Législation

Ordinanza del 9 dicembre 2011 sul sistema d'informazione EDAssist+

RS 235.24Non più in vigoreStato 01.04.202120 articoli

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  • RU 2021 132in vigore il 01.04.2021
    modificato: art. 16
  • RU 2016 2933in vigore il 01.09.2016
    modificato: art. 6 · introdotto: art. 10

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–4
  2. Sezione 2Dati e trattamento dei dati5–13
  3. Sezione 3Protezione dei dati e sicurezza informatica14–18
  4. Sezione 4Disposizioni finali19–20

Il Consiglio federale Svizzero, visto l’articolo 6 della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (legge); visto l’articolo 57h capoverso 3 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del sistema d’informazione EDAssist+ (EDAssist+).

Art. 2Scopo

EDAssist+ serve al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per:

  1. a.

    registrare online le persone che si recano all’estero o viaggiano all’estero;

  2. b.

    trattare avvisi di ricerca di persone scomparse;

  3. c.

    avviare misure in caso di crisi o di catastrofe;

  4. d.

    registrare e trattare le richieste della popolazione;

  5. e.

    trattare casi di protezione consolare ai sensi degli articoli 16, 17 e 22 del Regolamento del 24 novembre 19671 del servizio diplomatico e consolare svizzero.

  1. [RU 1967 2033, 1978 1402, 2004 2915 art. 99 cpv. 2, 2007 4477 IV 8. RU 2015 3879 art. 75 n. 2]

Art. 3Gestione

EDAssist+ è gestito dalla Direzione consolare (DC) del DFAE.

Art. 4Struttura di EDAssist+

EDAssist+ è composto dai seguenti ambiti:

  1. a.

    registrazione online;

  2. b.

    avvisi di ricerca e riscontri;

  3. c.

    crisi e catastrofi;

  4. d.

    helpline;

  5. e.

    protezione consolare.

Sezione 2 Dati e trattamento dei dati

Art. 5Registrazione online

1

 Le persone che si recano all’estero o viaggiano all’estero possono registrare i loro dati nell’ambito «registrazione online».

2

 L’allegato 1 disciplina i dati da registrare.

3

 La registrazione è riservata alle persone di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 lettere a e b della legge.

Art. 6Avvisi di ricerca e riscontri

1

 Nell’ambito «avvisi di ricerca e riscontri» si trattano i dati delle persone di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 lettere a e b della legge che risultano scomparse.

2

 Si trattano inoltre dati di persone che hanno formulato un avviso di ricerca.

3

 Gli allegati 2 e 3 disciplinano i dati da trattare.

4

 I dati sono registrati dalla DC e dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero (rappresentanze). I dati di cui all’allegato 2 numeri 1–10 e all’allegato 3 numeri 1–6 che riguardano le persone registrate nel sistema d’informazione E-VERA (E-VERA) sono ripresi da questo sistema tramite una procedura automatizzata.1

  1. Nuovo testo giusta l’art.17 n. 1 dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2933).

Art. 7Crisi e catastrofi

1

 Nell’ambito «crisi e catastrofi» si trattano i dati delle persone di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 lettere a e b della legge colpite da una crisi o una catastrofe.

2

 L’allegato 4 disciplina i dati da trattare.

3

 I dati sono registrati dalla DC e dalle rappresentanze. I dati di cui all’allegato 4 numeri 1–10 che riguardano le persone registrate in E-VERA1 sono ripresi da questo sistema tramite una procedura automatizzata.

  1. Nuova espr. giusta l’art.17 n. 1 dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2933). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 8Helpline

1

 Nell’ambito «helpline» si trattano dati di persone che formulano una richiesta elettronica, scritta o telefonica alla DC o alle rappresentanze.

2

 L’allegato 5 disciplina i dati da trattare.

3

 I dati sono registrati dalla DC e dalle rappresentanze.

Art. 9Protezione consolare

1

 Nell’ambito «protezione consolare» si trattano i dati delle persone di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 lettere a e b della legge assistite nell’ambito della protezione consolare.

2

 L’allegato 6 disciplina i dati da trattare.

