Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del sistema d’informazione EDAssist+ (EDAssist+).

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Il Consiglio federale Svizzero, visto l’articolo 6 della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (legge); visto l’articolo 57h capoverso 3 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:
La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del sistema d’informazione EDAssist+ (EDAssist+).
EDAssist+ serve al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per:
registrare online le persone che si recano all’estero o viaggiano all’estero;
trattare avvisi di ricerca di persone scomparse;
avviare misure in caso di crisi o di catastrofe;
registrare e trattare le richieste della popolazione;
trattare casi di protezione consolare ai sensi degli articoli 16, 17 e 22 del Regolamento del 24 novembre 19671 del servizio diplomatico e consolare svizzero.
EDAssist+ è gestito dalla Direzione consolare (DC) del DFAE.
EDAssist+ è composto dai seguenti ambiti:
registrazione online;
avvisi di ricerca e riscontri;
crisi e catastrofi;
helpline;
protezione consolare.
Le persone che si recano all’estero o viaggiano all’estero possono registrare i loro dati nell’ambito «registrazione online».
L’allegato 1 disciplina i dati da registrare.
La registrazione è riservata alle persone di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 lettere a e b della legge.
Nell’ambito «avvisi di ricerca e riscontri» si trattano i dati delle persone di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 lettere a e b della legge che risultano scomparse.
Si trattano inoltre dati di persone che hanno formulato un avviso di ricerca.
Gli allegati 2 e 3 disciplinano i dati da trattare.
I dati sono registrati dalla DC e dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero (rappresentanze). I dati di cui all’allegato 2 numeri 1–10 e all’allegato 3 numeri 1–6 che riguardano le persone registrate nel sistema d’informazione E-VERA (E-VERA) sono ripresi da questo sistema tramite una procedura automatizzata.1
Nell’ambito «crisi e catastrofi» si trattano i dati delle persone di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 lettere a e b della legge colpite da una crisi o una catastrofe.
L’allegato 4 disciplina i dati da trattare.
I dati sono registrati dalla DC e dalle rappresentanze. I dati di cui all’allegato 4 numeri 1–10 che riguardano le persone registrate in E-VERA1 sono ripresi da questo sistema tramite una procedura automatizzata.
Nell’ambito «helpline» si trattano dati di persone che formulano una richiesta elettronica, scritta o telefonica alla DC o alle rappresentanze.
L’allegato 5 disciplina i dati da trattare.
I dati sono registrati dalla DC e dalle rappresentanze.
Nell’ambito «protezione consolare» si trattano i dati delle persone di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 lettere a e b della legge assistite nell’ambito della protezione consolare.
L’allegato 6 disciplina i dati da trattare.
I dati sono registrati dalla DC e dalle rappresentanze. I dati di cui all’allegato 6 numeri 1–10 che riguardano le persone registrate in E-VERA sono ripresi da questo sistema tramite una procedura automatizzata.
La DC e le rappresentanze hanno il diritto di trattare tutti i dati in EDAssist+.
Le persone di cui all’articolo 5 hanno il diritto di trattare i loro dati personali mediante procedura di richiamo.
Il Centro di gestione delle crisi del DFAE ha il diritto di lettura per tutti i dati registrati in EDAssist+ per l’adempimento dei suoi compiti.1
I dati di cui all’allegato 1 vengono distrutti al più tardi 30 giorni dopo la scadenza della durata del viaggio indicata.
I dati di cui agli allegati 2–6 con l’indicazione «disattivato» o «archiviato» vengono distrutti al più tardi 5 anni dopo l’ultimo accesso.
Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione della Confederazione.
Gli amministratori del sistema gestiscono i sistemi informatici, le banche dati e le applicazioni. Inoltre pianificano, installano, configurano e gestiscono l’infrastruttura tecnica di EDAssist+.
Il responsabile delle applicazioni costituisce l’interfaccia tra gli amministratori del sistema e gli utenti. Assicura la soddisfazione degli utenti e svolge accertamenti dei bisogni in vista dello sviluppo di EDAssist+. È aggregato alla DC.
Il responsabile delle applicazioni accorda ai collaboratori della DC e delle rappresentanze il diritto di accesso individuale.
Inoltre verifica annualmente se le condizioni per ottenere il diritto di accesso continuano a essere adempiute.
Ogni persona può chiedere alla DC, per scritto e documentando la propria identità, informazioni sui dati che la concernono e la rettifica di dati inesatti.
Le informazioni sono rilasciate per scritto e sono gratuite.
Ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati, le informazioni possono essere rifiutate, limitate o differite.
La DC provvede affinché i dati personali siano trattati conformemente alle prescrizioni.
Garantisce che i dati in EDAssist+ siano esatti, completi e aggiornati; sono fatti salvi i dati dell’ambito «registrazione online».
La DC emana un regolamento per il trattamento dei dati. Quest’ultimo disciplina i provvedimenti organizzativi e tecnici tesi ad assicurare la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.
La DC prende i provvedimenti organizzativi e tecnici necessari per proteggere i dati da ogni trattamento non autorizzato e dalla loro sottrazione.
Gli accessi e le modifiche in EDAssist+ sono costantemente verbalizzati. I verbali sono conservati per un anno.
La DC esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali in EDAssist+ ai sensi della presente ordinanza.
Il DFAE esercita la vigilanza sul rispetto della protezione e della sicurezza dei dati.
…1
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2012.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).