Législation

Ordinanza del 18 dicembre 2002 concernente il fondo di soccorso del personale federale (OFSPers)

OFSPersRS 172.222.023In vigoreStato 01.01.202020 articoli

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  • RU 2019 2121in vigore il 01.01.2020
    modificato: art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 18 · abrogato: art. 19, 20

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Indice
  1. Sezione 1: Forma giuridica e scopo1–2
  2. Sezione 2: Beneficiari e prestazioni3–5
  3. Sezione 3: Mezzi finanziari e amministrazione6–8
  4. Sezione 4: Organi del fondo di soccorso9–15
  5. Sezione 5: Ufficio di revisione del fondo di soccorso16–17
  6. Sezione 6: Autorità di sorveglianza del fondo di soccorso18
  7. Sezione 7: Entrata in vigore19–20

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27d capoverso 1 lettera b e 32 lettera e della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale, ordina:

Sezione 1: Forma giuridica e scopo

Art. 1Forma giuridica1

RS 611.0

Con il nome di «fondo di soccorso» è istituito presso l’Ufficio federale del personale (UFPER) un fondo speciale ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

Art. 2Scopo1

Il fondo di soccorso sostiene le persone di cui all’articolo 3 con consulenze nelle questioni di natura finanziaria e, a titolo sussidiario, con prestazioni al fine di prevenire una situazione di imminente bisogno o per rimediare a una tale situazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

Sezione 2: Beneficiari e prestazioni

Art. 3Beneficiari1

Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all’inizio dell’invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari):

  1. a.

    unità amministrative secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;

  2. b.

    Servizi del Parlamento secondo l’articolo 64 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento;

  3. c.

    Tribunale penale federale secondo la legge del 19 marzo 20104 sull’organizzazione delle autorità penali, Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti secondo la legge del 20 marzo 20096 sul Tribunale federale dei brevetti;

  4. d.

    Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale federale;

  5. e.

    Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 22 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali;

  6. f.

    segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 27 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali;

  7. g.

    unità amministrative decentralizzate con personalità giuridica e contabilità propria che non trovano una soluzione equivalente d’intesa con i partner sociali.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
  2. RS 172.010.1
  3. RS 171.10
  4. RS 173.71
  5. RS 173.32
  6. RS 173.41
  7. RS 173.110

Art. 4Condizioni e prestazioni

1

 Il fondo di soccorso può fornire un aiuto finanziario a titolo sussidiario se i beneficiari non possono richiedere prestazioni legali o contrattuali o se queste non sono sufficienti.

2

 Le prestazioni sono versate solo ai beneficiari disposti a collaborare e solo dopo una consulenza professionale da parte della Consulenza sociale del personale federale (CSPers).1

3

 Le prestazioni si compongono di:

  1. a.

    prestiti vincolati e contributi se il beneficiario o i suoi famigliari, a seguito di un infortunio o di una malattia, non possono assumere tutti i costi o se, per altri motivi, si trovano o minacciano di trovarsi in una situazione di bisogno;

  2. b.

    prestiti vincolati destinati al beneficiario per impedire un presumibile indebitamento o per procedere a uno sdebitamento;

  3. c.

    prestiti vincolati e contributi a istituzioni di soccorso del personale federale, esclusi i mutui ipotecari.

4

 Non sussiste alcun diritto a prestazioni del fondo di soccorso.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

Art. 5Principi

1

 Il fondo di soccorso:

  1. a.

    veglia sull’impiego efficace ed economico dei mezzi;

  2. b.

    collabora con altre organizzazioni e istituzioni a titolo di partenariato;

  3. c.

    si dota di una struttura amministrativa efficace ed economica;

  4. d.

    valuta regolarmente la sua attività.

2

  Le istituzioni di soccorso del personale federale che ricevono mezzi finanziari secondo l’articolo 4 capoverso 3 lettera c sono tenute a osservare per analogia i principi di cui al capoverso 1 e all’articolo 4 capoverso 2.

Sezione 3: Mezzi finanziari e amministrazione

Art. 6Finanziamento

1

 Il fondo di soccorso è finanziato da:

  1. a.

    mezzi e redditi di altri fondi speciali, casse e fondazioni, se la loro destinazione lo consente;

  2. b.

    donazioni dirette di terzi;

  3. c.

    donazioni di terzi alla Confederazione che in base alle condizioni possono essere attribuite al patrimonio del fondo di soccorso;

  4. d.

    interessi e utili di capitale derivanti dall’investimento del suo patrimonio;

  5. e.

    multe conformemente all’articolo 99 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale;

  6. f.

    ricavi dalla vendita di oggetti trovati.

2

 Se i mezzi di cui al capoverso 1 non sono sufficienti per fornire le prestazioni di cui all’articolo 4, le prestazioni sono finanziate con il patrimonio del fondo.2

  1. RS 172.220.111.3
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

Art. 7Gestione del patrimonio

1

 Il patrimonio del fondo di soccorso conformemente all’articolo 6 è collocato presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e gestito nell’ambito della tesoreria centrale.1

2

 La rimunerazione del patrimonio del fondo di soccorso si basa sull’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione.3

3

 Gli utili di capitale, gli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al fondo di soccorso.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
  2. RS 611.01
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

Art. 8Spese amministrative e di consulenza1

1

 Le spese amministrative e di consulenza sono coperte con i mezzi del fondo.

