Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF); visto l’articolo 52 capoverso 5 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers), ordina:
1 La presente ordinanza disciplina l’assegnazione delle funzioni particolari del DDPS a una classe di stipendio secondo l’articolo 36 OPers.
2 Le valutazioni delle funzioni figurano negli allegati 1–5.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5043).
Art. 2Basi per la valutazione
1 I criteri determinanti per la valutazione sono la formazione preliminare richiesta, l’entità dei compiti e delle esigenze, le responsabilità e i rischi inerenti alla funzione. La valutazione della funzione tiene inoltre conto dell’estensione della specializzazione, della diversità e della complessità dei compiti nonché delle esigenze in materia di condotta.
2 I compiti definiti nella descrizione della funzione costituiscono la base per la valutazione della funzione. Se una funzione comprende compiti di varia natura, la valutazione della funzione si fonda in primo luogo sui compiti che assorbono la parte preponderante del tempo di lavoro. Gli altri compiti sono adeguatamente considerati.
3 Le funzioni caratterizzate da condizioni e compiti paragonabili hanno la medesima valutazione. Per le funzioni presenti in un’unità organizzativa soltanto in maniera isolata sono eseguiti confronti con altre unità organizzative.
4 La supplenza permanente e integrale del superiore è di regola rimunerata con una classe di stipendio supplementare.
5 Ove sia richiesta una formazione specifica per un posto, tale requisito è considerato soddisfatto se la formazione o il perfezionamento sono stati conclusi con successo.
6 La valutazione e l’assegnazione di singoli posti a una classe di stipendio tra la diciottesima e la trentottesima avvengono d’intesa con gli organi di valutazione di cui all’articolo 53 lettere a e b OPers.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5043).
Art. 3Diritto previgente: abrogazione
[RU 2002 83, 2003 1278]L’ordinanza del DDPS del 14 novembre 2001 sulla valutazione delle funzioni particolari nel DDPS è abrogata.
Art. 4Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2005.
Allegati
- Ufficiali e sottufficiali di professione
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.