasmettere informazioni e conoscenze od offrire consulenza alle persone che esercitano la prostituzione, segnatamente sul modo in cui proteggersi;
- c.
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle forme di reato nel settore della prostituzione, segnatamente:
- 1.
- 2.
le persone che mettono a disposizione locali per l’esercizio della prostituzione,
- 3.
gli intermediari tra le persone che esercitano la prostituzione e i potenziali clienti.
4 Le misure possono ugualmente contemplare la creazione di basi scientifiche destinate alla prevenzione della criminalità.
Sezione 3: Aiuti finanziari
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.
2Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.
3 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, l’Ufficio federale di polizia (fedpol) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi (LSu). In tale contesto sono considerate in primo luogo le misure di prevenzione che tengono conto degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente e che soddisfano al meglio le condizioni per la concessione di aiuti finanziari in termini di qualità e impiego appropriato delle risorse.
- RS 616.1
Art. 5Condizioni materiali per la concessione di aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari sono concessi per le misure di prevenzione che:
- a.
conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile;
- b.
si propongono a lungo termine e hanno un effetto duraturo; e
- c.
prevedono una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all’entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.
2 Una misura può essere sostenuta al massimo tre volte.
3 Non sono concessi aiuti finanziari a misure che:
- a.
comprendono attività politiche e lobbistiche;
- b.
comporterebbero un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.
Art. 6Aliquota massima
1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili della relativa misura. Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.
2 Gli aiuti finanziari per il sostegno a misure ricorrenti ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di tali misure.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 773).
Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:
- a.
del tipo e dell’importanza della misura;
- b.
dell’interesse che la misura riveste per la Confederazione;
- c.
delle prestazioni fornite dai beneficiari dei contributi, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.
Fedpol può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.
Sezione 4 Prescrizioni formali per la concessione di aiuti finanziari e procedura
Art. 9Base legale e forma giuridica
1 La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu1.
2 Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di:
- a.
una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per l’attuazione di progetti;
- b.
un contratto ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari e i programmi.
3 La decisione formale o il contratto definiscono segnatamente:
- a.
lo scopo dell’aiuto finanziario;
- b.
l’importo dell’aiuto finanziario;
- c.
- d.
la garanzia della qualità.
4 Il contratto è concluso per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.
- RS 616.1
1 Le richieste di aiuti finanziari per misure la cui realizzazione è prevista l’anno successivo devono essere presentate a fedpol entro il 31 luglio. Una richiesta di aiuti finanziari per un progetto i cui costi complessivi non superano i 10 000 franchi può essere presentata in qualsiasi momento.1
2 Le richieste devono permettere una valutazione completa dell’effetto preventivo perseguito. Le richieste devono contenere in particolare:
- a.
indicazioni complete sul richiedente;
- b.
una descrizione dettagliata della misura con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
- c.
lo scadenzario per l’attuazione della misura;
- d.
un preventivo dettagliato dei costi.
3 Fedpol stabilisce in una direttiva i dettagli della procedura di richiesta.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 773).
Art. 11Esame delle richieste e decisione
1 Fedpol esamina le richieste e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.
2 Consulta previamente il Cantone sul cui territorio la misura è destinata a produrre effetti.
3 Se ritiene una richiesta incompleta, dà al richiedente la possibilità di completarla.
Art. 12Condizioni e oneri
La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata a condizioni e oneri.
Art. 13Obbligo di informazione e di rendiconto
1 I beneficiari dei contributi sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e a permettergli di consultare i documenti pertinenti.
2 Devono presentare a fedpol un rapporto finale in cui illustrano lo svolgimento e il risultato della misura e fanno un rendiconto dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione o al contratto.
Art. 14Indicazione relativa al sostegno della Confederazione
I beneficiari dei contributi sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari concessi da fedpol nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.
Sezione 5: Valutazione
1 Fedpol valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia della presente ordinanza.
2 Riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione.
3 Può affidare la valutazione a specialisti esterni.
Sezione 6: Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.