2

 Sono considerate spese amministrative e di consulenza segnatamente:

  1. a.

    gli oneri della segreteria di cui all’articolo 14; essi sono compensati con un importo forfettario annuo;

  2. b.

    le spese di consulenza della CSPers di cui all’articolo 4 capoverso 2; esse sono compensate con un importo forfettario annuo;

  3. c.

    i gettoni di presenza e le spese di viaggio dei membri del fondo che hanno diritto al rimborso delle spese;

  4. d.

    gli onorari degli esperti di cui all’articolo 10 lettera c.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

Sezione 4: Organi del fondo di soccorso

Art. 9Organi

Gli organi del fondo di soccorso sono:

  1. a.

    il consiglio del fondo;

  2. b.

    la segreteria.

Art. 10Compiti e competenze del consiglio del fondo

Il consiglio del fondo:

  1. a.

    stabilisce in un regolamento (regolamento delle prestazioni) i criteri e la procedura per valutare e decidere in merito alle domande di prestazioni;

  2. b.

    definisce le linee direttrici dell’attività del fondo di soccorso;

  3. c.

    può interpellare comitati ed esperti;

  4. d.

    emana un regolamento interno per sé e per i suoi comitati;

  5. e.

    decide definitivamente sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che superano l’importo fissato nel regolamento interno e sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera c;

  6. f.

    sorveglia l’attività dei comitati;

  7. g.

    allestisce il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale;

  8. h.

    ...

  9. i.

    provvede a informare i beneficiari sulle prestazioni del fondo di soccorso;

  10. j.

    statuisce definitivamente sulle decisioni della segreteria che gli vengono inoltrate;

  11. k.

    esegue tutti i compiti che non sono di competenza di un altro organo;

  12. l.

    ...

Art. 11Composizione e costituzione del consiglio del fondo

1

 Il consiglio del fondo si compone di otto membri, di cui quattro rappresentano i datori di lavoro e quattro i lavoratori. Le regioni linguistiche e i sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Il responsabile del segretariato è membro d’ufficio del consiglio del fondo con voto consultivo.

2

 Il consiglio del fondo si autocostituisce. Nomina il presidente e il vicepresidente (presidenza), scegliendoli tra i suoi membri. La presidenza deve essere composta di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Questi ultimi assumono alternativamente la carica di presidente per due anni.

Art. 12Nomine

1

 Il Dipartimento federale delle finanze nomina i rappresentanti dei datori di lavoro nel consiglio del fondo.

2

 Le associazioni del personale federale designano i rappresentanti dei lavoratori.

3

 La durata del mandato è di quattro anni. I membri possono rimanere in carica per 12 anni al massimo.

Art. 13Riunioni, numero legale

1

 Il Consiglio di fondazione si riunisce di regola due volte l’anno.

2

 Nel consiglio del fondo il numero legale è raggiunto quando almeno due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente della seduta.1

3

 Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Sono valide quando tre quarti dei membri approvano una proposta. Queste decisioni devono essere riportate nel verbale della riunione successiva.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

Art. 14Segreteria

1

 La segreteria:

  1. a.

    decide sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che non superano l’importo fissato nel regolamento interno;

  2. b.

    prepara gli affari del consiglio del fondo;

  3. c.

    gestisce la segreteria del consiglio del fondo.

2

 La segreteria del fondo di soccorso è assunta dalla CSPers dell’UFPER.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

Art. 15Procedura di ricorso

1

 Contro le decisioni della segreteria previste nell’articolo 14 capoverso 1 lettera a può essere interposto ricorso al consiglio del fondo.

2

 Il regolamento delle prestazioni disciplina la procedura di ricorso.

Sezione 5: Ufficio di revisione del fondo di soccorso

Art. 16Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze funge da ufficio di revisione.

Art. 17Compiti e competenze

L’ufficio di revisione:

  1. a.

    verifica se la contabilità e il conto annuale sono allestiti secondo le prescrizioni legali, le linee direttrici del fondo di soccorso e il regolamento delle prestazioni;

  2. b.

    può consultare tutti i documenti necessari e assumere informazioni orali e scritte presso gli organi del fondo di soccorso;

  3. c.

    riferisce annualmente al fondo di soccorso e all’UFPER sui risultati della verifica di cui alla lettera a.

Sezione 6: Autorità di sorveglianza del fondo di soccorso

Art. 181

1

 Il fondo di soccorso è sottoposto alla sorveglianza dell’UFPER.

2

 Il consiglio del fondo sottopone all’UFPER i seguenti documenti per approvazione:

  1. a.

    il regolamento delle prestazioni (art. 10 lett. a);

  2. b.

    il regolamento interno (art. 10 lett. d);

  3. c.

    il preventivo (art. 10 lett. g);

  4. d.

    il conto annuale insieme al rapporto annuale del consiglio del fondo (art. 10 lett. g) e al rapporto annuale dell’ufficio di revisione (art. 17 lett. c).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 20...1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.

  1. Abrogata dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).