Législation

Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)

ODPRS 161.11In vigoreStato 01.07.202263 articoli

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  • RU 2022 335in vigore il 01.07.2022
    modificato: art. 8a, 8d, 27e, 27f, 27i, 27l, 27m · abrogato: art. 27c, 27kbis · introdotto: art. 27lbis, 27lter
  • RU 2019 1653in vigore il 01.07.2019
    modificato: art. 5
  • RU 2013 5365in vigore il 15.01.2014
    modificato: art. 27a, 27b, 27c, 27d, 27e, 27g, 27h, 27i, 27j, 27kbis, 27o, 27q · abrogato: art. 27ebis, 27k, 27n, 27nbis
  • RU 2010 275in vigore il 01.02.2010
    modificato: art. 25
  • RU 2009 241in vigore il 01.02.2009
    introdotto: art. 6a
  • RU 2007 4639in vigore il 01.01.2008
    abrogato: art. 27p

14 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Diritto di voto e espressione del voto1–2b
  2. Sezione 2: Votazioni3–6
  3. Sezione 3: Elezione del Consiglio nazionale6a–17
  4. Sezione 4: Referendum18–22
  5. Sezione 5: Iniziativa popolare23–26
  6. Sezione 6…27
  7. Sezione 6a: Prove del voto elettronico27a–27q
  8. Sezione 7: Disposizioni finali28–30

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP), ordina:

Sezione 1: Diritto di voto e espressione del voto

Art. 1Domicilio politico

Possono avere un domicilio politico che non corrisponde a quello del diritto civile, in particolare:

  1. a.

    i tutelati;

  2. b.

    i dimoranti infrasettimanali, segnatamente gli studenti;

  3. c.

    il coniuge che d’intesa con l’altro, su disposizione giudiziale o per esplicita autorizzazione legale, vive e intende permanere fuori della comunione dome­s­tica.

Art. 2Cambiamento del domicilio politico1

Chi cambia il domicilio politico nelle quattro settimane precedenti una votazione o un’elezione federale riceve al nuovo domicilio il materiale di voto per tale scrutinio solo se prova di non avere già esercitato il diritto di voto nel domicilio politico pre­cedente.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Art. 2aDate delle votazioni1

1

 Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:

  1. a.

    negli anni in cui la domenica di Pasqua cade in una data successiva al 10 aprile, la seconda domenica di febbraio; negli altri anni, la quartultima domenica prima di Pasqua;

  2. b.

    negli anni in cui la domenica di Pentecoste cade in una data successiva al 28 maggio, la terza domenica di maggio; negli altri anni, la terza domenica dopo Pentecoste;

  3. c.

    la domenica successiva al Digiuno federale;

  4. d.

    l’ultima domenica di novembre.

2

 Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consulta­zione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse.

3

 Per il mese di settembre dell’anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare.

4

 La Cancelleria federale rende note le date riservate per le votazioni al più tardi nel mese di giugno dell’anno precedente le stesse.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).

Art. 2bConsegna anticipata del materiale di voto1

I Cantoni provvedono affinché le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano far pervenire il materiale di voto agli Svizzeri all’estero e, su apposita richiesta, ad altri aventi diritto di voto che si trovano all’estero al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).

Sezione 2: Votazioni

Art. 3Preparazione

1

 La Cancelleria federale prende, conformemente alle prescrizioni legali, i provve­dimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

2

 Elabora, di concerto con il dipartimento competente, le spiegazioni destinate ai votanti e le sottopone, per decisione, al Consiglio federale.

Art. 4Processo verbale

1

 Il processo verbale dev’essere conforme allo schema di cui all’allegato 1a (caso normale) o 1b (iniziativa con controprogetto).

2

 I Cantoni possono ottenere i moduli al prezzo di costo dalla Cancelleria federale.

3

 La Cancelleria federale determina quando i processi verbali devono essere distrutti.

Art. 5Trasmissione e annuncio dei risultati provvisori della votazione1

1

 Il Governo cantonale incarica i servizi ufficiali competenti secondo il diritto cantonale di trasmettere immediatamente e nella forma adeguata i risultati della votazione al servizio centrale del Cantone.

