L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 43 capoverso 3bis della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD); visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 27 gennaio 2022; visto il parere del Consiglio federale del 16 febbraio 2022, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il rapporto di lavoro del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato).
2 In quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, al rapporto di lavoro dell’Incaricato si applica il diritto del personale federale.
Art. 2Organo competente
1 L’Assemblea federale plenaria è competente per:
- a.
l’elezione dell’Incaricato secondo l’articolo 43 capoverso 1 LPD; e
- b.
la destituzione dell’Incaricato secondo l’articolo 44 capoverso 3 LPD.
2 La Commissione giudiziaria prepara le decisioni del datore di lavoro secondo il capoverso 1. Sottopone all’Assemblea federale plenaria proposte di elezione e proposte di destituzione.
3 Le altre decisioni del datore di lavoro competono alla Commissione giudiziaria.
Sezione 2: Costituzione del rapporto di lavoro e durata del mandato
Art. 3Costituzione del rapporto di lavoro
1 Il rapporto di lavoro dell’Incaricato sorge in forza dell’elezione da parte dell’Assemblea federale, fermo restando l’accordo dell’interessato.
2 I dettagli del rapporto di lavoro sono definiti dalla Commissione giudiziaria di regola prima dell’elezione.
3 Non è previsto un periodo di prova.
4 L’Incaricato non presta né giuramento né promessa solenne.
Art. 4Durata del mandato
1 La durata del mandato è retta dall’articolo 44 capoverso 1 LPD.
2 L’Incaricato che compie 68 anni lascia la carica alla fine dell’anno civile.
3 Il posto divenuto vacante è riassegnato per il resto del periodo.
Sezione 3: Retribuzione
1 L’Incaricato è assegnato alla classe di stipendio 34 secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers).
2 La Commissione giudiziaria determina lo stipendio iniziale. Tiene conto dell’età, della formazione e dell’esperienza professionale e di vita del candidato, nonché della situazione del mercato del lavoro.
3 Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell’importo massimo della classe di stipendio fino a raggiungere tale importo massimo.
- RS 172.220.111.3
Art. 6Supplementi di stipendio
1 Non sono versati né premi di prestazione secondo l’articolo 49 OPers1 né premi spontanei secondo l’articolo 49a OPers.
2 La concessione di un’indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l’articolo 50 capoverso 1 OPers sottostà all’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.
- RS 172.220.111.3
Sezione 4: Previdenza professionale
L’Incaricato è assicurato presso la Cassa di previdenza della Confederazione.
Sezione 5: Altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 8Grado di occupazione
L’incaricato esercita la sua attività a tempo pieno.
L’Incaricato deve avere domicilio in Svizzera.
Art. 10Segreto d’ufficio
La Commissione giudiziaria è considerata l’autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale1.
- RS 311.0
Sezione 6: Sospensione provvisoria del mandato
1 Per la sospensione provvisoria del mandato in caso di procedimento penale per reati direttamente attenenti all’attività o alla condizione ufficiale si applica l’articolo 14 capoverso 5 della legge del 14 marzo 19581 sulla responsabilità.
2 Gli articoli 103 e 103a OPers2 non sono applicabili.
- RS 170.32
- RS 172.220.111.3
Sezione 7: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
1 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e se la situazione lo giustifica, la Commissione giudiziaria può versare all’Incaricato un’indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Tiene conto in particolare dell’età, della situazione professionale e personale, della durata dell’impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.
2 Il versamento dell’indennità necessita dell’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.
3 Il versamento di un’indennità è escluso se l’interessato:
- a.
lascia la carica poiché ha raggiunto il limite d’età di cui all’articolo 4 capoverso 2;
- b.
è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d’ufficio; o
- c.
di propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non si candida alla rielezione.
4 L’indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.
5 L’indennità dev’essere restituita in tutto o in parte se:
- a.
l’interessato inizia un nuovo rapporto di lavoro entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro; e
- b.
la Commissione giudiziaria ritiene opportuno chiederne la restituzione tenendo conto dell’ammontare dell’indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell’importo del nuovo stipendio.
Sezione 8: Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è retto dall’ordinanza del 22 novembre 20171 sulla protezione dei dati personali del personale federale. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 3 ottobre 20032 sull’amministrazione parlamentare.
- RS 172.220.111.4
- RS 171.115
Sezione 9: Entrata in vigore
La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore soltanto unitamente alla modifica del 17 giugno 20221 della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati.
- RU 2023 231. Entra in vigore il 1° settembre 2023.
- RS 235.1