Législation

Ordinanza del 25 settembre 2020 concernente il sistema d'informazione Plato (Ordinanza Plato)

RS 235.26In vigoreStato 01.04.202615 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–4
  2. Sezione 2Trattamento dei dati5–9
  3. Sezione 3Gestione e diritti di accesso10–11
  4. Sezione 4Sicurezza dei dati12–14
  5. Sezione 5Entrata in vigore15

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 29 della legge federale del 18 dicembre 2000 sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri; visto l’articolo 57hter della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzo del sistema d’informazione Plato (Plato) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Art. 2Scopo del sistema d’informazione

Plato serve al DFAE per adempiere i compiti che gli competono e che sono delegati alla Divisione Sicurezza umana (DSU) presso la Direzione politica e al Settore Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (Settore AU/CSA) presso la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) in applicazione della legge federale del 19 dicembre 20031 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo e dell’ordinanza dell’11 maggio 19882 concernente il Corpo svizzero di aiuto umanitario. In particolare serve per:

  1. a.

    gestire e amministrare i membri del Pool di esperti per la promozione civile della pace presso la DSU e il CSA;

  2. b.

    reclutare esperti per il Pool di esperti;

  3. c.

    pianificare e gestire gli impieghi;

  4. d.

    preparare contratti di lavoro;

  5. e.

    gestire i corsi di formazione e di formazione continua degli esperti;

  6. f.

    mettere a disposizione il materiale d’impiego (logistica);

  7. g.

    elaborare statistiche.

  1. RS 193.9
  2. RS 172.211.31

Art. 3Responsabilità

La DSU e il Settore AU/CSA sono responsabili di Plato.

Art. 4Struttura

Plato è costituito da un’interfaccia di applicazione e dalle seguenti banche dati separate le une dalle altre:

  1. a.

    banca dati per i membri del Pool di esperti per la promozione civile della pace;

  2. b.

    banca dati per i membri del CSA.

Sezione 2 Trattamento dei dati

Art. 5Dati trattati

1

 Plato contiene i dati delle persone di cui all’articolo 2 della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri.

2

 La tipologia di dati trattati è riportata nell’allegato.

Art. 6Provenienza dei dati e diritti di trattamento

1

 I dati sono registrati dalla DSU, da Personale DFAE e dal Settore AU/CSA. Questi servizi dispongono di diritti di trattamento completi per i dati che gestiscono.

2

 Il Gruppo specialistico salvataggio CSA presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) dispone del diritto di lettura per i dati sugli esperti del CSA che sono membri del Gruppo specialistico salvataggio CSA.

3

 L’unità Informatica DFAE dispone dei diritti di accesso necessari per adempiere i propri compiti.

4

 Tutti i diritti di trattamento sono esercitati mediante procedura di richiamo.

Art. 7Comunicazione di dati1

I dati relativi agli esperti in servizio possono essere trasmessi alla Direzione consolare per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della gestione delle crisi e degli incidenti di sicurezza nonché della prevenzione delle crisi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 3 dell’O dell’11 feb. 2026, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93).

Art. 8Distruzione di set di dati

1

 I set di dati relativi a persone sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il raggiungimento del 70° anno di età.

2

 I dati relativi ai candidati respinti sono distrutti al più tardi tre mesi dopo la conclusione della procedura di candidatura.

3

 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione della Confederazione in materia di archiviazione.

Art. 9Archiviazione di documenti

In Plato è possibile salvare tutti i documenti concernenti le persone registrate nel sistema.

Sezione 3 Gestione e diritti di accesso

Art. 10Gestione tecnica e amministrazione del sistema

1

 L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica di Plato.

2

 L’amministratore di sistema fa parte dell’unità Informatica DFAE. Gestisce il sistema informatico, le banche dati e le applicazioni.

3

 Un responsabile dell’applicazione è membro della DSU e un altro del Settore AU/CSA. Sono gli intermediari tra l’amministratore di sistema e gli utenti.

Art. 11Conferimento del diritto di accesso

1

 I responsabili dell’applicazione accordano agli utenti di Plato i diritti di accesso individuali.

2

 Verificano ogni anno se le condizioni per ottenere i diritti di accesso continuano a essere adempiute.

Sezione 4 Sicurezza dei dati

Art. 12Obblighi di diligenza

1

 La DSU e il Settore AU/CSA provvedono affinché i dati registrati in Plato siano trattati conformemente alle prescrizioni.

2

 Si assicurano che i dati siano esatti, completi e aggiornati.

Art. 13Regolamento sul trattamento dei dati

La DSU e il Settore AU/CSA emanano un regolamento sul trattamento dei dati. Esso contiene le misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

Art. 14Verbale

1

 Gli accessi a Plato e il trattamento dei dati sono costantemente verbalizzati.

2

 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 34 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 5 Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.

Allegati

  • Dati personali registrati in Plato

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).