Législation

Ordinanza del 1o marzo 1966 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d'assicurazione

RS 221.229.11In vigoreStato 01.01.19873 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 1987 310atto di base Ordinanza che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per le polizze di libero passaggio, Modificain vigore il 01.01.1987
    introdotto: art. 1

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, ordina:

Art. 1

1

 Si può derogare alle prescrizioni degli articoli 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, e 90 capoverso 2 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione se il contratto d’assicurazione sulla vita è incorporato in una polizza di libero passaggio e risponde alle esigenze speciali della medesima.

2

 Si può anche derogare a queste prescrizioni, se si tratta d’un contratto d’assicurazione favorito dal diritto fiscale cantonale.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1987 310).

Art. 2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce le esigenze speciali cui deve rispondere la polizza di libero passaggio.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1966.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.1987. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).