Législation

Ordinanza del 25 maggio 2016 di blocco di valori patrimoniali nel contesto della Tunisia (O-Tunisia)

RS 196.127.58Non più in vigoreStato 16.03.20204 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2020 1in vigore il 19.01.2020
    introdotto: art. 4
  • RU 2019 11in vigore il 19.01.2019
    introdotto: art. 4
  • RU 2018 5in vigore il 19.01.2018
    introdotto: art. 4
  • RU 2016 4821in vigore il 19.01.2017
    introdotto: art. 4

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 30 della legge del 18 dicembre 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP), ordina:

Art. 1Blocco in vista dell’assistenza giudiziaria

I valori patrimoniali delle persone politicamente esposte all’estero e delle persone a loro vicine citate nell’allegato sono bloccati.

Art. 2Modalità di esecuzione

Se l’attuazione del blocco richiede provvedimenti quali una corrispondente menzione nel registro fondiario oppure il pignoramento o la messa al sicuro di beni di lusso, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può chiedere alle autorità competenti di adottare tali provvedimenti.

Art. 3Assistenza tra autorità svizzere

1

 Le autorità incaricate dei procedimenti di assistenza giudiziaria in materia penale informano spontaneamente il DFAE della presentazione di una domanda di assistenza nonché delle decisioni adottate sui provvedimenti provvisori, sull’entrata nel merito e sulla chiusura della procedura in relazione a valori patrimoniali bloccati di persone politicamente esposte all’estero o di persone a loro vicine citate nell’allegato.

2

 Il Ministero pubblico della Confederazione o il Ministero pubblico cantonale competente informa spontaneamente il DFAE dell’apertura di un’inchiesta, dell’ordine e della revoca di un sequestro di valori patrimoniali, dell’abbandono di un procedimento e di una promozione dell’accusa in relazione a inchieste penali sulle persone politicamente esposte all’estero o sulle persone a loro vicine citate nell’allegato.

3

 Il Dipartimento federale delle finanze informa spontaneamente il DFAE dell’apertura di un procedimento, del suo abbandono, dell’ordine di sanzioni e della trasmissione degli atti secondo gli articoli 25–29 LVP.

Art. 4Entrata in vigore e validità

1

La presente ordinanza di blocco entra in vigore il 1° luglio 2016 con effetto fino al 18 gennaio 2017.

2

La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 18 gennaio 2018.1

3

 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 18 gennaio 2019.2

4

 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 18 gennaio 2020.3

5

 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 18 gennaio 2021.4

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore il 19 gen. 2017 (RU 2016 4821).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 20 dic. 2017, in vigore il 19 gen. 2018 (RU 2018 5).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 2018, in vigore il 19 gen. 2019 (RU 2019 11).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore il 19 gen. 2020 (RU 2020 1).

Allegati

  • Persone politicamente esposte all’estero e persone a loro vicine i cui valori patrimoniali sono oggetto di blocco secondo l’articolo 1

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 16.03.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).