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Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers)

OPDPersRS 172.220.111.4In vigoreStato 01.02.202566 articoli

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    modificato: art. 33
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    modificato: art. 2, 9, 16, 28, 37, 44, 51, 57
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    modificato: art. 1
  • RU 2022 617in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 1, 5, 7, 8, 10, 20, 22, 26, 40 · introdotto: art. 7a, 7b, 42, 42a, 67a

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–7b
  2. Capitolo 2Dossier di candidatura8–18
  3. Capitolo 3Dossier personale19–29
  4. Capitolo 4Sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale30–38
  5. Capitolo 5Sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale39–45
  6. Capitolo 6Sistema d’informazione per la piattaforma didattica della Confederazione46–52
  7. Capitolo 7Fascicoli della Consulenza sociale del personale dell’Amministrazione federale53–58
  8. Capitolo 8Dati relativi alla salute59–60 a 66
  9. Capitolo 9Disposizioni finali67–68

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27 capoverso 5 e 27d capoverso 6 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 29 della legge federale del 18 dicembre 2020 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri, ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Principi

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali dei candidati, degli impiegati e degli ex impiegati dell’Amministrazione federale di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale, escluso il settore dei PF, nonché di quelli:

  1. a.

    del personale sottoposto al diritto delle obbligazioni2 (art. 6 cpv. 5 e art. 6 LPers);

  2. b.

    del personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all’estero sulla base di un contratto di diritto privato;

  3. c.

    delle persone in formazione che sottostanno alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale;

  4. d.

    del personale secondo l’ordinanza del 2 dicembre 20054 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA).

2

 I capitoli 4 e 6 della presente ordinanza sono applicabili inoltre alle persone che hanno stipulato un mandato o sono state assunte mediante un contratto di fornitura di personale a prestito con l’Amministrazione federale nonché ai consoli onorari.5

3

 La presente ordinanza non è applicabile nei casi in cui la legge federale del 3 ottobre 20086 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM) e l’ordinanza del 16 dicembre 20097 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (OSIM) dispongono altrimenti sul trattamento dei dati personali di candidati o di impiegati ed ex impiegati del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).8

  1. RS 172.220.111.3
  2. RS 220
  3. RS 412.10
  4. RS 172.220.111.9
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).
  6. RS 510.91
  7. RS 510.911
  8. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 2Informazione degli impiegati1

Gli impiegati sono informati prima dell’introduzione o della modifica di un sistema d’informazione o di una banca dati.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 25 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 3Consulenza agli impiegati

Gli impiegati possono far capo ai consulenti per la protezione dei dati della loro unità amministrativa o del loro dipartimento.

Sezione 2 Protezione dei dati e sicurezza dei dati

Art. 4Sicurezza dei dati

1

 I dati su supporto cartaceo sono conservati sotto chiave.

2

 Per i sistemi d’informazione contemplati dalla presente ordinanza, l’Ufficio federale del personale (UFPER) può emanare istruzioni. Esse disciplinano segnatamente le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

3

 I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e i responsabili delle unità amministrative dell’Amministrazione federale adottano nel proprio ambito le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati personali.

Art. 5Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione

1

 Le persone interessate possono far valere il proprio diritto d’accesso alle informazioni, di rettifica e di cancellazione dei dati presso il rispettivo servizio del personale, la Consulenza sociale del personale dell’Amministrazione federale (CSPers) o i medici designati dal Dipartimento federale delle finanze. Sono fatti salvi gli articoli 15 e 27.1

2

 I dati inesatti sono rettificati d’ufficio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

Sezione 3 Comunicazione di dati

Art. 6Pubblicazione

1

 I direttori degli uffici assicurano che gli impiegati siano informati della prevista pubblicazione dei loro dati relativi all’attività professionale in intranet, in un organo di pubblicazione interno o su un albo.

2

 L’informazione indica la natura della pubblicazione prevista e menziona che gli impiegati che si oppongono alla pubblicazione possono segnalarlo per scritto in qualsiasi momento.

3

 La pubblicazione di dati personali degni di particolare protezione necessita del consenso scritto della persona interessata.

Art. 7Comunicazione dei dati a terzi

1

 Nessun dato può essere comunicato a terzi, in particolare ai nuovi datori di lavoro, agli istituti bancari, agli istituti di credito e ai locatori senza il consenso scritto della persona interessata. Chi comunica dati si assicura previamente che la persona interessata abbia dato il proprio consenso.

