Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nel sistema automatizzato di gestione dei mandati (sistema) del Servizio linguistico del Dipartimento federale degli affari esteri (Servizio linguistico DFAE).

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 57hter della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:
La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nel sistema automatizzato di gestione dei mandati (sistema) del Servizio linguistico del Dipartimento federale degli affari esteri (Servizio linguistico DFAE).
Il sistema consente al Servizio linguistico DFAE:
il ricevimento e la consegna di mandati di clienti relativi a prestazioni linguistiche (art. 5 cpv. 1 lett. a) tramite il portale online;
la registrazione e la gestione di mandati;
l’attribuzione di mandati a traduttori interni ed esterni;
la gestione delle risorse;
l’elaborazione di statistiche e rapporti;
il controllo dei mandati;
la tracciabilità dell’assegnazione e del disbrigo dei mandati.
Il Servizio linguistico DFAE è responsabile del sistema.
Il sistema consiste in una banca dati con due portali online per l’accesso rispettivamente dall’interno del DFAE e dall’esterno del DFAE.
Il sistema contiene i dati delle persone seguenti:
collaboratori del DFAE che commissionano prestazioni linguistiche (clienti);
collaboratori del Servizio linguistico DFAE;
traduttori esterni che ricevono i mandati di traduzione.
I dati sono riportati nell’allegato.
Per i clienti e i collaboratori del Servizio linguistico DFAE, l’indirizzo di posta elettronica e i dati concernenti l’unità organizzativa provengono dall’archivio centralizzato delle identità gestito dall’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione conformemente all’articolo 13 capoversi 1 e 4 dell’ordinanza del 19 ottobre 20161 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione. Tali dati non possono essere modificati. I dati concernenti l’impiego dei collaboratori del Servizio linguistico DFAE sono registrati dal Servizio linguistico DFAE.
Per i traduttori esterni la registrazione dell’indirizzo di posta elettronica e dei dati concernenti l’impiego è effettuata dal Servizio linguistico DFAE.
Gli altri dati sono registrati autonomamente dalle persone interessate; le stesse possono trattarli in qualsiasi momento.
Gli altri diritti di trattamento sono riportati nell’allegato.
L’unità Informatica DFAE dispone dei diritti di trattamento necessari per l’adempimento dei propri compiti.
Tutti i diritti di trattamento sono esercitati mediante procedura di richiamo.
Nel sistema possono essere immessi tutti i documenti relativi ai mandati registrati.
Fatto salvo il capoverso 2, i dati sono distrutti dodici mesi dopo l’ultimo accesso.
I dati seguenti sono distrutti dieci anni dopo l’ultimo accesso:
cognome;
nome;
secondo nome;
indirizzo di posta elettronica (nome utente);
dati concernenti l’unità organizzativa;
ragione sociale.
L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica del sistema.
L’amministratore di sistema amministra il sistema operativo del computer, la banca dati e le applicazioni.
Il responsabile delle applicazioni funge da interfaccia tra l’amministratore di sistema e gli utenti. Fa parte del Servizio linguistico DFAE.
Il responsabile delle applicazioni concede i diritti di accesso individuali agli utenti del sistema.
Verifica almeno una volta all’anno se le condizioni per la concessione dei diritti di accesso continuano a essere adempiute.
Il Servizio linguistico DFAE provvede affinché il trattamento dei dati personali nel sistema sia conforme alle prescrizioni.
Esso garantisce che i dati siano esatti, completi e aggiornati.
Il Servizio linguistico DFAE emana un regolamento sul trattamento dei dati. Tale regolamento contiene le misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.
Gli accessi al sistema e il trattamento dei dati sono costantemente verbalizzati.
I verbali sono conservati al massimo per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2018.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).