Législation

Ordinanza del 25 novembre 1998 concernente lo Stato maggiore Presa d'ostaggi e ricatto

RS 172.213.80In vigoreStato 01.09.202318 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–4
  2. Sezione 2Compiti e competenze5–6
  3. Sezione 3Subordinazione, organizzazione e mezzi7–11
  4. Sezione 4Informazione12–14
  5. Sezione 5Formazione e prontezza d’allerta15–16
  6. Sezione 6Disposizioni finali17–18

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra­zione, ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina i compiti, le competenze, l’organizzazione e l’inter­vento dello Stato maggiore speciale Presa di ostaggi e ricatto (SMOR).

Art. 2Intervento

1

 Lo SMOR interviene per far fronte a una situazione di crisi ricattatoria che:

  1. a.

    sia provocata segnatamente dalla perpetrazione o dalla preparazione di un reato che sottostà alla giurisdizione federale; e

  2. b.

    metta le autorità della Confederazione o estere in una situazione che le obbliga ad agire.

2

 Lo SMOR può parimenti intervenire, previa intesa con il Cantone interessato, quando importanti interessi della Confederazione siano lesi da altri reati.

Art. 3Collaborazione

1

 Lo SMOR collabora con gli stati maggiori della Confederazione e dei Cantoni.

2

 Può collaborare anche con analoghi stati maggiori all’estero.

Art. 4Preparativi per la prontezza d’intervento

1

 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) provvede alla prontezza d’intervento dello SMOR.

2

 Prevede a questo scopo i necessari importi nel suo preventivo.

Sezione 2 Compiti e competenze

Art. 5Compiti

1

 Lo SMOR elabora a destinazione del Consiglio federale tempestive proposte di soluzione per superare la crisi e prepara corrispondenti misure.

2

 Se per mancanza di tempo non è possibile consultare il Consiglio federale, il capo dello SMOR assume, in via surrogativa, la competenza direttiva e decisionale.

3

 Durante un intervento, lo SMOR deve segnatamente:

  1. a.

    prendere i provvedimenti urgenti necessari;

  2. b.

    garantire il collegamento con gli stati maggiori della Confederazione, dei Cantoni e dell’estero;

  3. c.

    seguire gli sviluppi della crisi e valutare la situazione;

  4. d.

    informare il Consiglio federale;

  5. e.

    fissare la strategia delle trattative conformemente alle istruzioni del Consi­glio federale;

  6. f.

    rendere note le condizioni quadro degli interventi;

  7. g.

    condurre le trattative o delegarle allo stato maggiore cantonale competente;

  8. h.

    informare il pubblico in collaborazione con gli enti competenti;

  9. i.

    preparare le decisioni politiche e sottoporre le necessarie proposte al Consi­glio federale;

  10. k.

    prendere i provvedimenti necessari nell’aviazione civile e negli altri trasporti pubblici;

  11. l.

    coordinare gli interventi intercantonali di polizia;

  12. m.

    coordinare gli interventi internazionali di polizia;

  13. n.

    coordinare gli interventi con quelli dell’esercito.

4

 Lo SMOR provvede a prendere misure collaterali e a sostenere i Cantoni con i mezzi della Confederazione.

Art. 6Cantoni

1

 I Cantoni risolvono la situazione in loco se:

  1. a.

    vi è una possibilità di superare la crisi senza vittime o rischiando un numero minimo di vittime;

  2. b.

    non è più possibile attendere per non causare un numero sproporzionato di vittime e vi è grande urgenza; o

  3. c.

    l’intervento è stato approvato dallo SMOR.

2

 Nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a e b, gli stati maggiori cantonali consul­tano lo SMOR nella misura del possibile.

3

 Lo SMOR può eccezionalmente ritardare o vietare interventi.

4

 Se l’evento o l’intervento concerne più luoghi situati in diversi Cantoni, lo SMOR coordina gli interventi degli stati maggiori cantonali.

