Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 48 capoverso 4 del Codice civile (CC); ordina:
Art. 1Principio e campo d’applicazione1
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per le operazioni di stato civile:
- a.
dagli uffici dello stato civile;
- b.
dalle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;
- c.
dalle rappresentanze svizzere all’estero;
- d.
dall’Ufficio federale dello stato civile.
2 Non possono essere riscossi altri emolumenti, disborsi o supplementi per le operazioni di stato civile.
3 I disborsi sono conteggiati separatamente. In linea di massima, sono riscossi contemporaneamente agli emolumenti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 2Assoggettamento
1 È tenuto a versare un emolumento:
- a.
chi sollecita una prestazione ai sensi dell’articolo 1;
- b.
chi trae un vantaggio da un’operazione effettuata d’ufficio;
- c.
chi, per sua colpa, rende necessaria un’operazione supplementare.
2 Se l’emolumento richiesto per una prestazione è a carico di più persone, queste ne rispondono solidalmente.
Art. 3Esenzione dall’emolumento
1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate dal pagamento di qualsiasi emolumento, a meno che la prestazione richiesta non sia fornita nel diretto interesse di un privato. Sono fatti salvi altri casi d’esenzione previsti dal diritto federale.
2 I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la celebrazione del matrimonio o per la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio e per gli spostamenti effettuati in relazione a queste prestazioni (art. 1a cpv. 4 dell’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile, OSC).2
3 La divulgazione dei dati dello stato civile ad autorità straniere non è soggetta a emolumenti (art. 54 e 61 OSC).3
- RS 211.112.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 242).
- Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 4Tariffe applicabili
1 Gli emolumenti sono fissati:
- a.
nell’allegato 1 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti gli ufficiali dello stato civile;
- b.
nell’allegato 2 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti le autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;
- c.
nell’allegato 3 quando si tratta di prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero;
- d.
nell’allegato 4 quando si tratta di prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile.
2 Salvo disposizione contraria, le autorità summenzionate riscuotono gli emolumenti di cui agli allegati 1–4 indipendentemente dalla loro competenza principale.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6451).
Art. 5Calcolo degli emolumenti
1 Se gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell’operazione, ogni frazione di mezz’ora conta come mezz’ora.
2 Se gli emolumenti sono calcolati in base al numero di pagine, ogni pagina iniziata conta come pagina intera.
3 Se l’ordinanza fissa un minimo e un massimo, l’emolumento è segnatamente calcolato in funzione del tempo impiegato, della complessità e dell’importanza del caso nonché dell’interesse e della colpa dell’assoggettato.
1 L’emolumento è aumentato:
- a.
del 50 per cento, se la domanda deve essere trattata d’urgenza; o
- b.
del 100 per cento, se:
- 1.
la prestazione deve essere fornita tra le ore 18 e le ore 7, di domenica o nei giorni festivi ordinari,
- 2.
se la prestazione comporta un onere di lavoro straordinario, o
- 3.
la celebrazione del matrimonio o la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia avviene il sabato.
2 I Cantoni possono rinunciare ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 1, per le operazioni eseguite tra le ore 18 e le 19, e ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 3.
3 Ogni supplemento deve essere motivato e conteggiato separatamente.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
1 Sono considerate disborsi le spese supplementari connesse con una determinata prestazione, segnatamente:1
- a.
le spese di porto e di telecomunicazione;
- b.
le spese di viaggio e di trasporto;
- c.
le spese di altre autorità o di terzi, in particolare per autorizzazioni, accertamenti, perizie, informazioni, traduzioni e servizi di interpretariato;
- d.
le spese per l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari;
- e.
le spese per l’uso del locale dove celebrare il matrimonio o convertire l’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia, se non si tratta del locale dei matrimoni (art. 1a cpv. 4 OSC2);
- f.
le spese per la cartellina degli atti di stato civile;
- g.
gli emolumenti per il rilascio della conferma di ammissione secondo l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 8 dicembre 20173 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.
2 Le autorità e le istituzioni esentate dal pagamento degli emolumenti secondo l’articolo 3 pagano i disborsi. Sono fatti salvi gli importi minimi e le spese di cui al capoverso 1 lettera a causate da una comunicazione diretta tra il fornitore e il beneficiario della prestazione.
3 I disborsi dovuti all’applicazione della legge federale del 13 dicembre 20024 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili sono a carico dell’ufficio dello stato civile.5
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
- RS 211.112.2
- RS 211.435.1
- RS 151.3
- Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
- Abrogato dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 9Anticipo e fattura intermedia
L’assoggettato può essere obbligato al versamento di un anticipo adeguato sugli emolumenti e gli esborsi o al pagamento di una fattura intermedia.
Art. 10Decisione sull’emolumento e rimedi giuridici
1 L’emolumento è deciso non appena la prestazione è stata fornita.
2 La decisione può essere impugnata presso l’unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 89 e 90 OSC1.2
3 Le decisioni relative agli emolumenti riscossi per il rilascio di informazioni sul registro dei donatori di sperma sono impugnabili conformemente alla legge del 18 dicembre 19983 sulla medicina della procreazione.4
- RS 211.112.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
- RS 810.11
- Introdotto dall’art. 27 dell’O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3068).
Art. 11Termine di pagamento
L’emolumento deve essere pagato entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.
1 Gli emolumenti possono essere riscossi contro rimborso se l’assoggettato vi consente o le circostanze lo giustificano.
2 All’estero gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze in base alle istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri.
3 Gli emolumenti riscossi per i solleciti sono retti dal diritto cantonale, sempre che non riguardino un’autorità federale.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 13Condono o riduzione di emolumenti e disborsi1
1 Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente:
- a.
allorché l’assoggettato è indigente;
- b.
allorché la prestazione risponde a un interesse pubblico o a uno scopo d’utilità pubblica;
- c.
per informazioni semplici e disbrighi di lieve entità.
2 Se non possono essere addebitati alla persona tenuta a versare un emolumento in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 o se non possono essere riscossi, i disborsi connessi con una prestazione o con un’attività di interesse pubblico sono a carico dell’ufficio dello stato civile.
3 Se non possono essere addebitati a qualcuno, i disborsi connessi con l’aggiornamento del registro dello stato civile sono a carico dell’ufficio dello stato civile competente per la documentazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
- Abrogato dal n. I dell’O del 26 giu. 2024, con effetto dall’11 nov. 2024 (RU 2024 334).
1 Il credito relativo all’emolumento si prescrive in cinque anni.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere presso l’assoggettato.
Art. 16Adeguamento degli emolumenti all’evoluzione dei prezzi
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua gli emolumenti all’evoluzione generale dei prezzi, di norma ogni quattro anni per l’inizio dell’anno civile.
2 Il Dipartimento procede all’adeguamento degli emolumenti prima di tale termine allorché l’indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di oltre il 5 per cento rispetto all’ultima indicizzazione.
3 Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.
Art. 17Modifica del diritto vigente
- Le mod. possono essere consultate alla RU 1999 3480.
Art. 18Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
Allegati
- Prestazioni degli uffici dello stato civile
- Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile
- Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero
- Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.