Législation

Ordinanza del 25 febbraio 1998 sugli emolumenti nell'ambito della legge sui cartelli (Ordinanza sugli emolumenti LCart, OEm-LCart)

RS 251.2In vigoreStato 01.01.202510 articoli

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Progetti di revisione che toccano RS 251.2, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

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Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2024 677in vigore il 01.01.2025
    abrogato: art. 4
  • RU 2006 2637LCart – Ordinanza sugli emolumenti · atto di base Ordinanza sulla riscossione di emolumenti nella legge sui cartelliin vigore il 01.08.2006
    introdotto: art. 1a · abrogato: art. 2, 6 e 7 · modificato: art. 3, 5
  • RU 2004 1391LCart - Ordinanza sugli emolumenti · atto di base Ordinanza sulla riscossione di emolumenti nella legge sui cartelliin vigore il 01.04.2004
    modificato: art. 1, 3, 4 · abrogato: art. 9

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 53a della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli (LCart); visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, ordina:

Art. 1Campo di applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte della Commissione della concorrenza e del suo segretariato per:

  1. a.

    le decisioni concernenti le inchieste su limitazioni della concorrenza secondo gli articoli 26–30 LCart;

  2. b.

    la trattazione di un annuncio nella procedura di opposizione secondo l’articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart;

  3. c.

    l’esame delle concentrazioni di imprese conformemente agli articoli 32–38 LCart;

  4. d.

    le perizie e altre prestazioni di servizi.1

2

 Gli emolumenti per sanzioni penali secondo gli articoli 54 e 55 LCart si conformano alle disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 19742 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391).
  2. RS 313.32

Art. 1aApplicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti1

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm).

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2637).
  2. RS 172.041.1

Art. 2Obbligo di pagare gli emolumenti

1

 È tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occasiona un procedimento amministrativo o perizie e altre prestazioni di servizio secondo l’articolo 1.

2

 ...1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391). Abrogato dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, con effetto dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2637).

Art. 3Esenzione dagli emolumenti

1

 Le autorità della Confederazione e, sempre che concedano il diritto di reciprocità, i Cantoni, i Comuni e gli organi intercantonali non pagano alcun emolumento.1 Sono fatti salvi emolumenti per perizie.

2

 Inoltre non pagano alcun emolumento:

  1. a.

    i terzi in base alla cui segnalazione è effettuata una procedura conformemente agli articoli 26–30 LCart;

  2. b.

    gli interessati che abbiano occasionato un accertamento preliminare, se dallo stesso non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza;

  3. c.

    gli interessati che abbiano occasionato un’inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati e di conseguenza la procedura è sospesa.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2637).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391).

Art. 4Calcolo degli emolumenti

1

 L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

2

 Varia tra 100 e 400 franchi l’ora. L’importo è fissato segnatamente in base all’urgenza dell’affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.1

3

 ...2

4

 Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie sono compresi sia nell’emolumento pro rata temporis sia nell’emolumento forfettario.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del 6 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 677).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391).

Art. 5Esborsi1

Oltre agli emolumenti secondo l’articolo 4, l’interessato deve rimborsare gli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm2 nonché i costi generati dall’assunzione di prove o da particolari provvedimenti d’indagine.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2637).
  2. RS 172.041.1

Art. 8Abrogazione del diritto previgente

L’ordinanza del 17 giugno 19961 sugli emolumenti per le perizie della Commissione della concorrenza è abrogata.

  1. [RU 1996 1806]

Art. 91

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 12 mar. 2004, con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391).

Art. 10Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).