Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni dell’Archivio federale.

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Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza dell’8 settembre 1999 sull’archiviazione, ordina:
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni dell’Archivio federale.
I servizi di base dell’Archivio federale secondo l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza dell’8 settembre 1999 sull’archiviazione sono gratuiti, sempre che siano necessari a un’utilizzazione appropriata degli archivi.
Le ulteriori prestazioni sottostanno all’obbligo di pagare un emolumento. Gli emolumenti sono calcolati secondo il principio della copertura dei costi e il principio dell’equivalenza, tenendo conto delle spese di materiale, delle spese dirette di personale e di altre spese.
L’Archivio federale fornisce ulteriori prestazioni solo nella misura del possibile e se questo non pregiudica l’adempimento dei compiti principali.
L’Archivio federale può ridurre o condonare emolumenti se:
la riscossione dell’emolumento costa più della prestazione;
l’assoggettato è poco abbiente;
la prestazione o l’utilizzazione commerciale risponde a un interesse pubblico, per esempio a scopi formativi.
Può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento di base se, su richiesta, la prestazione è stata fornita d’urgenza o fuori dell’orario di lavoro normale.
Può essere riscosso un supplemento amministrativo fino al 20 per cento dell’emolumento di base se l’Archivio federale affida a terzi l’esecuzione della prestazione.
Nel caso di prestazioni per cui l’emolumento supera verosimilmente i 200 franchi, l’Archivio federale informa previamente l’assoggettato dell’importo preventivato.
L’Archivio federale fattura gli emolumenti dopo aver fornito la prestazione.
L’assoggettato può chiedere all’Archivio federale una decisione sugli emolumenti entro 30 giorni dalla data della fatturazione.1
L’importo degli emolumenti è indicato nell’allegato.
Nel caso di archivi privati, possono essere applicate disposizioni e tariffe speciali secondo gli accordi con il depositario.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2008. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).