Législation

Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 sul registro dei partiti

RS 161.15In vigoreStato 01.01.20037 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 76a capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP); visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2002, decreta:

Art. 1Registro dei partiti

1

 La Cancelleria federale tiene un registro dei partiti.

2

 Il registro può essere consultato via Internet o presso la sede della Cancelleria federale. La Cancelleria federale tiene a disposizione per consultazione anche i documenti di registrazione che le sono stati inoltrati in forma cartacea.

Art. 2Partiti politici

È considerata partito politico ai sensi dell’articolo 76a LDP l’associazione che, in virtù dei suoi statuti, persegue principalmente fini politici.

Art. 3Domanda di iscrizione nel registro dei partiti

1

 Il partito che intende farsi registrare inoltra alla Cancelleria federale, in forma elettronica o cartacea, il modulo di domanda secondo l’allegato e un esemplare degli statuti vigenti.

2

 La Cancelleria federale mette gratuitamente a disposizione il modulo in forma elettronica e cartacea.

Art. 4Modifiche

1

 Ogni partito registrato comunica senza indugio alla Cancelleria federale qualsiasi modifica dei suoi statuti, del suo nome e della sua sede nonché del nome e dell’indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale.

2

 La Cancelleria federale registra le modifiche entro 60 giorni.

3

 I partiti registrati che non adempiono all’obbligo di comunicare le eventuali modifiche entro il 1° maggio dell’anno delle elezioni perdono il diritto alle agevolazioni amministrative di cui all’articolo 24 capoversi 3 e 4 LDP.

Art. 5Radiazione dal registro

1

 La Cancelleria federale radia d’ufficio dal registro il partito che:

  1. a.

    cambia il proprio nome senza comunicarglielo;

  2. b.

    non dispone più della rappresentanza parlamentare minima di cui all’articolo 76a capoverso 1 LDP.

2

 Prima di procedere alla radiazione, la Cancelleria federale sente le persone preposte alla presidenza o alla gestione del partito a livello federale i cui nomi le sono stati comunicati conformemente alla presenta ordinanza.

Art. 6Diritto transitorio

In occasione dell’elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003, i partiti che soddisfano le esigenze legali e hanno presentato regolare domanda di registrazione alla Cancelleria federale entro il 1° marzo 2003 possono beneficiare delle agevolazioni amministrative di cui all’articolo 24 capoversi 3 e 4 LDP.

Art. 7Entrata in vigore

La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2003. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).