3

 I dati sono registrati dalla DC e dalle rappresentanze. I dati di cui all’allegato 6 numeri 1–10 che riguardano le persone registrate in E-VERA sono ripresi da questo sistema tramite una procedura automatizzata.

Art. 10Diritti di trattamento

1

 La DC e le rappresentanze hanno il diritto di trattare tutti i dati in EDAssist+.

2

 Le persone di cui all’articolo 5 hanno il diritto di trattare i loro dati personali mediante procedura di richiamo.

3

 Il Centro di gestione delle crisi del DFAE ha il diritto di lettura per tutti i dati registrati in EDAssist+ per l’adempimento dei suoi compiti.1

  1. Introdotto dall’art.17 n. 1 dell’O E-VERA del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2933).

Art. 11Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

1

 I dati di cui all’allegato 1 vengono distrutti al più tardi 30 giorni dopo la scadenza della durata del viaggio indicata.

2

 I dati di cui agli allegati 2–6 con l’indicazione «disattivato» o «archiviato» vengono distrutti al più tardi 5 anni dopo l’ultimo accesso.

3

 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione della Confederazione.

Art. 12Gestione del sistema

1

 Gli amministratori del sistema gestiscono i sistemi informatici, le banche dati e le applicazioni. Inoltre pianificano, installano, configurano e gestiscono l’infrastruttura tecnica di EDAssist+.

2

 Il responsabile delle applicazioni costituisce l’interfaccia tra gli amministratori del sistema e gli utenti. Assicura la soddisfazione degli utenti e svolge accertamenti dei bisogni in vista dello sviluppo di EDAssist+. È aggregato alla DC.

Art. 13Concessione del diritto di accesso individuale

1

 Il responsabile delle applicazioni accorda ai collaboratori della DC e delle rappresentanze il diritto di accesso individuale.

2

 Inoltre verifica annualmente se le condizioni per ottenere il diritto di accesso continuano a essere adempiute.

Sezione 3 Protezione dei dati e sicurezza informatica

Art. 14Diritto d’informazione e diritto di rettifica

1

 Ogni persona può chiedere alla DC, per scritto e documentando la propria identità, informazioni sui dati che la concernono e la rettifica di dati inesatti.

2

 Le informazioni sono rilasciate per scritto e sono gratuite.

3

 Ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati, le informazioni possono essere rifiutate, limitate o differite.

  1. RS 235.1

Art. 15Obblighi di diligenza

1

 La DC provvede affinché i dati personali siano trattati conformemente alle prescrizioni.

2

 Garantisce che i dati in EDAssist+ siano esatti, completi e aggiornati; sono fatti salvi i dati dell’ambito «registrazione online».

Art. 16Sicurezza dei dati e sicurezza informatica

1

 La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono rette:

  1. a.

    dall’ordinanza del 14 giugno 19931 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

  2. b.

    dall’ordinanza del 27 maggio 20202 sui ciber-rischi.3

2

 La DC emana un regolamento per il trattamento dei dati. Quest’ultimo disciplina i provvedimenti organizzativi e tecnici tesi ad assicurare la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

3

 La DC prende i provvedimenti organizzativi e tecnici necessari per proteggere i dati da ogni trattamento non autorizzato e dalla loro sottrazione.

  1. RS 235.11
  2. RS 120.73
  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 13 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

Art. 17Verbalizzazione

Gli accessi e le modifiche in EDAssist+ sono costantemente verbalizzati. I verbali sono conservati per un anno.

Art. 18Vigilanza

1

 La DC esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali in EDAssist+ ai sensi della presente ordinanza.

2

 Il DFAE esercita la vigilanza sul rispetto della protezione e della sicurezza dei dati.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 20Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2012.

Allegati

  • Dati nell’ambito «registrazione online»
  • Dati nell’ambito «avvisi di ricerca e riscontri» riguardanti persone scomparse
  • Dati nell’ambito «avvisi di ricerca e riscontri» riguardanti persone che hanno formulato un avviso di ricerca
  • Dati nell’ambito «crisi e catastrofi»
  • Dati nell’ambito «Helpline»
  • Dati nell’ambito «protezione consolare»

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).