Sezione 3 Subordinazione, organizzazione e mezzi

Art. 7Subordinazione

Lo SMOR è subordinato al DFGP.

Art. 8Organizzazione

1

 Il capo del DFGP:

  1. a.

    dirige lo SMOR;

  2. b.

    prende le decisioni politiche e consulta in merito il Consiglio federale, se è ne­cessario e se il tempo a disposizione lo permette;

  3. c.

    nomina il capo dello SMOR.

2

 Lo SMOR dispone di un’unità permanente e di un Stato maggiore d’intervento1.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 9Unità permanente

1

 L’unità permanente è pronta a intervenire in ogni tempo. Come servizio incaricato delle attività preliminari:

  1. a.

    raccoglie e analizza le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti dello SMOR;

  2. b.

    allarma il capo dello SMOR, rispettivamente il suo supplente;

  3. c.

    convoca il Stato maggiore d’intervento su ordine del capo dello SMOR o del suo sup­plente.

2

 La funzione di unità permanente è assicurata dall’Ufficio federale di polizia1. Quest’ultima gestisce pure il segretariato dello SMOR.

3

 Fino alla convocazione del Stato maggiore d’intervento, l’unità permanente assume l’insieme dei compiti dello SMOR enumerati nell’articolo 5 capoversi 1 e 3.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 10Stato maggiore d’intervento

1

 Una volta convocato, il Stato maggiore d’intervento assume il più rapidamente possibile l’in­sieme dei compiti dello SMOR enumerati nell’articolo 5 capoversi 1 e 3.

2

 Sono rappresentati nel Stato maggiore d’intervento:

  1. a.

    la Cancelleria federale;

  2. b.

    il Dipartimento federale degli affari esteri;

  3. c.

    l’Ufficio federale di polizia;

  4. d.

    il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;

  5. e.

    l’Ufficio federale dell’aviazione civile.

3

 Il Stato maggiore d’intervento può far capo a terzi per i bisogni dello SMOR.

Art. 11Mezzi

1

 In caso di intervento, lo SMOR dispone di particolari locali e equipaggiamenti.

2

 Il DFGP è responsabile della manutenzione dei locali e degli equipaggiamenti e procura gli altri mezzi necessari all’adempimento dei compiti dello SMOR, facendo capo ai servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni e a terzi.

Sezione 4 Informazione

Art. 12Trasmissione di informazioni

1

 Se è necessario per superare la crisi, lo SMOR può comunicare informazioni agli stati maggiori della Confederazione, dei Cantoni e dell’estero, nonché a terzi inte­ressati.

2

 La comunicazione di dati personali è retta dall’articolo 17 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e dalle rela­tive disposizioni d’esecuzione.

  1. RS 120

Art. 13Obbligo di annuncio

Tutti i servizi delle organizzazioni d’allarme della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a trasmettere immediatamente all’unità permanente le notizie di eventi che possono condurre a un intervento dello SMOR.

Art. 14Banca dati

1

 Per assicurare i contatti in rapporto con gli interventi dello SMOR e il versamento delle indennità, il cognome, il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, la profes­sione, le conoscenze specifiche e la funzione in seno allo stato maggiore dei membri dello SMOR e di terze persone che possono essere mobilitate figurano in una banca dati.

2

 Il DFGP è titolare della banca dati.1 Solo membri del DFGP o dello SMOR sono abilitati a trattare i dati.

3

 I dati possono essere comunicati agli stati maggiori della Confederazione e dei Cantoni, sempreché sia necessario per superare la crisi.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 24 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 5 Formazione e prontezza d’allerta

Art. 15Formazione

Lo SMOR è responsabile della formazione dei suoi membri.

Art. 16Prontezza d’allerta

Lo SMOR assicura la prontezza permanente all’allerta dei suoi membri.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 17Esecuzione

1

 Il DFGP esegue la presente ordinanza.

2

 Emana il regolamento SMOR.

Art. 18Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).