Législation

Ordinanza del DFI del 1° dicembre 1999 sugli emolumenti dell'Archivio federale (Ordinanza sugli emolumenti ARF)

RS 172.041.15In vigoreStato 01.01.20088 articoli

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  • RU 2007 4477atto di base Ordinanza concernente l'aggiornamento formale del diritto federalein vigore il 01.01.2008
    modificato: art. 6

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza dell’8 settembre 1999 sull’archiviazione, ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni dell’Archivio federale.

Art. 2Principi

1

 I servizi di base dell’Archivio federale secondo l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza dell’8 settembre 1999 sull’archiviazione sono gratuiti, sempre che siano necessari a un’utilizzazione appropriata degli archivi.

2

 Le ulteriori prestazioni sottostanno all’obbligo di pagare un emolumento. Gli emolumenti sono calcolati secondo il principio della copertura dei costi e il principio dell’equivalenza, tenendo conto delle spese di materiale, delle spese dirette di personale e di altre spese.

3

 L’Archivio federale fornisce ulteriori prestazioni solo nella misura del possibile e se questo non pregiudica l’adempimento dei compiti principali.

Art. 3Riduzione o condono di emolumenti

L’Archivio federale può ridurre o condonare emolumenti se:

  1. a.

    la riscossione dell’emolumento costa più della prestazione;

  2. b.

    l’assoggettato è poco abbiente;

  3. c.

    la prestazione o l’utilizzazione commerciale risponde a un interesse pubblico, per esempio a scopi formativi.

Art. 4Supplementi

1

 Può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento di base se, su richiesta, la prestazione è stata fornita d’urgenza o fuori dell’orario di lavoro normale.

2

 Può essere riscosso un supplemento amministrativo fino al 20 per cento dell’emolumento di base se l’Archivio federale affida a terzi l’esecuzione della prestazione.

Art. 5Preventivo

Nel caso di prestazioni per cui l’emolumento supera verosimilmente i 200 franchi, l’Archivio federale informa previamente l’assoggettato dell’importo preventivato.

Art. 6Decisione sugli emolumenti

1

 L’Archivio federale fattura gli emolumenti dopo aver fornito la prestazione.

2

 L’assoggettato può chiedere all’Archivio federale una decisione sugli emolumenti entro 30 giorni dalla data della fatturazione.1

  1. Nuovo testo giusta il n. V 1 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 7Importo degli emolumenti

1

 L’importo degli emolumenti è indicato nell’allegato.

2

 Nel caso di archivi privati, possono essere applicate disposizioni e tariffe speciali secondo gli accordi con il depositario.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2008. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).