2

 Il servizio centrale del Cantone trasmette immediatamente in forma elettronica il risultato provvisorio della votazione al servizio federale designato dal Consiglio federale.

3

 Il risultato provvisorio della votazione nei Comuni e nel Cantone trasmesso dal servizio centrale del Cantone comprende:

  1. a.

    il numero degli aventi diritto di voto;

  2. b.

    il numero dei sì e dei no e delle schede in bianco o nulle;

  3. c.

    nel caso d’iniziativa popolare con controprogetto, anche il numero dei voti iscritti per le tre domande nella finca «senza risposta» del processo verbale e quello dei voti ottenuti nella domanda risolutiva dall’iniziativa popolare e dal controprogetto.

4

 I risultati provvisori della votazione non possono essere resi pubblici prima delle ore 12:00 del giorno della votazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1653).

Art. 6Pubblicazione del risultato cantonale

Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale cantonale il con­tenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osservazione o deci­sione. Indica le possibilità di ricorso secondo l’articolo 77 della LDP.

Sezione 3: Elezione del Consiglio nazionale

Art. 6aRipartizione dei seggi del Consiglio nazionale1

RS 431.112.1

La ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale è stabilita in base alla loro quota sulla popolazione residente permanente in Svizzera ai sensi dell’arti­colo 19 lettera a dell’ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento.

  1. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 19 dic. 2008 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 241).

Art. 7Schede prestampate1

Sulle schede prestampate gli elettori devono poter disporre dello spazio sufficiente per procedere al panachage e al cumulo in modo ben leggibile.

  1. Originario art. 6a. Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).

Art. 7aUfficio elettorale del Cantone1

Il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie per l’organizzazione e l’ese­cuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa il servizio incaricato di diri­gere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell’elezione (Ufficio elettorale del Cantone).

  1. Originario art. 7.

Art. 8Moduli

1

 Il Governo cantonale disciplina la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartisce loro le necessarie istruzioni e trasmette loro i moduli per lo spoglio. Que­sti devono essere conformi ai moduli 1 a 5 dell’allegato 2.

2

 I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, dalla Can­celleria federale.

3

 Il Consiglio federale può autorizzare un Cantone, su domanda giustificata, a modificare i moduli. La domanda dev’essere presentata entro il 1° gennaio dell’anno dell’ele­zione. Le modificazioni autorizzate non devono più essere approvate.1

  1. Nuovo testo giusta il n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 8aTermine per la presentazione delle proposte1

1

 Ogni Cantone comunica alla Cancelleria federale, entro il 1° marzo dell’anno delle elezioni, il lunedì che ha designato come termine per la presentazione delle proposte di candidatura e se ha limitato a sette oppure a 14 giorni il termine per le modifiche.2

2

 I Cantoni che hanno diritto a un solo seggio al Consiglio nazionale e i cui ordi­na­menti non contemplano elezioni tacite non sono tenuti a effettuare alcuna comu­nica­zione.3

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Art. 8bContenuto e firma della proposta di candidatura1

1

 Le proposte di candidatura devono almeno contenere le indicazioni corrispondenti a quelle del modulo modello (allegato 3a).

2

 Firmando la proposta di candidatura (art. 24 cpv. 1 LDP), i candidati aventi domi­cilio politico nel circondario elettorale dichiarano di accettare la proposta (art. 22 cpv. 3 LDP).

3

 Il Cantone stralcia senza indugio da tutte le proposte il nome dell’elettore che ha firmato più di una proposta.2

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3200).

Art. 8cListe omonime1

1

 Un gruppo può inoltrare, sotto denominazione uguale, parecchie proposte che devono unicamente differenziarsi mediante un’aggiunta.

2

 Le liste di un medesimo gruppo possono formare sotto-congiunzioni soltanto quando l’aggiunta differenziatrice è intesa a specificare il sesso, l’età, l’appartenenza di un gruppo o la regione dei candidati.

