Législation

Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

OESCRS 172.042.110In vigoreStato 11.11.202418 articoli

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  • RU 2022 242in vigore il 01.07.2022
    modificato: art. 3
  • RU 2012 6451in vigore il 01.01.2013
    introdotto: art. 4
  • RU 2010 3037in vigore il 01.01.2011
    modificato: art. 1, 6, 7, 10, 13 · introdotto: art. 3, 12 · abrogato: art. 8
  • RU 2000 3068in vigore il 01.01.2001
    introdotto: art. 10

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 48 capoverso 4 del Codice civile (CC); ordina:

Art. 1Principio e campo d’applicazione1

1

 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per le operazioni di stato civile:

  1. a.

    dagli uffici dello stato civile;

  2. b.

    dalle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;

  3. c.

    dalle rappresentanze svizzere all’estero;

  4. d.

    dall’Ufficio federale dello stato civile.

2

 Non possono essere riscossi altri emolumenti, disborsi o supplementi per le operazioni di stato civile.

3

 I disborsi sono conteggiati separatamente. In linea di massima, sono riscossi contemporaneamente agli emolumenti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

Art. 2Assoggettamento

1

 È tenuto a versare un emolumento:

  1. a.

    chi sollecita una prestazione ai sensi dell’articolo 1;

  2. b.

    chi trae un vantaggio da un’operazione effettuata d’ufficio;

  3. c.

    chi, per sua colpa, rende necessaria un’operazione supplementare.

2

 Se l’emolumento richiesto per una prestazione è a carico di più persone, queste ne rispondono solidalmente.

Art. 3Esenzione dall’emolumento

1

 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate dal pagamento di qualsiasi emolumento, a meno che la prestazione richiesta non sia fornita nel diretto interesse di un privato. Sono fatti salvi altri casi d’esenzione previsti dal diritto federale.

2

 I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la celebrazione del matrimonio o per la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio e per gli spostamenti effettuati in relazione a queste prestazioni (art. 1a cpv. 4 dell’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile, OSC).2

3

 La divulgazione dei dati dello stato civile ad autorità straniere non è soggetta a emolumenti (art. 54 e 61 OSC).3

  1. RS 211.112.2
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 242).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

Art. 4Tariffe applicabili

1

 Gli emolumenti sono fissati:

  1. a.

    nell’allegato 1 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti gli ufficiali dello stato civile;

  2. b.

    nell’allegato 2 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti le autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;

  3. c.

    nell’allegato 3 quando si tratta di prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero;

  4. d.

    nell’allegato 4 quando si tratta di prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile.

2

 Salvo disposizione contraria, le autorità summenzionate riscuotono gli emolumenti di cui agli allegati 1–4 indipendentemente dalla loro competenza principale.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6451).

Art. 5Calcolo degli emolumenti

1

 Se gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell’operazione, ogni frazione di mezz’ora conta come mezz’ora.

2

 Se gli emolumenti sono calcolati in base al numero di pagine, ogni pagina iniziata conta come pagina intera.

3

 Se l’ordinanza fissa un minimo e un massimo, l’emolumento è segnatamente calcolato in funzione del tempo impiegato, della complessità e dell’importanza del caso nonché dell’interesse e della colpa dell’assoggettato.

Art. 6Supplemento1

1

 L’emolumento è aumentato:

  1. a.

    del 50 per cento, se la domanda deve essere trattata d’urgenza; o

  2. b.

    del 100 per cento, se:

    1. 1.

      la prestazione deve essere fornita tra le ore 18 e le ore 7, di domenica o nei giorni festivi ordinari,

    2. 2.

      se la prestazione comporta un onere di lavoro straordinario, o

    3. 3.

      la celebrazione del matrimonio o la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia avviene il sabato.

2

 I Cantoni possono rinunciare ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 1, per le operazioni eseguite tra le ore 18 e le 19, e ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 3.

