Législation

Ordinanza dell’Assemblea federale del 17 giugno 2022 concernente il rapporto di lavoro del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

RS 235.171.1In vigoreStato 01.09.202314 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Costituzione del rapporto di lavoro e durata del mandato3–4
  3. Sezione 3: Retribuzione5–6
  4. Sezione 4: Previdenza professionale7
  5. Sezione 5: Altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro8–10
  6. Sezione 6: Sospensione provvisoria del mandato11
  7. Sezione 7: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro12
  8. Sezione 8: Trattamento dei dati13
  9. Sezione 9: Entrata in vigore14

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 43 capoverso 3bis della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD); visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 27 gennaio 2022; visto il parere del Consiglio federale del 16 febbraio 2022, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina il rapporto di lavoro del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato).

2

 In quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, al rapporto di lavoro dell’Incaricato si applica il diritto del personale federale.

Art. 2Organo competente

1

 L’Assemblea federale plenaria è competente per:

  1. a.

    l’elezione dell’Incaricato secondo l’articolo 43 capoverso 1 LPD; e

  2. b.

    la destituzione dell’Incaricato secondo l’articolo 44 capoverso 3 LPD.

2

 La Commissione giudiziaria prepara le decisioni del datore di lavoro secondo il capoverso 1. Sottopone all’Assemblea federale plenaria proposte di elezione e proposte di destituzione.

3

 Le altre decisioni del datore di lavoro competono alla Commissione giudiziaria.

Sezione 2: Costituzione del rapporto di lavoro e durata del mandato

Art. 3Costituzione del rapporto di lavoro

1

 Il rapporto di lavoro dell’Incaricato sorge in forza dell’elezione da parte dell’Assemblea federale, fermo restando l’accordo dell’interessato.

2

 I dettagli del rapporto di lavoro sono definiti dalla Commissione giudiziaria di regola prima dell’elezione.

3

 Non è previsto un periodo di prova.

4

 L’Incaricato non presta né giuramento né promessa solenne.

Art. 4Durata del mandato

1

 La durata del mandato è retta dall’articolo 44 capoverso 1 LPD.

2

 L’Incaricato che compie 68 anni lascia la carica alla fine dell’anno civile.

3

 Il posto divenuto vacante è riassegnato per il resto del periodo.

Sezione 3: Retribuzione

Art. 5Stipendio

1

 L’Incaricato è assegnato alla classe di stipendio 34 secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers).

2

 La Commissione giudiziaria determina lo stipendio iniziale. Tiene conto dell’età, della formazione e dell’esperienza professionale e di vita del candidato, nonché della situazione del mercato del lavoro.

3

 Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell’importo massimo della classe di stipendio fino a raggiungere tale importo massimo.

  1. RS 172.220.111.3

Art. 6Supplementi di stipendio

1

 Non sono versati né premi di prestazione secondo l’articolo 49 OPers1 né premi spontanei secondo l’articolo 49a OPers.

2

 La concessione di un’indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l’articolo 50 capoverso 1 OPers sottostà all’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

  1. RS 172.220.111.3

Sezione 4: Previdenza professionale

Art. 7

L’Incaricato è assicurato presso la Cassa di previdenza della Confederazione.

Sezione 5: Altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 8Grado di occupazione

L’incaricato esercita la sua attività a tempo pieno.

Art. 9Domicilio

L’Incaricato deve avere domicilio in Svizzera.

Art. 10Segreto d’ufficio

La Commissione giudiziaria è considerata l’autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale1.

  1. RS 311.0

Sezione 6: Sospensione provvisoria del mandato

Art. 11

1

 Per la sospensione provvisoria del mandato in caso di procedimento penale per reati direttamente attenenti all’attività o alla condizione ufficiale si applica l’articolo 14 capoverso 5 della legge del 14 marzo 19581 sulla responsabilità.

2

 Gli articoli 103 e 103a OPers2 non sono applicabili.

  1. RS 170.32
  2. RS 172.220.111.3

Sezione 7: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 12

1

 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e se la situazione lo giustifica, la Commissione giudiziaria può versare all’Incaricato un’indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Tiene conto in particolare dell’età, della situazione professionale e personale, della durata dell’impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.

2

 Il versamento dell’indennità necessita dell’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

3

 Il versamento di un’indennità è escluso se l’interessato:

  1. a.

    lascia la carica poiché ha raggiunto il limite d’età di cui all’articolo 4 capoverso 2;

  2. b.

    è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d’ufficio; o

  3. c.

    di propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non si candida alla rielezione.

4

 L’indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.

5

 L’indennità dev’essere restituita in tutto o in parte se:

  1. a.

    l’interessato inizia un nuovo rapporto di lavoro entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro; e

  2. b.

    la Commissione giudiziaria ritiene opportuno chiederne la restituzione tenendo conto dell’ammontare dell’indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell’importo del nuovo stipendio.

Sezione 8: Trattamento dei dati

Art. 13

Il trattamento dei dati è retto dall’ordinanza del 22 novembre 20171 sulla protezione dei dati personali del personale federale. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 3 ottobre 20032 sull’amministrazione parlamentare.

  1. RS 172.220.111.4
  2. RS 171.115

Sezione 9: Entrata in vigore

Art. 14

La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore soltanto unitamente alla modifica del 17 giugno 20221 della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati.

  1. RU 2023 231. Entra in vigore il 1° settembre 2023.
  2. RS 235.1

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).