Législation

Ordinanza del 1° settembre 2021 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale

RS 161.13In vigoreStato 01.01.20223 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP); dopo omologazione del 1° settembre 2021 dei dati sulla popolazione residente ottenuti mediante le rilevazioni basate sui registri al 31 dicembre 2020, ordina:

Art. 1Ripartizione dei seggi

a

Conformemente all’articolo 17 LDP, la ripartizione dei seggi all’atto del rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 52 legislatura è stabilita come segue:

1. Zurigo

36

14. Sciaffusa

  2

2. Berna

24

15. Appenzello Esterno

  1

3. Lucerna

  9

16. Appenzello Interno

  1

4. Uri

  1

17. San Gallo

12

5. Svitto

  4

18. Grigioni

  5

6. Obvaldo

  1

19. Argovia

16

7. Nidvaldo

  1

20. Turgovia

  6

8. Glarona

  1

21. Ticino

  8

9. Zugo

  3

22. Vaud

19

10. Friburgo

  7

23. Vallese

  8

11. Soletta

  6

24. Neuchâtel

  4

12. Basilea Città

  4

25. Ginevra

12

13. Basilea Campagna

  7

26. Giura

  2

Art. 2Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2017 4259]

L’ordinanza del 30 agosto 2017 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale è abrogata alla fine della 51a legislatura (3 dicembre 2023).

Art. 3Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).