2

 Il consenso della persona interessata è considerato dato se essa ha designato un’altra persona quale referenza per eventuali informazioni sul proprio conto.

3

 La comunicazione dei dati si limita alle informazioni necessarie allo scopo della domanda.

4

 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’impiegato che cambia unità all’interno dell’Amministrazione federale. Sono fatti salvi gli articoli 7a, 7b, 22 e 35.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

Art. 7aComunicazione di dati nel contesto di riorganizzazioni e di rilevamenti dell’esercizio a fini organizzativi1

Per la preparazione e l’attuazione di riorganizzazioni e di rilevamenti dell’esercizio a fini organizzativi, possono essere comunicati alla nuova unità amministrativa i dati necessari alla verifica del carattere ragionevolmente esigibile di un lavoro o al rilevamento di rapporti di lavoro. L’impiegato interessato dev’essere informato circa la comunicazione dei dati.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

Art. 7bComunicazione di dati in caso di prestazioni finanziarie indebite1

La comunicazione di dati tra unità amministrative è possibile se è stata appurata una prestazione finanziaria indebita a favore di un impiegato o se ne sussiste il fondato sospetto. L’impiegato interessato dev’essere informato circa la comunicazione dei dati.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

Capitolo 2 Dossier di candidatura

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 8Candidatura

1

 I candidati presentano il loro dossier di candidatura in forma elettronica. In casi eccezionali possono presentare il dossier di candidatura in forma cartacea.1

2

 Le unità amministrative possono digitalizzare i dossier di candidatura presentati in forma cartacea.

3

 Invece di un colloquio in sede, le unità amministrative possono svolgere una conferenza audio o video oppure utilizzare registrazioni effettuate dal candidato. Le registrazioni sono parte integrante del dossier di candidatura.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

Art. 9Contenuto

1

 Il dossier di candidatura può contenere dati personali degni di particolare protezione, in particolare nel curriculum vitae.1

2

 Esso può contenere, in particolare, i dati elencati nell’allegato 1.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 25 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 10Trattamento dei dati

1

 I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e le persone responsabili della selezione dei candidati elaborano nel loro ambito i dati dei dossier di candidatura, per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti.

2

 Al termine della procedura di candidatura, i dati dei candidati assunti sono trasferiti nel dossier personale (art. 19−23) e nel sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale (art. 30−38). Fanno eccezione le registrazioni di cui all’articolo 8 capoverso 3.1

3

 I dossier di candidatura cartacei sono restituiti ai candidati non assunti. Eccezion fatta per la lettera di candidatura, gli altri dati sono distrutti entro tre mesi. Sono fatti salvi accordi particolari con i candidati. La durata di conservazione di un dossier può essere prorogata se ciò è necessario per il trattamento di un ricorso secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 19952 sulla parità dei sessi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).
  2. RS 151.1

Art. 11Test della personalità

1

 Il consenso esplicito dei candidati è necessario per i seguenti accertamenti:

  1. a.

    l’esecuzione di test della personalità;

  2. b.

    la richiesta di referenze;

  3. c.

    la richiesta di perizie grafologiche.

2

 Prima dell’esecuzione dei test della personalità i candidati devono essere informati su:

  1. a.

    lo scopo dei test;

  2. b.

    l’utilizzazione dei risultati dei test; e

  3. c.

    la cerchia di persone che viene informata su questi risultati.

Sezione 2 Sistema d’informazione per il reclutamento di collaboratori

Art. 12Scopo

Il sistema d’informazione per il reclutamento di collaboratori (sistema di reclutamento elettronico) serve a mettere a concorso i posti di lavoro e a semplificare il processo di candidatura.

Art. 13Struttura

1

 Il sistema di reclutamento elettronico è costituito dall’applicazione e-Disposition e dal modulo per la gestione delle candidature.

2

 Con l’applicazione e-Disposition vengono redatti e pubblicati i bandi di concorso.

3

 Nel modulo per la gestione delle candidature sono registrati i posti da mettere a concorso, con le informazioni necessarie, e sono trattati i dati dei candidati.

Art. 14Diritti d’accesso

1

 La persona responsabile in seno al dipartimento assegna su richiesta delle unità amministrative i diritti d’accesso ai loro servizi del personale e ai centri di prestazione di servizi in materia di personale.

