Art. 1Croce svizzera
La croce svizzera è una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi.

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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 122 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009, decreta:
La croce svizzera è una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi.
Lo stemma della Confederazione Svizzera è una croce bianca in uno scudo triangolare.
Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell’allegato 1.
La bandiera svizzera consiste in una croce bianca in un campo quadrato.
Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell’allegato 2.
Sono fatte salve:
la legge federale del 23 settembre 19531 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera relative alla bandiera marittima della Confederazione;
la legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea relative al contrassegno nazionale degli aeromobili svizzeri;
la legge militare del 3 febbraio 19953.
Il Consiglio federale designa gli altri emblemi della Confederazione; sono considerati tali in particolare i contrassegni federali di controllo e di garanzia.
Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono definiti dal diritto cantonale.
Sono considerati designazioni ufficiali i seguenti termini:
«Confederazione»;
«federale»;
«Cantone»;
«cantonale»;
«Comune»;
«comunale»;
altri termini o espressioni che rinviano a un’autorità svizzera o a un’attività statale o semistatale.
Sono considerati segni nazionali figurativi o verbali della Svizzera i segni che si riferiscono a simboli nazionali quali eroi, luoghi o monumenti svizzeri.
Lo stemma della Confederazione Svizzera, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e i segni con essi confondibili possono essere usati soltanto dall’ente pubblico a cui si riferiscono.
Il capoverso 1 si applica anche ai segni verbali che rinviano allo stemma della Confederazione Svizzera o a uno stemma di un Cantone, distretto, circolo o Comune.
I segni di cui ai capoversi 1 e 2 non possono essere oggetto di una licenza né essere trasferiti.
L’uso degli stemmi di cui al capoverso 1 da parte di persone che non siano l’ente pubblico legittimato è consentito nei seguenti casi:
come illustrazioni in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e simili;
per la decorazione in occasione di feste e manifestazioni;
per la decorazione di oggetti d’artigianato artistico quali calici, vetrate araldiche o monete commemorative per feste e manifestazioni;
come elemento del segno dei brevetti svizzeri conformemente alle disposizioni delle legge del 25 giugno 19541 sui brevetti;
come elemento di un marchio collettivo o di garanzia depositato da un ente pubblico che secondo il regolamento sul marchio può essere usato da privati;
se sussiste il diritto a proseguirne l’uso ai sensi dell’articolo 35.
I Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono consentire l’uso dei loro stemmi da parte di altre persone anche in altri casi.
Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate senza aggiunte soltanto dall’ente pubblico a cui si riferiscono.
L’uso delle designazioni di cui al capoverso 1 da parte di una persona che non sia l’ente pubblico legittimato è consentito soltanto se tale persona esercita un’attività statale o semistatale.
Le designazioni di cui al capoverso 1 possono essere usate in combinazione con altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
Le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, nonché i segni confondibili con essi possono essere usati a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
I segni nazionali figurativi e verbali possono essere usati a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
L’uso di stemmi, bandiere e di altri emblemi della Svizzera ammesso secondo la presente legge non può essere vietato perché il segno può essere confuso con un segno pubblico di uno Stato estero.
I segni di cui agli articoli 8 capoversi 1 e 2, 10 e 11, interpretati dalle cerchie interessate come riferimento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio, sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della legge del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi (LPM) e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 47–50 della stessa.
Un segno il cui uso è illecito secondo gli articoli 8–13 non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.
Il divieto di registrazione si applica anche ai casi in cui conformemente all’articolo 8 capoversi 4 e 5 l’uso è consentito.
Il divieto di registrazione non si applica ai segni per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha concesso il diritto di proseguirne l’uso ai sensi dell’articolo 35.
Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi o i segni confondibili con essi nonché i segni figurativi e linguistici degli Stati esteri possono essere usati soltanto dallo Stato a cui si riferiscono; è fatto salvo l’articolo 16.
Lo Stato in questione può usare i segni di cui al capoverso 1 a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi di altri enti pubblici esteri, in particolare dei Comuni, possono essere usati a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
I segni di cui ai capoversi 1 e 3, interpretati dalle cerchie interessate come riferimento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio, sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della LPM1 e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 5 e 49 capoverso 4 della stessa.
L’ente pubblico legittimato può autorizzare terzi a usare i suoi segni. Resta applicabile l’articolo 15 capoversi 2–4.
Per autorizzazione s’intende in particolare:
l’attestazione dell’autorità estera competente della registrazione identica del segno come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione;
qualsiasi altra attestazione dell’autorità estera competente che autorizzi l’uso o la registrazione del segno come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione.
Un segno il cui uso è illecito secondo l’articolo 15 non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.
L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) gestisce un elenco elettronico dei:
segni pubblici della Svizzera;
segni pubblici che gli sono stati comunicati da Stati esteri.
L’IPI rende l’elenco accessibile online.
I Cantoni comunicano all’IPI i segni di cui all’articolo 5.
Chi usa un segno pubblico deve provare che è autorizzato a usarlo.
