Art. 1
Si può derogare alle prescrizioni degli articoli 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, e 90 capoverso 2 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione se il contratto d’assicurazione sulla vita è incorporato in una polizza di libero passaggio e risponde alle esigenze speciali della medesima.
Si può anche derogare a queste prescrizioni, se si tratta d’un contratto d’assicurazione favorito dal diritto fiscale cantonale.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1987 310).