2

 I servizi del personale e i centri di prestazione di servizi in materia di personale assegnano per ogni singolo caso i diritti d’accesso alle persone responsabili della selezione dei candidati.

Art. 15Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione

In caso di candidatura elettronica il candidato stesso può esercitare nel sistema di reclutamento elettronico il diritto d’accesso alle informazioni, di rettifica e di cancellazione dei dati.

Art. 16Verbalizzazione

1

 Gli accessi e le modifiche al sistema di reclutamento elettronico sono costantemente verbalizzati.

2

 I verbali sono conservati dall’UFPER per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1

3

 Al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, i verbali possono essere esaminati dall’ufficio dell’UFPER preposto alla vigilanza su queste norme.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 25 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 17Responsabilità

1

 L’UFPER è responsabile del sistema di reclutamento elettronico.

2

 Le unità amministrative sono responsabili del trattamento dei dati nel loro ambito; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti per i propri centri di prestazione di servizi in materia di personale.

Art. 18Distruzione dei dati

I servizi del personale e i centri di prestazione di servizi in materia di personale distruggono i dati del sistema di reclutamento elettronico al più tardi tre mesi dopo la conclusione della procedura di candidatura. È fatto salvo l’articolo 10 capoversi 2 e 3.

Capitolo 3 Dossier personale

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 19Contenuto

1

 Il dossier personale può contenere le seguenti categorie di dati personali degni di particolare protezione:

  1. a.

    indicazioni sulla persona, la sua famiglia e i suoi congiunti;

  2. b.

    informazioni contenute nella documentazione di candidatura;

  3. c.

    dati sullo stato di salute per quanto attiene al rapporto di lavoro, in particolare certificati medici nonché dati sulle assenze a seguito di malattia o infortunio, perizie mediche, valutazioni di idoneità e dati del case management;

  4. d.

    indicazioni sulle prestazioni, le competenze e il potenziale;

  5. e.

    attestati di lavoro;

  6. f.

    atti procedurali e decisioni delle autorità, in particolare pignoramenti del salario, decisioni del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, estratti di sentenze giudiziarie per determinare il diritto agli assegni familiari, atti sulle controversie derivanti dal rapporto di lavoro nonché atti concernenti inchieste disciplinari;

  7. g.

    comunicazioni per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l’assicurazione per l’invalidità (AI), l’indennità per perdita di guadagno (IPG), gli assegni familiari, l’assicurazione contro la disoccupazione, la INSAI o un’altra assicurazione contro gli infortuni, PUBLICA, l’assicurazione militare (assicurazioni sociali), nonché decisioni di tali assicurazioni;

  8. h.

    per gli impiegati del DFAE in servizio all’estero o soggetti all’obbligo di trasferimento e i loro congiunti: appartenenza religiosa e dati sullo stato di salute.

2

 I dati contenuti nel dossier personale sono elencati nell’allegato 2.

Art. 20Trattamento dei dati1

I servizi e le persone seguenti trattano i dati del dossier personale, per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti:

  1. a.

    i servizi del personale;

  2. b.

    i centri di prestazione di servizi in materia di personale;

  3. c.

    i superiori;

  4. d.

    i settori specializzati dell’UFPER;

  5. e.

    i servizi giuridici.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

Art. 21Responsabilità

Le unità amministrative sono responsabili della protezione dei dati; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti i cui centri di prestazione di servizi in materia di personale hanno accesso ai dossier personali.

Art. 22Trasmissione del dossier in caso di passaggio a un’altra unità amministrativa1

1

 Se un impiegato passa a un’altra unità amministrativa, il dossier personale non è trasmesso alla nuova unità amministrativa. Qualsiasi deroga deve essere convenuta con l’impiegato.

2

 Se un impiegato passa a un’altra unità amministrativa a seguito del rilevamento dell’esercizio a fini organizzativi, il dossier personale è trasmesso alla nuova unità amministrativa.

3

 Previo consenso dell’impiegato, la nuova unità amministrativa può chiedere che la vecchia unità amministrativa le trasmetta i documenti che l’impiegato ha già presentato a quest’ultima.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

Art. 23Conservazione, archiviazione e distruzione

1

 I dati del dossier personale sono conservati per dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Allo scadere del termine di conservazione, i dati sono offerti all’Archivio federale. I dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.