Chi è leso o rischia di essere leso nei propri interessi economici dall’uso illecito di segni pubblici può domandare al giudice di:
proibire una lesione imminente;
far cessare una lesione attuale;
esigere dal convenuto di indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente del segno pubblico, nonché i destinatari e l’entità delle ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
Sono fatte salve segnatamente le azioni secondo il Codice delle obbligazioni1 volte al risarcimento, alla riparazione del torto morale e alla consegna dell’utile, conformemente alle disposizioni della gestione d’affari senza mandato.
Sono legittimate a proporre azione secondo l’articolo 20 capoverso 1:
le associazioni professionali ed economiche autorizzate conformemente ai propri statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;
le organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che conformemente ai propri statuti si dedicano alla protezione dei consumatori.
L’ente pubblico legittimato può proporre azione secondo l’articolo 20 capoverso 1 contro qualsiasi uso illecito dei segni di cui agli articoli 1–7 e 15.
L’IPI è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui agli articoli 1–4 e 7 o delle designazioni ufficiali di cui all’articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un’autorità nazionale o a un’attività statale o semistatale.
I Cantoni definiscono chi è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui all’articolo 5 o delle designazioni ufficiali di cui all’articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un’autorità cantonale o comunale oppure a un’attività statale o semistatale.
Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico o con un segno che può essere confuso con esso, nonché delle installazioni, degli apparecchi e di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.
Il giudice decide se il segno pubblico debba essere reso irriconoscibile oppure se gli oggetti debbano essere resi inutilizzabili, distrutti o utilizzati in un determinato modo.
I Cantoni designano per l’insieme del loro territorio un’autorità giudicante competente per decidere, in istanza unica, nelle azioni civili secondo la presente legge.
Chi chiede l’adozione di provvedimenti cautelari può in particolare chiedere al giudice di ordinare provvedimenti per:
assicurare le prove;
individuare la provenienza degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico;
salvaguardare lo stato di fatto; o
attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa.
Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese dell’altra parte. Il giudice determina modalità e portata della pubblicazione.
Il giudice trasmette all’IPI senza indugio, in versione integrale e gratuitamente, le decisioni, comprese quelle incidentali e le decisioni di stralciare la causa dal ruolo.
È punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:
appone su oggetti segni pubblici della Svizzera o esteri protetti dalla presente legge o segni che possono essere confusi con essi, oppure vende, offre in vendita, importa, esporta o fa transitare oppure immette in commercio in altro modo oggetti così contrassegnati;
usa segni di cui alla lettera a su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili;
usa segni di cui alla lettera a per fornire servizi o per far loro pubblicità;
usa una designazione ufficiale o una designazione che può essere confusa con essa;
usa un segno figurativo o verbale svizzero o estero.
Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. ...1
È fatto salvo l’articolo 64 LPM2.
Alle infrazioni commesse in un’azienda da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo.
Anche in caso di assoluzione, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione degli oggetti sui quali sono stati apposti illecitamente segni protetti in virtù della presente legge, nonché delle installazioni, degli apparecchi o di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.
Il perseguimento penale compete ai Cantoni.
L’IPI può sporgere denuncia all’autorità di perseguimento penale competente e avvalersi nel procedimento dei diritti dell’accusatore privato.
Può domandare l’intervento chi è legittimato all’azione civile secondo gli articoli 20, 21 o 22.
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 3.
In deroga all’articolo 8, gli stemmi e i segni confondibili con essi usati conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere usati per al massimo due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Se sussistono circostanze particolari e su domanda motivata, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare a proseguire l’uso dello stemma della Confederazione Svizzera o di segni che possono essere confusi con esso. La domanda va presentata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Sussistono circostanze particolari se è dimostrato che:
lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso è stato usato ininterrottamente e senza contestazioni da almeno 30 anni dalla stessa persona o dal suo avente diritto per contrassegnare i prodotti da essi fabbricati o i servizi da essi offerti; e
vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l’uso.
Per i marchi di servizi, sussistono circostanze particolari se è dimostrato che:
lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso costituisce un elemento di un marchio registrato o depositato prima del 18 novembre 2009; e
vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l’uso.
La competente autorità cantonale può, su domanda, autorizzare di proseguire l’uso degli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni. Il diritto cantonale disciplina le condizioni dell’autorizzazione.
La prosecuzione dell’uso non deve trarre in inganno in merito alla provenienza geografica ai sensi degli articoli 47–50 LPM1, alla cittadinanza dell’utente, dell’azienda, della ditta, dell’associazione o della fondazione oppure in merito alla situazione commerciale dell’utente, quale in particolare supposti rapporti ufficiali con la Confederazione o con un Cantone. Il diritto a proseguire l’uso può essere trasmesso per successione o alienato solo con l’azienda o la parte dell’azienda a cui appartiene il segno.
Se all’entrata in vigore della presente legge sono pendenti domande di registrazione di marchi o design esclusi dalla registrazione secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto, è considerata come data del deposito quella dell’entrata in vigore della presente legge.
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).