3

 Per quanto l’aggiunta differenziatrice non fa riferimento a una delimitazione regio­nale delle liste, il gruppo designa una delle proposte come lista privilegiata. …2

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).
  2. Per. abrogato dal n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 8dAppuramento delle proposte1

1

 Gli uffici competenti dei Cantoni soggetti all’obbligo di comunicazione inviano alla Cancelleria federale un esemplare di ogni proposta, al più tardi il giorno succes­sivo al termine per la loro presentazione.2

2

 Nel caso di candidature plurime, la Cancelleria federale considera quella della prima proposta ricevuta. …3

3

 La Cancelleria federale notifica gli stralci al Cantone, per via elettronica, entro 72 ore dal recapito delle proposte.4

4

 Il Cantone trasmette alla Cancelleria federale una copia di ciascuna lista, entro 24 ore dalla scadenza del termine di appuramento. Specifica che la lista è ap­purata.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
  3. Per. abrogato dal n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 8eDichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste1

1

 Le dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste devono contenere almeno le indicazioni di cui nel modulo modello (allegato 3b).

2

 Per la validità di congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste è determinante il momento del recapito della pertinente dichiarazione presso l’ufficio cantonale compe­tente.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

Art. 9Trasmissione all’ufficio elettorale del Cantone

1

 Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all’ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell’elezione con i moduli complementari e le schede.

2

 Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell’ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.

Art. 10Ripartizione dei seggi

L’ufficio elettorale del Cantone determina immediatamente i risultati del circonda­rio elettorale e la ripartizione dei seggi.

Art. 11Riconteggio

Se vi è sospetto riguardo all’esattezza del risultato di un Comune, l’ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l’ufficio elet­torale del Comune.

Art. 12Compilazione dei risultati elettorali del Cantone

1

 L’ufficio elettorale del Cantone stende in doppio un processo verbale sui risultati dell’elezione. Questo dev’essere conforme, per tutti i circondari in cui l’elezione ha avuto luogo secondo il sistema proporzionale, al modulo 5 dell’allegato 2, quanto al contenuto e alla disposizione.

2

 Il processo verbale indica i nomi dei candidati eletti e non eletti di ogni lista di partito, nell’ordine dei suffragi ottenuti. I candidati sono designati con il nome, cognome, anno di nascita, luogo d’origine, domicilio e professione.

Art. 13Pubblicazione dei risultati

1

 Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale del cantone il contenuto del processo verbale dell’elezione, senza qualsiasi osservazione e deci­sione. Indica le possibilità di ricorso secondo l’articolo 77 della LDP.

2

 Esso informa per scritto gli eletti e il Consiglio federale sui risultati provvisori dell’elezione.

3

 Esso invia senza indugio alla Cancelleria federale una copia non firmata del pro­cesso verbale dell’elezione.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

Art. 14Trasmissione del processo verbale al Consiglio federale

1

 Decorso il termine di ricorso, il Governo cantonale trasmette al Consiglio federale il processo verbale dell’ufficio elettorale del Cantone, unitamente al Foglio ufficiale e a eventuali ricorsi corredati del suo parere.

2

 Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, esso trasmette all’Ufficio federale di statistica, i moduli 1 a 4 dell’allegato 2 e tutte le schede.1 Queste vanno im­ballate separatamente per Comune.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

Art. 15Dimissioni e subentro1

1

 La Segreteria generale dell’Assemblea federale informa i Governi cantonali delle dichiarazioni di dimissioni.

2

 Il Governo cantonale comunica senza indugio alla Cancelleria federale nonché alla Segreteria generale dell’Assemblea federale, all’attenzione del presidente del Consi­glio nazionale, i nomi dei subentranti dichiarati eletti e li pubblica nel Foglio uffi­ciale del Cantone.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Art. 16Elezione complementare1

Nel caso di elezioni complementari (art. 56 cpv. 1 della LDP), il Governo cantonale invita il rappresentante dei firmatari della lista a presentare entro trenta giorni una proposta di candidatura. A tal fine, gli consegna una copia della proposta di candi­datura iniziale con il nome e l’indirizzo di tutti i firmatari.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Art. 17Istruzioni completive1

Prima di ogni rinnovazione integrale, il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni completive, in particolare sulle comunicazioni, la disposizione, lo spoglio e il controllo delle schede, la compilazione dei moduli e la determinazione dei risul­tati per Comune.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Sezione 4: Referendum

Art. 18Modello

I modelli per le liste delle firme possono essere ottenuti gratuitamente, in ogni lin­gua ufficiale, dalla Cancelleria federale.

