Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza stabilisce:
- a.
le tasse d’iscrizione e d’esame per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari;
- b.
le tariffe per le indennità versate agli esaminatori, agli esperti, ai sorveglianti e ai presidenti della sessione degli esami di cui alla lettera a.
2 Essa si applica agli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità.
Sezione 2: Tasse
Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
RS 172.041.1Fatte salve disposizioni particolari della presente ordinanza, alle tasse si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.
Art. 3Tassa d’iscrizione
1 Per l’iscrizione all’esame è riscossa una tassa di 200 franchi.
2 La tassa d’iscrizione deve essere pagata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione1 (SEFRI) prima dell’inizio dell’esame.
3 La tassa non è rimborsata.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4Tasse d’esame
1 Le tasse d’esame sono stabilite come segue:
| Fr. |
- a.
per la maturità monolingue
| |
- 1. esame completo
| 570.– |
- 2. esame parziale
| 450.– |
- 3. valutazione del lavoro di maturità
| 100.– |
- b.
| |
- 1. esame completo
| 650.– |
- 2. primo esame parziale
| 550.– |
- 3. secondo esame parziale
| 450.– |
- 4. valutazione del lavoro di maturità
| 100.– |
- c.
per l’esame complementare destinato ai cittadini svizzeri titolari di un certificato di maturità estero
| 120.–
|
- d.
per l’esame complementare destinato ai titolari di un attestato di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale1
| |
- 1. esame completo
| 500.– |
- 2. esame parziale
| 300.– |
- e.
per l’esame complementare Latinum Helveticum
| - 70.–
|
2 Le tasse d’esame devono essere pagate alla SEFRI prima dell’inizio dell’esame.
3 In caso di ripetizione dell’esame, la tassa corrispondente deve essere versata nuovamente.
- Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 4153).
Art. 5Esonero dalle tasse d’esame
Su domanda motivata, la SEFRI può esonerare interamente o parzialmente i candidati di condizioni economiche modeste dal pagamento delle tasse d’esame.
Sezione 3: Indennità
Art. 6Presidenti della sessione
I presidenti della sessione ricevono:
- a.
un’indennità forfetaria di 3000 franchi per i lavori di pianificazione e preparazione di una sessione d’esame e per i lavori da svolgere dopo la sessione;
- b.
un’indennità di 180 franchi per mezza giornata per i lavori da svolgere durante la sessione d’esame.
1 Gli esaminatori ricevono:
| Fr. |
|---|
- a.
per la preparazione delle prove scritte, comprese le proposte di correzione e la scala di valutazione, a titolo forfetario e per squadra di due persone
| |
- 1.
prima lingua (senza proposte di correzione)
| 500.– |
- 2.
lingue antiche, due livelli
| 500.– |
- 3.
lingue moderne, due livelli
| 1000.– |
- 4.
lingue moderne, un livello
| 800.– |
- 5.
| 1200.– |
- 6.
arti visive come materia fondamentale e opzione complementare
| 500.– |
- 7.
arti visive e musica come opzione specifica, per candidato
| 50.– |
- 8.
filosofia/pedagogia/psicologia come opzione specifica
| |
- –
per le parti specifiche filosofia e pedagogia/psicologia
| 800.– |
- –
per la parte interdisciplinare
| 400.– |
- 9.
biologia e chimica nonché fisica e applicazioni della matematica come opzione specifica, per ambito
| 1500.–
|
- 10.
economia e diritto come opzione specifica
| 2000.– |
- 11.
altre materie fondamentali
| 1000.– |
- 12.
altre opzioni complementari oggetto d’esame, per ambito
| 1000.– |
- b.
per la correzione delle prove scritte, per ora
| 70.– |
- c.
per le prove orali, per candidato
| 35.– |
- d.
per l’esame in una materia qualsiasi in cui sono previste prove scritte e prove orali (correzione e valutazione delle prove scritte, prove orali, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato
|
70.–
|
- e.
per il lavoro di maturità (lettura e valutazione del lavoro, interrogazione orale, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato
|
250.–
|
- f.
per gli esami di arti visive
| |
- 1.
come materia fondamentale o opzione complementare
| |
- –
| 20.– |
- –
| 25.– |
- 2.
| |
- –
| 70.– |
- –
| 25.– |
- g.
| |
- 1.
come materia fondamentale o opzione complementare, per candidato
| 35.–
|
- 2.
come opzione specifica, per candidato
| 70.– |
2 Le squadre di tre e più persone ricevono complessivamente, per la preparazione delle prove scritte, il 150 per cento dei contributi forfetari giusta il capoverso 1 lettera a. Singole persone ricevono l’80 per cento di questi contributi forfetari.
3 Lavori supplementari correlati alle attività di cui al capoverso 1 lettera a, quali le traduzioni o i pareri nel quadro di procedure di ricorso, sono indennizzati in ragione di 70 franchi all’ora.
Gli esperti ricevono:
| Fr. |
|---|
- a.
per le prove orali, comprese la lettura dei lavori scritti e la discussione delle note, per ora
| 50.–
|
- b.
per la partecipazione alla verifica delle note e la discussione dei risultati con i candidati, per gruppo di candidati
| 50.–
|
- c.
per la lettura del lavoro di maturità
| 50.– |
Art. 9Indennità per la sorveglianza
L’indennità per il personale ausiliario incaricato della sorveglianza durante le prove scritte ammonta a 25 franchi all’ora.
Art. 10Indennità per i pasti, le trasferte e i pernottamenti
RS 172.220.111.3I presidenti della sessione, gli esaminatori e gli esperti ricevono per i pasti, le trasferte e i pernottamenti le indennità previste dalle disposizioni emanate dal Dipartimento federale delle finanze sulla base dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 11Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 L’ordinanza del 4 febbraio 19701 sulle tasse e indennità per l’esame svizzero di maturità è abrogata.
2 Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 5787. - [RU 1970 264, 1974 1056, 1981 1636, 1988 1872, 1993 1999, 2002 3637]
Art. 12Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2011.