Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 12a capoverso 4 dell’ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL), ordina:
La presente ordinanza disciplina:
- a.
la definizione tecnica del tasso ipotecario medio dei crediti ipotecari in Svizzera, determinante per il calcolo del tasso d’interesse di riferimento di cui all’articolo 12a OLAL;
- b.
il rilevamento dei dati di base per il calcolo del tasso ipotecario medio.
Art. 2Tasso ipotecario medio
1 Il tasso ipotecario medio corrisponde alla media dei tassi ipotecari praticati sull’intero volume dei crediti ipotecari concessi in franchi svizzeri dalle banche in Svizzera.
2 Sono considerati crediti ipotecari i crediti che le banche, secondo le disposizioni sulla contabilità dell’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche, devono indicare nel bilancio quali crediti ipotecari.
3 I crediti ipotecari sono reputati concessi sul mercato svizzero se il pegno immobiliare si trova in Svizzera.
4 È considerata banca in Svizzera ogni persona fisica o giuridica in possesso di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche.
- RS 952.02
- RS 952.0
Art. 3Rilevamento dei dati e obbligo di notificazione
1 L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) rileva ogni tre mesi i dati di base necessari per il calcolo del tasso ipotecario medio. Può delegare a terzi l’esecuzione tecnica del rilevamento dei dati e il calcolo del tasso ipotecario medio.
2 Sono tenute a notificare i dati tutte le banche i cui crediti ipotecari concessi in franchi svizzeri sul mercato interno superano l’importo globale di 300 milioni di franchi.
3 Le banche notificano per la fine di ogni trimestre (giorno di riferimento) l’importo globale, suddiviso in base al tasso ipotecario, dei crediti ipotecari posti a bilancio da parte della loro sede e delle loro filiali in Svizzera e all’estero.
4 Le banche notificano i dati in modo veritiero, tempestivo, gratuito e nella forma prescritta al più tardi entro un mese dal giorno di riferimento.
5 Su richiesta della banca sottoposta all’obbligo di notificazione o nel caso di dati non completi, l’UFAB emana una decisione sull’obbligo d’informazione e sulla sua estensione.
Art. 4Pubblicazione del tasso d’interesse di riferimento
Il tasso d’interesse di riferimento calcolato sulla base del tasso ipotecario medio è comunicato due mesi dopo il rispettivo giorno di riferimento.
Art. 5Riservatezza dei dati rilevati
1 Tutte le persone coinvolte nel rilevamento dei dati sottostanno all’obbligo di segretezza. Al fine di garantire la segretezza, i dati vengono raggruppati.
2 Le disposizioni della legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati sono applicabili.2
- RS 235.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 28 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 349).
Art. 6Disposizioni finali
1 L’UFAB è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 I dati sono rilevati la prima volta per il 30 giugno 2008.
3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.