Législation

Legge federale del 17 dicembre 2004 sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni (Legge federale sulle sterilizzazioni)

RS 211.111.1In vigoreStato 01.01.201311 articoli

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  • RU 2011 725Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione · atto di base Codice civile svizzeroin vigore il 01.01.2013
    modificato: art. 6, 8, 9, 10

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Condizioni e procedura3–10
  3. Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore11

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 122 della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 2003; visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 2003, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente legge disciplina le condizioni alle quali è permessa la sterilizzazione a fini contraccettivi nonché la procedura da applicare.

Art. 2Sterilizzazione

1

 La sterilizzazione è un intervento medico che interrompe in modo permanente la capacità riproduttiva di una persona.

2

 Non sono considerate sterilizzazioni gli interventi di natura terapeutica il cui effetto secondario inevitabile è la soppressione della capacità riproduttiva.

3

 La sterilizzazione può essere praticata solamente da un medico.

Sezione 2: Condizioni e procedura

Art. 3Sterilizzazione di persone al di sotto dei 18 anni

La sterilizzazione di persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni è vietata. È fatto salvo l’articolo 7.

Art. 4Sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci


La sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 18 anni è vietata.

Art. 5Sterilizzazione di persone capaci di discernimento

1

 La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull’intervento e vi hanno acconsentito liberamente e per scritto.

2

 Chi opera l’intervento deve annotare nell’anamnesi in base a quali accertamenti si è assicurato della capacità di discernimento dell’interessato.

Art. 6Sterilizzazione di persone sotto curatela generale1

1

 La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento e sotto curatela generale che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull’intervento e vi hanno liberamente acconsentito per scritto.2 Inoltre, anche il rappresentante legale deve aver dato il proprio consenso.

2

 Chi opera l’intervento deve:

  1. a.

    annotare nell’anamnesi in base a quali accertamenti si è assicurato della capacità di discernimento dell’interessato; e

  2. b.

    chiedere previamente il consenso dell’autorità di protezione degli adulti3.

3

 L’autorità di protezione degli adulti4 chiede il parere di un secondo medico. Se necessario, ordina una perizia psichiatrica sulla capacità di discernimento dell’interessato e se del caso acconsente all’intervento.

  1. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
  2. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
  3. Nuova espr. giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
  4. Nuova espr. giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 7Sterilizzazione di persone permanentemente incapaci

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 16 anni è vietata.

2

 Eccezionalmente, la sterilizzazione è ammessa se:

  1. a.

    è nell’interesse della persona in questione, tenuto conto di tutte le circostanze;

  2. b.

    la procreazione e la nascita di un bambino non possono essere evitati con altri mezzi contraccettivi adeguati o con la sterilizzazione volontaria del partner capace di discernimento;

  3. c.

    la procreazione e la nascita di un bambino sono probabili;

  4. d.

    la gravidanza mette notevolmente in pericolo la salute della donna interessata oppure dopo la nascita è inevitabile la separazione dal bambino perché la persona in questione non può assumere le responsabilità di genitore;

  5. e.

    non vi è alcuna probabilità che l’interessato riacquisti un giorno la capacità di discernimento;

  6. f.

    si opta per il tipo d’intervento che offre all’interessato le maggiori probabilità di riacquistare la propria genitalità; e

  7. g.

    l'autorità di protezione degli adulti ha dato il proprio consenso ai sensi dell’articolo 8.

Art. 8Consenso dell’autorità di protezione degli adulti1

1

 Su richiesta dell’interessato o di una persona che gli è vicina, l’autorità di protezione degli adulti esamina se le condizioni per una sterilizzazione sono adempiute.2

2

 Prima di decidere, l’autorità di protezione degli adulti prende le seguenti misure:

  1. a.

    sente in seduta plenaria l’interessato e, separatamente, le persone che gli sono vicine;

  2. b.

    fa elaborare da un esperto un rapporto sulle condizioni sociali e personali dell’interessato;

  3. c.

    chiede una perizia a un medico psichiatrico sull’incapacità di discernimento dell’interessato e sulla durata di questa incapacità.

  1. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
  2. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Art. 9Valutazione giudiziaria della decisione dell’autorità di protezione degli adulti1

L’interessato o una persona a lui vicina può impugnare dinanzi all’autorità giudiziaria di reclamo la decisione dell’autorità di protezione degli adulti entro 30 giorni dalla sua notificazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Art. 10Rapporto

1

 Chi ha praticato un intervento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 su una persona incapace di discernimento lo notifica all’autorità di protezione degli adulti entro dieci giorni.

2

 Chi ha sterilizzato una persona sotto curatela generale o permanentemente incapace di discernimento notifica l’intervento entro 30 giorni al dipartimento cantonale competente in materia di sanità o all’ufficio da questo designato.1

3

 La notificazione non deve contenere indicazioni che permettano l’identificazione delle persone.

  1. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 11

1

 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Dec. presidenziale del 9 giu. 2005.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 2005

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2013. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).