Art. 18aFirma per gli aventi diritto di voto incapaci di scrivere1

L’avente diritto di voto che firma una domanda di referendum in nome di un avente diritto di voto incapace di scrivere ne iscrive le generalità complete nella lista delle firme. Nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine/p.o.» e appone la propria firma.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Art. 19Attestazione del diritto di voto

1

 L’attestazione del diritto di voto è rilasciata se il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale nel giorno in cui la lista delle firme è presentata per l’attestazione.

2

 Il servizio, se nega l’attestazione, deve indicarne il motivo con una delle formule seguenti:

  1. a.

    illeggibile;

  2. b.

    non identificabile;

  3. c.

    ripetuta;

  4. d.

    di stessa mano;

  5. e.

    non manoscritta;

  6. f.

    non figura nel catalogo;

  7. g.

    manca la firma autografa;

  8. h.

    data di nascita errata.

3

 Il servizio indica su ogni lista o nell’attestazione collettiva il numero delle firme valide e di quelle non valide.

4

 …1

5

 La Cancelleria federale emana istruzioni sull’attestazione collettiva, giusta l’arti­­colo 62 capoverso 4 della LDP.

6

 Il servizio tutela la segretezza del voto.2

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1987, in vigore dal 15 set. 1987 (RU 1987 1126).

Art. 20Deposito

1

 Le liste delle firme sono depositate presso la Cancelleria federale, separate per Cantone.

2

 Se il termine per la raccolta delle firme scade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto, il referendum può essere ancora depositato durante le ore d’uf­ficio del giorno feriale seguente.

Art. 21Esame della riuscita

Per accertare la riuscita, la Cancelleria federale esamina segnatamente se le liste delle firme depositate soddisfano le esigenze legali e se il diritto di voto è stato atte­stato in buona e debita forma.

Art. 221

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Sezione 5: Iniziativa popolare

Art. 23Esame preliminare

1

 I promotori dell’iniziativa, se sottopongono a esame preliminare un testo redatto in più lingue ufficiali, devono indicare alla Cancelleria federale quale testo è determi­nante per eventuali adeguamenti.

2

 Se presentano il testo dell’iniziativa in un’unica lingua ufficiale, la Cancelleria federale provvede alla traduzione non appena i promotori l’hanno dichiarato defini­tivo.

3

 Tutti i promotori dell’iniziativa certificano con firma autografa alla Cancelleria federale la loro appartenenza al comitato d’iniziativa. I relativi moduli possono essere ottenuti gratuitamente presso la Cancelleria federale.1

3bis

 Se il progetto di lista delle firme contiene un numero di nomi superiore a quello dei membri che può comprendere il comitato, la Cancelleria federale stralcia gli ultimi nominativi.2

4

 La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione inerente all’esame preliminare, indicando anche il nome e l’indirizzo di tutti i promotori del­l’iniziativa. Se i promotori desiderano che l’iniziativa sia tradotta in lingua roman­cia, tale ver­sione è pubblicata nell’edizione tedesca del Foglio federale.3 4

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU 1982 1787).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
  3. Per. introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU 1982 1787).

Art. 241

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Art. 25Ritiro1

1

 Prima che il Consiglio federale stabilisca la votazione popolare, la Cancelleria federale invia al comitato d’iniziativa un modulo contenente un progetto di dichiarazione di ritiro e una colonna per le firme.2

1bis

 Il modulo corrisponde:

  1. a.

    all’allegato 4a, per il ritiro incondizionato nel caso in cui non sia stato adottato alcun controprogetto indiretto;

  2. b.

    all’allegato 4b, per il ritiro condizionato o incondizionato nel caso in cui sia stato adottato un controprogetto indiretto.3

1ter

 La Cancelleria federale invita il comitato d’iniziativa a decidere su un eventuale ritiro, impartendogli un termine di dieci giorni per raccogliere le firme necessarie dei suoi membri.4

1quater

 È nulla la dichiarazione di ritiro che pone altre condizioni oltre al ritiro a favore del controprogetto indiretto.5

2

 La dichiarazione di ritiro e le firme vanno trasmesse alla Cancelleria federale nel termine prescritto.