2

 I risultati dei test della personalità e dei test di valutazione delle potenzialità sono conservati per cinque anni e poi distrutti.

3

 Le valutazioni delle prestazioni e le decisioni basate su una valutazione sono conservate per cinque anni. Esse possono essere conservate eccezionalmente più a lungo se una controversia concernente pretese derivanti dal rapporto di lavoro lo giustifica. In un simile caso sono conservati al più tardi fino alla conclusione della procedura e poi distrutti.

Sezione 2 Sistema d’informazione per i dossier personali

Art. 24Scopo

Il sistema d’informazione per i dossier personali (sistema d’informazione dossier personale elettronico) serve ad amministrare, gestire e archiviare elettronicamente i dati personali degli impiegati.

Art. 25Dati ripresi dal sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale

I dati non degni di particolare protezione possono essere ripresi dal sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale.

Art. 26Diritti d’accesso

1

 Le persone responsabili in seno al dipartimento assegnano su richiesta delle unità amministrative i diritti d’accesso ai loro servizi del personale e centri di prestazione di servizi in materia di personale.

2

 I servizi del personale e i centri di prestazione di servizi in materia di personale, se necessario, possono assegnare un diritto d’accesso ai superiori, al pertinente servizio giuridico e ai settori specializzati dell’UFPER.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

Art. 27Diritto d’accesso alle informazioni

I servizi del personale consentono agli impiegati che ne fanno richiesta di accedere ai propri dati nel sistema d’informazione dossier personale elettronico.

Art. 28Verbalizzazione

1

 Gli accessi e le modifiche al sistema d’informazione dossier personale elettronico sono costantemente verbalizzati.

2

 I verbali sono conservati dall’UFPER per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1

3

 Al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, i verbali possono essere esaminati dall’ufficio dell’UFPER preposto alla vigilanza su queste norme.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 25 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 29Responsabilità

1

 L’UFPER è responsabile del sistema d’informazione dossier personale elettronico.

2

 Le unità amministrative sono responsabili del trattamento dei dati nel loro ambito; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti per i propri centri di prestazione di servizi in materia di personale. I servizi responsabili garantiscono la correttezza dei dati.

Capitolo 4 Sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale

Art. 30Scopo

Il sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP) serve all’adempimento dei seguenti compiti:

  1. a.

    la gestione centralizzata dei dati personali degli impiegati e la loro utilizzazione da parte delle unità amministrative;

  2. b.

    il trattamento dei dati concernenti il salario e l’esecuzione di valutazioni, simulazioni di budget e pianificazioni delle spese per il personale;

  3. c.

    la gestione dei dati utili al promovimento dei quadri e allo sviluppo delle capacità gestionali.

Art. 31Contenuto

1

 Il SIGDP può contenere le seguenti categorie di dati personali degni di particolare protezione:

  1. a.

    indicazioni relative alla persona, alla sua famiglia e ai suoi congiunti, in particolare i dati personali, dati sull’affiliazione a organizzazioni di lavoratori per la riscossione delle quote sociali, sulle occupazioni accessorie soggette all’obbligo di autorizzazione e sulle cariche pubbliche;

  2. b.

    dati sullo stato di salute per quanto attiene al rapporto di lavoro, in particolare dati sulle assenze a seguito di malattia o infortunio;

  3. c.

    indicazioni sulle prestazioni, le competenze e il potenziale, in particolare sul livello di valutazione e le competenze linguistiche;

  4. d.

    indicazioni derivanti da atti procedurali e decisioni delle autorità, in particolare riguardanti pignoramenti del salario, assegni familiari, crediti salariali, indennità di partenza;

  5. e.

    indicazioni derivanti da decisioni delle assicurazioni sociali, in particolare riguardanti conteggi e una ridotta capacità di guadagno;

2

 I dati contenuti nel SIGDP sono elencati nell’allegato 3.

