Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27d capoverso 1 lettera b e 32 lettera e della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale, ordina:
Sezione 1: Forma giuridica e scopo
Art. 1Forma giuridica1
RS 611.0Con il nome di «fondo di soccorso» è istituito presso l’Ufficio federale del personale (UFPER) un fondo speciale ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Il fondo di soccorso sostiene le persone di cui all’articolo 3 con consulenze nelle questioni di natura finanziaria e, a titolo sussidiario, con prestazioni al fine di prevenire una situazione di imminente bisogno o per rimediare a una tale situazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Sezione 2: Beneficiari e prestazioni
Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all’inizio dell’invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari):
- a.
unità amministrative secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
- b.
Servizi del Parlamento secondo l’articolo 64 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento;
- c.
Tribunale penale federale secondo la legge del 19 marzo 20104 sull’organizzazione delle autorità penali, Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti secondo la legge del 20 marzo 20096 sul Tribunale federale dei brevetti;
- d.
Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale federale;
- e.
Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 22 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali;
- f.
segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 27 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali;
- g.
unità amministrative decentralizzate con personalità giuridica e contabilità propria che non trovano una soluzione equivalente d’intesa con i partner sociali.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
- RS 172.010.1
- RS 171.10
- RS 173.71
- RS 173.32
- RS 173.41
- RS 173.110
Art. 4Condizioni e prestazioni
1 Il fondo di soccorso può fornire un aiuto finanziario a titolo sussidiario se i beneficiari non possono richiedere prestazioni legali o contrattuali o se queste non sono sufficienti.
2 Le prestazioni sono versate solo ai beneficiari disposti a collaborare e solo dopo una consulenza professionale da parte della Consulenza sociale del personale federale (CSPers).1
3 Le prestazioni si compongono di:
- a.
prestiti vincolati e contributi se il beneficiario o i suoi famigliari, a seguito di un infortunio o di una malattia, non possono assumere tutti i costi o se, per altri motivi, si trovano o minacciano di trovarsi in una situazione di bisogno;
- b.
prestiti vincolati destinati al beneficiario per impedire un presumibile indebitamento o per procedere a uno sdebitamento;
- c.
prestiti vincolati e contributi a istituzioni di soccorso del personale federale, esclusi i mutui ipotecari.
4 Non sussiste alcun diritto a prestazioni del fondo di soccorso.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
1 Il fondo di soccorso:
- a.
veglia sull’impiego efficace ed economico dei mezzi;
- b.
collabora con altre organizzazioni e istituzioni a titolo di partenariato;
- c.
si dota di una struttura amministrativa efficace ed economica;
- d.
valuta regolarmente la sua attività.
2 Le istituzioni di soccorso del personale federale che ricevono mezzi finanziari secondo l’articolo 4 capoverso 3 lettera c sono tenute a osservare per analogia i principi di cui al capoverso 1 e all’articolo 4 capoverso 2.
Sezione 3: Mezzi finanziari e amministrazione
Art. 6Finanziamento
1 Il fondo di soccorso è finanziato da:
- a.
mezzi e redditi di altri fondi speciali, casse e fondazioni, se la loro destinazione lo consente;
- b.
donazioni dirette di terzi;
- c.
donazioni di terzi alla Confederazione che in base alle condizioni possono essere attribuite al patrimonio del fondo di soccorso;
- d.
interessi e utili di capitale derivanti dall’investimento del suo patrimonio;
- e.
multe conformemente all’articolo 99 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale;
- f.
ricavi dalla vendita di oggetti trovati.
2 Se i mezzi di cui al capoverso 1 non sono sufficienti per fornire le prestazioni di cui all’articolo 4, le prestazioni sono finanziate con il patrimonio del fondo.2
- RS 172.220.111.3
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Art. 7Gestione del patrimonio
1 Il patrimonio del fondo di soccorso conformemente all’articolo 6 è collocato presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e gestito nell’ambito della tesoreria centrale.1
2 La rimunerazione del patrimonio del fondo di soccorso si basa sull’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione.3
3 Gli utili di capitale, gli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al fondo di soccorso.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
- RS 611.01
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Art. 8Spese amministrative e di consulenza1
1 Le spese amministrative e di consulenza sono coperte con i mezzi del fondo.
2 Sono considerate spese amministrative e di consulenza segnatamente:
- a.
gli oneri della segreteria di cui all’articolo 14; essi sono compensati con un importo forfettario annuo;
- b.
le spese di consulenza della CSPers di cui all’articolo 4 capoverso 2; esse sono compensate con un importo forfettario annuo;
- c.
i gettoni di presenza e le spese di viaggio dei membri del fondo che hanno diritto al rimborso delle spese;
- d.
gli onorari degli esperti di cui all’articolo 10 lettera c.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Sezione 4: Organi del fondo di soccorso
Gli organi del fondo di soccorso sono:
- a.
