Législation

Ordinanza del DFF del 22 maggio 2002 sul personale addetto alle pulizie di manutenzione

RS 172.220.111.71Non più in vigoreStato 01.01.20216 articoli

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  • RU 2020 5403atto di base Ordinanza del DFF sul personale addetto alle pulizie di manutenzionein vigore il 01.01.2021
    modificato: art. 4
  • RU 2009 6577Ordinanza DFF sul personale di pulizia · atto di base Ordinanza del DFF sulla valutazione del personale e sullo stipendio del personale dei servizi di puliziain vigore il 01.01.2010
    modificato: art. 1, 2, 3 · abrogato: art. 5 a 7
  • RU 2009 351atto di base Ordinanza del DFF concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federalein vigore il 01.02.2009
    modificato: art. 2, 3

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 3 e 4 dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sul personale dei servizi di pulizia, ordina:

Art. 1Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza è applicabile al personale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sul personale addetto alle pulizie di manutenzione.1

2

 Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20012 concernente l’ordinanza sul personale federale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6577).
  2. RS 172.220.111.31

Art. 2Valutazione del personale

1

 Il personale addetto alle pulizie di manutenzione impiegato in modo regolare è soggetto alla valutazione del personale. Questa è effettuata ogni anno.1

2

 Costituiscono oggetto della valutazione del personale gli obiettivi di prestazione e di comportamento convenuti.

3

 Le prestazioni e il comportamento sono valutati come segue:

  1. a.

    livello di valutazione 3: raggiunge pienamente gli obiettivi;

  2. b.

    livello di valutazione 2: raggiunge in ampia misura gli obiettivi;

  3. c.

    livello di valutazione 1: non raggiunge gli obiettivi.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6577).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del DFF del 20 gen. 2009 sull’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 351).

Art. 3Stipendio

1

 Lo stipendio iniziale del personale addetto alle pulizie di manutenzione ammonta almeno a 44 100 franchi per un tasso di occupazione del 100 per cento. Può essere aumentato adeguatamente in funzione dell’esperienza professionale e di vita della persona da assumere.1

2

 Lo stipendio massimo corrisponde all’importo massimo della classe di stipendio 1, secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale.3

3

 Lo stipendio ai sensi dei capoversi 1 e 2 è aumentato di volta in volta della compensazione del rincaro.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6577).
  2. RS 172.220.111.3
  3. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del DFF del 20 gen. 2009 sull’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 351).

Art. 4Evoluzione dello stipendio1

Lo stipendio del personale addetto alle pulizie di manutenzione viene adeguato ogni anno in funzione dei risultati della valutazione del personale fino allo stipendio massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2 come segue:

  1. a.

    livello di valutazione 3: aumento dell’1,5 per cento dello stipendio massimo;

  2. b.

    livello di valutazione 2: aumento dello 0,6 per cento dello stipendio massimo;

  3. c.

    livello di valutazione 1: nessun aumento.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 24 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5403).

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).