Art. 32Struttura

Il SIGDP è costituito dai seguenti elementi:

  1. a.

    gestione dell’organizzazione per la rappresentazione della struttura organizzativa e funzionale del personale;

  2. b.

    amministrazione del personale per la gestione dei dati personali degli impiegati;

  3. c.

    contabilità del personale per il conteggio e il versamento degli stipendi degli impiegati;

  4. d.

    rilevazione delle presenze del personale per la gestione del tempo di lavoro;

  5. e.

    gestione dei costi del personale per la pianificazione e il controllo della gestione dei costi del personale;

  6. f.

    sviluppo del personale per la pianificazione della carriera e dello sviluppo degli impiegati;

  7. g.

    gestione dei viaggi per la rilevazione e il conteggio dei viaggi, compresi i relativi costi e spese;

  8. h.

    inserimento del personale per la gestione dei dati personali di nuovi impiegati;

  9. i.

    dati di base per la redazione di attestati di lavoro;

  10. j.

    gestione delle assenze in caso di malattia e infortunio;

  11. k.

    amministrazione dei dati relativi a impieghi di personale per la gestione di oneri straordinari o particolarmente urgenti, in particolare a favore dell’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale.

Art. 33Trattamento dei dati

1

 I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale, i servizi finanziari, i servizi responsabili del supporto tecnico e i settori specializzati dell’UFPER elaborano i dati del SIGDP, per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti.

2

 Gli impiegati possono elaborare i loro dati, più precisamente i dati personali, i dati riferiti agli orari di presenza, le spese, le coordinate bancarie, le competenze e le informazioni relative a impieghi di supporto, purché abbiano il diritto di accedervi.1

3

 I superiori possono accedere ai dati dei loro collaboratori e autorizzarli, purché abbiano diritto di accedervi; si tratta in particolare dei dati riferiti agli orari di presenza, alle spese e alle competenze.

4

 La portata delle autorizzazioni al trattamento dei dati è disciplinata nell’allegato 3.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 20 dic. 2025 sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 6).

Art. 34Comunicazione dei dati

1

 I dati contenuti nel SIGDP, compresi i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trasmessi ad altri sistemi d’informazione a condizione che:

  1. a.

    l’altro sistema d’informazione sia dotato di una base legale per la comunicazione dei dati e di una base legale formale per la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione;

  2. b.

    il sistema d’informazione sia stato notificato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo l’articolo 12 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati (LPD);

  3. c.

    l’altro il sistema d’informazione sia dotato di un regolamento per il trattamento dei dati;

  4. d.

    non sussistano elevati requisiti di sicurezza per i dati degli impiegati.

2

 I dati, purché disponibili, vengono comunicati tramite l’archivio centralizzato delle identità conformemente all’articolo 13 dell’ordinanza del 19 ottobre 20162 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM).

3

 La comunicazione dei dati può avvenire attraverso un elenco di destinatari.

4

 Le unità amministrative possono riprendere dal SIGDP i dati non degni di particolare protezione dei loro impiegati ai fini dell’amministrazione del personale nel loro ambito.

  1. RS 235.1
  2. RS 172.010.59

Art. 35Trasferimento del diritto al trattamento dei dati

Quando un impiegato cambia unità all’interno dell’Amministrazione federale, il diritto al trattamento di tutti i dati che lo riguardano nel SIGDP è soppresso per l’unità amministrativa di provenienza e trasferito alla nuova unità.

Art. 36Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

1

 I dati dell’impiegato che lascia l’Amministrazione federale o decede sono conservati per dieci anni nel SIGDP.

2

 Allo scadere del termine di conservazione, i dati sono offerti all’Archivio federale. I dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.

Art. 37Verbalizzazione

1

 Gli accessi e le modifiche al SIGDP sono costantemente verbalizzati.

2

 I verbali sono conservati dall’UFPER per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1

3

 Al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, i verbali possono essere esaminati dall’ufficio dell’UFPER preposto alla vigilanza su queste norme.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 25 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 38Responsabilità

1

 L’UFPER è responsabile del SIGDP.

2

 Le unità amministrative sono responsabili del trattamento dei dati nel loro ambito; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti per i propri centri di prestazione di servizi in materia di personale. I servizi responsabili garantiscono la correttezza dei dati.

Capitolo 5 Sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale

Art. 39Scopo

L’UFPER gestisce un sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale.

Art. 40Contenuto

1

 Il sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale contiene le seguenti categorie di dati degni di particolare attenzione:

  1. a.

    dati sullo stato di salute per quanto attiene al rapporto di lavoro, in particolare dati sulle assenze a seguito di malattia o infortunio;

  2. b.

    indicazioni sulle prestazioni e le competenze.

