L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 76a capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP); visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2002, decreta:
Art. 1Registro dei partiti
1 La Cancelleria federale tiene un registro dei partiti.
2 Il registro può essere consultato via Internet o presso la sede della Cancelleria federale. La Cancelleria federale tiene a disposizione per consultazione anche i documenti di registrazione che le sono stati inoltrati in forma cartacea.
Art. 2Partiti politici
È considerata partito politico ai sensi dell’articolo 76a LDP l’associazione che, in virtù dei suoi statuti, persegue principalmente fini politici.
Art. 3Domanda di iscrizione nel registro dei partiti
1 Il partito che intende farsi registrare inoltra alla Cancelleria federale, in forma elettronica o cartacea, il modulo di domanda secondo l’allegato e un esemplare degli statuti vigenti.
2 La Cancelleria federale mette gratuitamente a disposizione il modulo in forma elettronica e cartacea.
1 Ogni partito registrato comunica senza indugio alla Cancelleria federale qualsiasi modifica dei suoi statuti, del suo nome e della sua sede nonché del nome e dell’indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale.
2 La Cancelleria federale registra le modifiche entro 60 giorni.
3 I partiti registrati che non adempiono all’obbligo di comunicare le eventuali modifiche entro il 1° maggio dell’anno delle elezioni perdono il diritto alle agevolazioni amministrative di cui all’articolo 24 capoversi 3 e 4 LDP.
Art. 5Radiazione dal registro
1 La Cancelleria federale radia d’ufficio dal registro il partito che:
- a.
cambia il proprio nome senza comunicarglielo;
- b.
non dispone più della rappresentanza parlamentare minima di cui all’articolo 76a capoverso 1 LDP.
2 Prima di procedere alla radiazione, la Cancelleria federale sente le persone preposte alla presidenza o alla gestione del partito a livello federale i cui nomi le sono stati comunicati conformemente alla presenta ordinanza.
Art. 6Diritto transitorio
In occasione dell’elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003, i partiti che soddisfano le esigenze legali e hanno presentato regolare domanda di registrazione alla Cancelleria federale entro il 1° marzo 2003 possono beneficiare delle agevolazioni amministrative di cui all’articolo 24 capoversi 3 e 4 LDP.
Art. 7Entrata in vigore
La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2003.