- b.
Art. 10Compiti e competenze del consiglio del fondo
Il consiglio del fondo:
- a.
stabilisce in un regolamento (regolamento delle prestazioni) i criteri e la procedura per valutare e decidere in merito alle domande di prestazioni;
- b.
definisce le linee direttrici dell’attività del fondo di soccorso;
- c.
può interpellare comitati ed esperti;
- d.
emana un regolamento interno per sé e per i suoi comitati;
- e.
decide definitivamente sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che superano l’importo fissato nel regolamento interno e sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera c;
- f.
sorveglia l’attività dei comitati;
- g.
allestisce il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale;
- h.
- i.
provvede a informare i beneficiari sulle prestazioni del fondo di soccorso;
- j.
statuisce definitivamente sulle decisioni della segreteria che gli vengono inoltrate;
- k.
esegue tutti i compiti che non sono di competenza di un altro organo;
- l.
Art. 11Composizione e costituzione del consiglio del fondo
1 Il consiglio del fondo si compone di otto membri, di cui quattro rappresentano i datori di lavoro e quattro i lavoratori. Le regioni linguistiche e i sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Il responsabile del segretariato è membro d’ufficio del consiglio del fondo con voto consultivo.
2 Il consiglio del fondo si autocostituisce. Nomina il presidente e il vicepresidente (presidenza), scegliendoli tra i suoi membri. La presidenza deve essere composta di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Questi ultimi assumono alternativamente la carica di presidente per due anni.
1 Il Dipartimento federale delle finanze nomina i rappresentanti dei datori di lavoro nel consiglio del fondo.
2 Le associazioni del personale federale designano i rappresentanti dei lavoratori.
3 La durata del mandato è di quattro anni. I membri possono rimanere in carica per 12 anni al massimo.
Art. 13Riunioni, numero legale
1 Il Consiglio di fondazione si riunisce di regola due volte l’anno.
2 Nel consiglio del fondo il numero legale è raggiunto quando almeno due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente della seduta.1
3 Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Sono valide quando tre quarti dei membri approvano una proposta. Queste decisioni devono essere riportate nel verbale della riunione successiva.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
1 La segreteria:
- a.
decide sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che non superano l’importo fissato nel regolamento interno;
- b.
prepara gli affari del consiglio del fondo;
- c.
gestisce la segreteria del consiglio del fondo.
2 La segreteria del fondo di soccorso è assunta dalla CSPers dell’UFPER.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Art. 15Procedura di ricorso
1 Contro le decisioni della segreteria previste nell’articolo 14 capoverso 1 lettera a può essere interposto ricorso al consiglio del fondo.
2 Il regolamento delle prestazioni disciplina la procedura di ricorso.
Sezione 5: Ufficio di revisione del fondo di soccorso
Art. 16Ufficio di revisione
Il Controllo federale delle finanze funge da ufficio di revisione.
Art. 17Compiti e competenze
L’ufficio di revisione:
- a.
verifica se la contabilità e il conto annuale sono allestiti secondo le prescrizioni legali, le linee direttrici del fondo di soccorso e il regolamento delle prestazioni;
- b.
può consultare tutti i documenti necessari e assumere informazioni orali e scritte presso gli organi del fondo di soccorso;
- c.
riferisce annualmente al fondo di soccorso e all’UFPER sui risultati della verifica di cui alla lettera a.
Sezione 6: Autorità di sorveglianza del fondo di soccorso
1 Il fondo di soccorso è sottoposto alla sorveglianza dell’UFPER.
2 Il consiglio del fondo sottopone all’UFPER i seguenti documenti per approvazione:
- a.
il regolamento delle prestazioni (art. 10 lett. a);
- b.
il regolamento interno (art. 10 lett. d);
- c.
il preventivo (art. 10 lett. g);
- d.
il conto annuale insieme al rapporto annuale del consiglio del fondo (art. 10 lett. g) e al rapporto annuale dell’ufficio di revisione (art. 17 lett. c).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Sezione 7: Entrata in vigore
- Abrogato dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.
- Abrogata dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).