Législation

Ordinanza del 24 agosto 2005 concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni

RS 211.121.3In vigoreStato 01.01.20083 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 83a capoversi 3 e 4 del Codice civile, ordina:

Art. 1Esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione

1

 Su richiesta dell’organo superiore della fondazione, l’autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione se:

  1. a.

    il bilancio complessivo della fondazione è inferiore a 200 000 franchi per due esercizi consecutivi;

  2. b.

    la fondazione non organizza collette pubbliche o altre liberalità; e

  3. c.

    la revisione non è necessaria per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d’esercizio della fondazione.1

2

 L’autorità di vigilanza revoca l’esonero se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.2

3

 L’esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione non esime la fondazione dall’obbligo di rendere conto all’autorità di vigilanza.

4

 Se esonera la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione o revoca l’esonero, l’autorità di vigilanza deve all’occorrenza ordinare anche il pertinente adeguamento dell’atto di fondazione.3

  1. Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 22 ago. 2007 sui revisori (RS 221.302.3).
  2. Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 22 ago. 2007 sui revisori (RS 221.302.3).
  3. Introdotto dal n. II 1 dell'all. all'O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 221.411).

Art. 3Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2008. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).