3

 Ogni supplemento deve essere motivato e conteggiato separatamente.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

Art. 7Disborsi

1

 Sono considerate disborsi le spese supplementari connesse con una determinata prestazione, segnatamente:1

  1. a.

    le spese di porto e di telecomunicazione;

  2. b.

    le spese di viaggio e di trasporto;

  3. c.

    le spese di altre autorità o di terzi, in particolare per autorizzazioni, accertamenti, perizie, informazioni, traduzioni e servizi di interpretariato;

  4. d.

    le spese per l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari;

  5. e.

    le spese per l’uso del locale dove celebrare il matrimonio o convertire l’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia, se non si tratta del locale dei matrimoni (art. 1a cpv. 4 OSC2);

  6. f.

    le spese per la cartellina degli atti di stato civile;

  7. g.

    gli emolumenti per il rilascio della conferma di ammissione secondo l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 8 dicembre 20173 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.

2

 Le autorità e le istituzioni esentate dal pagamento degli emolumenti secondo l’articolo 3 pagano i disborsi. Sono fatti salvi gli importi minimi e le spese di cui al capoverso 1 lettera a causate da una comunicazione diretta tra il fornitore e il beneficiario della prestazione.

3

 I disborsi dovuti all’applicazione della legge federale del 13 dicembre 20024 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili sono a carico dell’ufficio dello stato civile.5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
  2. RS 211.112.2
  3. RS 211.435.1
  4. RS 151.3
  5. Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

Art. 81

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

Art. 9Anticipo e fattura intermedia

L’assoggettato può essere obbligato al versamento di un anticipo adeguato sugli emolumenti e gli esborsi o al pagamento di una fattura intermedia.

Art. 10Decisione sull’emolumento e rimedi giuridici

1

 L’emolumento è deciso non appena la prestazione è stata fornita.

2

 La decisione può essere impugnata presso l’unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 89 e 90 OSC1.2

3

 Le decisioni relative agli emolumenti riscossi per il rilascio di informazioni sul registro dei donatori di sperma sono impugnabili conformemente alla legge del 18 dicembre 19983 sulla medicina della procreazione.4

  1. RS 211.112.2
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
  3. RS 810.11
  4. Introdotto dall’art. 27 dell’O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3068).

Art. 11Termine di pagamento

L’emolumento deve essere pagato entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.

Art. 12Incasso

1

 Gli emolumenti possono essere riscossi contro rimborso se l’assoggettato vi consente o le circostanze lo giustificano.

2

 All’estero gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze in base alle istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri.

3

 Gli emolumenti riscossi per i solleciti sono retti dal diritto cantonale, sempre che non riguardino un’autorità federale.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

Art. 13Condono o riduzione di emolumenti e disborsi1

1

 Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente:

  1. a.

    allorché l’assoggettato è indigente;

  2. b.

    allorché la prestazione risponde a un interesse pubblico o a uno scopo d’utilità pubblica;

  3. c.

    per informazioni semplici e disbrighi di lieve entità.

2

 Se non possono essere addebitati alla persona tenuta a versare un emolumento in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 o se non possono essere riscossi, i disborsi connessi con una prestazione o con un’attività di interesse pubblico sono a carico dell’ufficio dello stato civile.

3

 Se non possono essere addebitati a qualcuno, i disborsi connessi con l’aggiornamento del registro dello stato civile sono a carico dell’ufficio dello stato civile competente per la documentazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

Art. 141

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 26 giu. 2024, con effetto dall’11 nov. 2024 (RU 2024 334).

Art. 15Prescrizione

1

 Il credito relativo all’emolumento si prescrive in cinque anni.

2

 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

Art. 16Adeguamento degli emolumenti all’evoluzione dei prezzi

1

 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua gli emolumenti all’evoluzione generale dei prezzi, di norma ogni quattro anni per l’inizio dell’anno civile.

2

 Il Dipartimento procede all’adeguamento degli emolumenti prima di tale termine allorché l’indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di oltre il 5 per cento rispetto all’ultima indicizzazione.

3

 Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.

Art. 18Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Allegati

  • Prestazioni degli uffici dello stato civile
  • Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile
  • Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero
  • Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 11.11.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).