Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 57c capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
La Commissione per la politica economica (Commissione) è una commissione amministrativa permanente con funzione consultiva ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4459).
- RS 172.010.1
1 La Commissione consiglia il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1 e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nelle questioni riguardanti una politica economica innovativa, improntata alla concorrenza e incentivante la creazione di posti di lavoro, nonché le relative condizioni quadro. In tale ambito le sono di rife-rimento le consuetudini svizzere, il contesto europeo e globale nonché uno sviluppo durevole.
2 Essa prende posizione su problemi fondamentali concernenti il mercato del lavoro.
3 Essa esprime il proprio parere su problemi essenziali di politica economica esterna.
4 Essa svolge i compiti che le sono assegnati dalla legge del 9 ottobre 19862 sulla tariffa delle dogane, dalla legge federale del 15 dicembre 20173 sull’importazione di prodotti agricoli trasformati e dalla legge del 9 ottobre 19814 sulle preferenze tariffali.5
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- RS 632.10
- RS 632.111.72
- RS 632.91
- Introdotto dal n. I 2 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di ordinanze in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 842).
Art. 3Composizione e nomina della Commissione
1 La Commissione si compone di un presidente e di altri 19 membri al massimo. Eventuali deroghe al numero dei membri devono essere giustificate. I membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta del DEFR.
2 Il Consiglio federale designa il presidente, per il rimanente la Commissione si autocostituisce.
3 Al momento della nomina dei membri della Commissione, il Consiglio federale fa in modo che vi siano equamente rappresentate le sfere economiche e scientifiche, le associazioni (compresi i sindacati), i cantoni e l’amministrazione federale.
4 La durata del mandato, la durata della funzione e l’età limite dei membri sono disciplinate dalle disposizioni dell’ordinanza del 3 giugno 19961 sulle commissioni.
- [RU 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 n. II. RU 2009 6137 n. II 1]
Art. 4Metodo di lavoro e segretariato
1 La Commissione è convocata dal presidente a seconda delle necessità, ma di norma due volte all’anno.
2 Il segretariato è assunto dalla SECO.
Art. 5Riservatezza e informazione
1 Le deliberazioni e i documenti presentati alla Commissione o allestiti dalla mede-sima, sono confidenziali.
2 I membri della Commissione sottostanno alle prescrizioni in materia di segreto d’ufficio, previste per i dipendenti della Confederazione.
3 L’obbligo di riservatezza s’impone anche dopo il ritiro dalla Commissione.
4 Previa autorizzazione del DEFR, è possibile fornire informazioni sull’operato della Commissione.
Art. 6Indennità e conteggio spese
1 Le indennità dei membri della Commissione sono calcolate in base alle disposizio-ni dell’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.2
2 I costi della Commissione sono a carico del DEFR. Il DEFR stabilisce un limite annuale di spesa.
- RS 172.010.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4459).
Art. 7Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2006.