2

 I dati per il sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale vengono ripresi dal SIGDP.1

3

 I dati per la rilevazione delle presenze del personale vengono inoltre ripresi:

  1. a.

    dai sistemi d’informazione per l’esecuzione dei processi di supporto alle finanze e alla logistica conformemente agli articoli 42–47 dell’ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione;

  2. b.

    dal sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse conformemente agli articoli 179a–179f LSIM

  3. c.

    ...

  4. d.

    dal sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa conformemente agli articoli 72j–72jsexies OSIM;

  5. e.

    dal sistema d’informazione «Perizoll» conformemente all’allegato 7 dell’ordinanza del 23 agosto 20173 sul trattamento dei dati personali nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini4.

4

 I dati contenuti nel sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale sono elencati nell’allegato 4.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).
  2. RS 611.01
  3. RS 631.061
  4. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 41Struttura

Il sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale è costituito dai seguenti elementi:

  1. a.

    gestione dell’organizzazione;

  2. b.

    amministrazione del personale;

  3. c.

    contabilità del personale;

  4. d.

    rilevazione delle presenze del personale;

  5. e.

    gestione dei costi del personale;

  6. f.

    sviluppo del personale;

  7. g.

    calcolo delle spese di viaggio.

Art. 42Trattamento dei dati

1

 I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale, i servizi finanziari, i settori specializzati dell’UFPER e i servizi responsabili del supporto tecnico elaborano i dati, per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti.

1bis

 Gli impiegati possono consultare i propri dati, più precisamente i dati riferiti agli orari di presenza, purché abbiano il diritto di accedervi.1

1ter

 I superiori possono consultare i dati dei loro collaboratori, più precisamente i dati riferiti agli orari di presenza, purché abbiano diritto di accedervi.2

2

 La portata delle autorizzazioni al trattamento dei dati è disciplinata nell’allegato 4.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

Art. 42aComunicazione dei dati1

I dati contenuti nel sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale, compresi i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trasmessi ad altri sistemi d’informazione a condizione che:

  1. a.

    l’altro sistema d’informazione sia dotato di una base legale per la comunicazione dei dati e di una base legale formale per la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione;

  2. b.

    l’altro sistema d’informazione sia stato notificato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4 LPD2;

  3. c.

    l’altro il sistema d’informazione sia dotato di un regolamento per il trattamento dei dati; e

  4. d.

    non sussistano elevati requisiti di sicurezza per i dati degli impiegati.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).
  2. RS 235.1

Art. 43Conservazione, archiviazione e distruzione

1

 I dati sono conservati per dieci anni nel sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale.

2

 Allo scadere del termine di conservazione, i dati sono offerti all’Archivio federale. I dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.

Art. 44Verbalizzazione

1

 Gli accessi al sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale sono costantemente verbalizzati.

2

 I verbali sono conservati dall’UFPER per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1

3

 Al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, i verbali possono essere esaminati dall’ufficio dell’UFPER preposto alla vigilanza su queste norme.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 25 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 45Responsabilità

1

 L’UFPER è responsabile del sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale.

2

 Le unità amministrative sono responsabili del trattamento dei dati nel loro ambito; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti per i propri centri di prestazione di servizi in materia di personale.

Capitolo 6 Sistema d’informazione per la piattaforma didattica della Confederazione

Art. 46Scopo

Il sistema d’informazione per la piattaforma didattica della Confederazione (LMS Confederazione) serve all’adempimento dei seguenti compiti nell’ambito della formazione e della formazione continua:

  1. a.

    registrazione e pubblicazione dei progetti in materia di formazione;

  2. b.

    pianificazione e svolgimento della formazione;

  3. c.

    gestione dei processi di formazione;

  4. d.

    verifica della formazione;

  5. e.

    gestione delle competenze;

  6. f.

    archiviazione del materiale didattico in formato digitale (ad es. documenti, programmi di studio, video didattici, test online);

  7. g.

    comunicazione tra i docenti e i partecipanti ai corsi;

  8. h.

    esecuzione di sondaggi online per le valutazioni.

Art. 47Contenuto

I dati contenuti nella piattaforma LMS Confederazione sono elencati nell’allegato 5.