3

 Il ritiro è pubblicato nel Foglio federale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).
  5. Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).

Art. 26Disposizioni completive

La sezione 4 della presente ordinanza si applica per analogia all’iniziativa popolare.

Sezione 6 …

Art. 271

  1. Abrogato dal n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Sezione 6a: Prove del voto elettronico

Art. 27aAutorizzazione di principio del Consiglio federale1

1

 Le prove del voto elettronico nell’ambito di votazioni popolari federali necessitano dell’autorizzazione di principio del Consiglio federale.

2

 Se un Cantone chiede per la prima volta un’autorizzazione di principio, questa può essere accordata al massimo per cinque scrutini.

3

 Per una determinata durata massima, il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in scrutini federali a impiegare il voto elettronico nell’ambito di votazioni popolari federali limitandolo sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.

4

 Le prove del voto elettronico nell’ambito delle elezioni del Consiglio nazionale necessitano in ogni caso di una speciale autorizzazione di principio del Consiglio federale.

5

 Se il Consiglio federale ha accordato l’autorizzazione di principio, può essere derogato per quanto necessario alle disposizioni della legge concernenti il voto alle urne e il voto per corrispondenza.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27bCondizioni1

L’autorizzazione di principio è accordata se:

  1. a.

    il Cantone garantisce che le prove si svolgeranno conformemente alle disposizioni del diritto federale; in particolare deve prendere tutte le misure efficaci ed adeguate volte a garantire che:

    1. 1.

      possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto),

    2. 2.

      ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto),

    3. 3.

      terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell’espressione fedele e sicura della volontà popolare),

    4. 4.

      terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto),

    5. 5.

      possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme);

  2. b.

    la Cancelleria federale ha appurato che sono soddisfatte le condizioni per la concessione del nulla osta secondo l’articolo 27e capoverso 1bis.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27cDomanda1

1

 La domanda di rilascio dell’autorizzazione di principio deve contenere:

  1. a.

    l’assicurazione che la prova si svolgerà conformemente alle disposizioni del diritto federale e che sono state predisposte le misure finanziarie e organiz­zative necessarie per lo svolgimento delle prove;

  2. b.

    le disposizioni cantonali emanate a tal fine;

  3. c.

    l’indicazione del sistema di cui è previsto l’impiego e delle modalità d’eser­cizio;

  4. d.

    la percentuale massima dell’elettorato che sarà coinvolto nelle prove;

  5. e.

    se sono previste più prove, il numero di scrutini o la durata massima per cui è richiesta l’autorizzazione di principio.

2

 ...2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del 25 mag. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27dContenuto dell’autorizzazione di principio1

Il Consiglio federale stabilisce nell’autorizzazione di principio:

  1. a.

    per quali scrutini federali o per quale durata massima è ammesso il voto elettronico;

  2. b.

    in quale periodo è consentito il voto elettronico;

  3. c.

    il territorio e la percentuale dell’elettorato per i quali è ammesso il voto elettronico.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27eNulla osta della Cancelleria federale1

1

 Il Cantone cui è stata accordata l’autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico.2

1bis

 La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e in particolare i requisiti che il sistema di voto elettronico e il suo esercizio devono soddisfare.3

2

 Il nulla osta è concesso se le condizioni di cui al capoverso 1bis sono soddisfatte.4

3

 Se, esaminata una domanda, la Cancelleria federale giunge alla conclusione che le condizioni non sono soddisfatte, lo comunica al Cantone interessato motivando le proprie valutazioni.

4

 Se il Cantone interessato non condivide le valutazioni della Cancelleria federale, questa sottopone la domanda al Consiglio federale affinché decida.

5

 Il voto elettronico nell’ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27fLimiti1

1

 Il 30 per cento al massimo dell’elettorato cantonale è ammesso a votare per via elettronica. Non può tuttavia essere superato il limite del 10 per cento dell’elettorato svizzero.

