Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 53a della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli (LCart); visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, ordina:
Art. 1Campo di applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte della Commissione della concorrenza e del suo segretariato per:
- a.
le decisioni concernenti le inchieste su limitazioni della concorrenza secondo gli articoli 26–30 LCart;
- b.
la trattazione di un annuncio nella procedura di opposizione secondo l’articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart;
- c.
l’esame delle concentrazioni di imprese conformemente agli articoli 32–38 LCart;
- d.
le perizie e altre prestazioni di servizi.1
2 Gli emolumenti per sanzioni penali secondo gli articoli 54 e 55 LCart si conformano alle disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 19742 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391).
- RS 313.32
Art. 1aApplicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti1
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm).
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2637).
- RS 172.041.1
Art. 2Obbligo di pagare gli emolumenti
1 È tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occasiona un procedimento amministrativo o perizie e altre prestazioni di servizio secondo l’articolo 1.
- Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391). Abrogato dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, con effetto dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2637).
Art. 3Esenzione dagli emolumenti
1 Le autorità della Confederazione e, sempre che concedano il diritto di reciprocità, i Cantoni, i Comuni e gli organi intercantonali non pagano alcun emolumento.1 Sono fatti salvi emolumenti per perizie.
2 Inoltre non pagano alcun emolumento:
- a.
i terzi in base alla cui segnalazione è effettuata una procedura conformemente agli articoli 26–30 LCart;
- b.
gli interessati che abbiano occasionato un accertamento preliminare, se dallo stesso non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza;
- c.
gli interessati che abbiano occasionato un’inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati e di conseguenza la procedura è sospesa.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2637).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391).
Art. 4Calcolo degli emolumenti
1 L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
2 Varia tra 100 e 400 franchi l’ora. L’importo è fissato segnatamente in base all’urgenza dell’affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.1
4 Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie sono compresi sia nell’emolumento pro rata temporis sia nell’emolumento forfettario.3
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391).
- Abrogato dal n. I dell’O del 6 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 677).
- Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391).
Oltre agli emolumenti secondo l’articolo 4, l’interessato deve rimborsare gli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm2 nonché i costi generati dall’assunzione di prove o da particolari provvedimenti d’indagine.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2637).
- RS 172.041.1
- Abrogati dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, con effetto dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2637).
Art. 8Abrogazione del diritto previgente
L’ordinanza del 17 giugno 19961 sugli emolumenti per le perizie della Commissione della concorrenza è abrogata.
- [RU 1996 1806]
- Abrogato dal n. I dell’O del 12 mar. 2004, con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1391).
Art. 10Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.