Art. 48Trattamento dei dati

I dati sono elaborati dai partecipanti ai corsi, dalle persone responsabili della formazione e della gestione, dai responsabili e dagli amministratori dei corsi, dalle persone responsabili del supporto tecnico nonché dai docenti, per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti.

Art. 49Raccolta dei dati

Gli organi competenti raccolgono i dati per la piattaforma LMS Confederazione presso:

  1. a.

    i partecipanti ai corsi;

  2. b.

    il SIGDP.

Art. 50Conservazione, archiviazione e distruzione

1

 I dati dell’impiegato che lascia l’Amministrazione federale o decede sono conservati per dieci anni nella piattaforma LMS Confederazione.

2

 Allo scadere del termine di conservazione, i dati sono offerti all’Archivio federale. I dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.

Art. 51Verbalizzazione

1

 Gli accessi alla piattaforma LMS Confederazione sono costantemente verbalizzati.

2

 I verbali sono conservati dall’UFPER per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1

3

 Al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, i verbali possono essere esaminati dall’ufficio dell’UFPER preposto alla vigilanza su queste norme.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 25 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 52Responsabilità

L’UFPER è responsabile per la piattaforma LMS Confederazione.

Capitolo 7 Fascicoli della Consulenza sociale del personale dell’Amministrazione federale

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 53Contenuto

I dati contenuti nei fascicoli della CSPers sono elencati nell’allegato 6.

Art. 54Conservazione, archiviazione e distruzione

1

 Dopo la conclusione dei casi, i dati dei fascicoli sono conservati presso la CSPers.

2

 Il termine di conservazione dei dati è di cinque anni per:

  1. a.

    le consulenze e il supporto nell’ambito lavorativo, sociale, della salute e delle finanze;

  2. b.

    la gestione dei casi (case management).

3

 Esso è di dieci anni per:

  1. a.

    le consulenze e il supporto nell’ambito della gestione dei redditi e dell’estinzione dei debiti;

  2. b.

    le decisioni in merito alle domande di prestazioni conformemente all’ordinanza del 18 dicembre 20021 concernente il fondo di soccorso del personale federale;

  3. c.

    l’attribuzione di fondi per l’integrazione professionale delle persone con disabilità nell’Amministrazione federale.

4

 Le richieste di attribuzione di fondi secondo il capoverso 3 lettera c sono conservate presso l’UFPER per dieci anni dopo la conclusione dell’attribuzione.

5

 Allo scadere del termine di conservazione, i dati sono offerti all’Archivio federale. I dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.

  1. RS 172.222.023

Sezione 2 Sistema d’informazione della CSPers

Art. 55Scopo

Il sistema d’informazione della CSPers serve ad amministrare, gestire e archiviare elettronicamente i dati delle persone che le si rivolgono.

Art. 56Diritti d’accesso

La CSPers assegna nel singolo caso alle persone e ai servizi di cui all’articolo 27d capoverso 4 LPers un diritto d’accesso limitato a livello temporale e materiale.

Art. 57Verbalizzazione

1

 Gli accessi e le modifiche al sistema d’informazione della CSPers sono costantemente verbalizzati.

2

 I verbali sono conservati dall’UFPER per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1

3

 Al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, i verbali possono essere esaminati dall’ufficio dell’UFPER preposto alla vigilanza su queste norme.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 25 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 58Responsabilità

La CSPers è responsabile del sistema d’informazione della CSPers.

Capitolo 8 Dati relativi alla salute

Art. 59

I medici incaricati di effettuare una perizia possono trasmettere i dati relativi alla salute all’unità amministrativa o a terzi soltanto se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 28 capoversi 2–4 LPers.

Capitolo 9 Disposizioni finali

Art. 67Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 8.

Art. 67aDisposizione transitoria della modifica del 19 ottobre 20221

Dall’entrata in vigore della modifica del 19 ottobre 2022, l’UFPER conserva i documenti medici dei candidati e degli impiegati redatti prima del 1° gennaio 2021 per 10 anni.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

Art. 68Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Allegati

  • Dati del dossier di candidatura e del sistema di reclutamento elettronico
  • Dati del dossier personale
  • Sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP)
  • Sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale
  • Sistema d’informazione per la piattaforma didattica della Confederazione (LMS Confederazione)
  • Dati dei fascicoli della Consulenza sociale del personale dell’Amministrazione federale (CSPers)
  • Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).