2

 La Cancelleria federale verifica periodicamente se l’entità dei limiti di cui al capoverso 1 va adeguata in considerazione degli sviluppi intervenuti nell’ambito del voto elettronico.

3

 Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto né degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27gAventi diritto di voto con disabilità1

1

 La procedura di voto elettronico dev’essere concepita in modo tale da tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non pos­sono esprimere il proprio voto autonomamente.

2

 Nel definire i requisiti del voto elettronico la Cancelleria federale può autorizzare agevolazioni per questi aventi diritto di voto, sempreché la sicurezza non ne risulti sostanzialmente penalizzata.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27hProtezione dalle manipolazioni1

1

 I sistemi di voto elettronico devono essere concepiti e gestiti in modo tale da impe­dire qualsivoglia manipolazione della volontà dei votanti. Durante l’operazione di voto devono in particolare poter essere escluse sovrimpressioni manipolatrici di tipo sistematico nell’apparecchio utilizzato per votare.

2

 Il voto per rappresentanza è vietato.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27iVerificabilità e controllo della plausibilità del voto elettronico12

1

 I Cantoni provvedono affinché siano verificati la corretta elaborazione dei voti e la correttezza del risultato del voto elettronico.3

2

 I Cantoni controllano la plausibilità dei risultati del voto elettronico.4

3

 La Cancelleria federale disciplina la verificabilità e il controllo della plausibilità del voto.

4

 Se in sede di verifica o di controllo della plausibilità si rilevano irregolarità, deve essere possibile determinare il numero dei voti viziati o quantomeno stimare l’inci­denza di tali irregolarità sul risultato del voto.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27jAffidabilità del voto elettronico1

1

 I Cantoni devono prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi e concludersi correttamente.

2

 Devono garantire in particolare che nessun voto vada irrimediabilmente perso sino al momento dell’omologazione del risultato dello scrutinio.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27kbisImpiego di un sistema gestito da terzi1

1

 Un Cantone privo di un proprio sistema di voto elettronico può:

  1. a.

    consentire al proprio elettorato di partecipare per via elettronica alle votazioni e alle elezioni tramite un sistema gestito da un altro Cantone;

  2. b.

    far capo a un’impresa privata per lo svolgimento del voto elettronico.

2

 ...2

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2010 (RU 2010 275). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del 25 mag. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27lVerifica dei sistemi e delle modalità d’esercizio1

1

 Una verifica del sistema e delle modalità d’esercizio è necessaria:

  1. a.

    prima dell’impiego di un nuovo sistema;

  2. b.

    a ogni modifica sostanziale del sistema o delle modalità d’esercizio;

  3. c.

    a scadenze regolari.

2

 La verifica è eseguita da enti indipendenti. Questi verificano che:

  1. a.

    i requisiti della Cancelleria federale siano soddisfatti;

  2. b.

    le misure di sicurezza e il sistema di voto elettronico siano conformi allo stato della tecnica.

3

 La Cancelleria federale disciplina le scadenze e i dettagli della verifica e i requisiti posti agli enti indipendenti.

4

 Stabilisce per quali verifiche è competente la Cancelleria federale e per quali il Cantone.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27lbisPubblicità delle informazioni sul sistema e il suo esercizio1

1

 I Cantoni che svolgono prove rendono pubblici il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza del sistema di voto elettronico e i suoi principali processi operativi.

2

 Essi provvedono affinché le seguenti informazioni siano rese pubbliche:

  1. a.

    la documentazione concernente il sistema e il suo esercizio;

  2. b.

    il codice sorgente del software;

  3. c.

    la documentazione del processo di sviluppo;

  4. d.

    una prova che i programmi leggibili da una macchina siano stati elaborati a partire dal codice sorgente del software pubblicato.

3

 Sono fatte salve disposizioni del diritto in materia di trasparenza e di protezione dei dati.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27lterCoinvolgimento del pubblico1

1

 La Cancelleria federale e i Cantoni che svolgono prove provvedono a coinvolgere il pubblico e le cerchie di specialisti.

2

 In particolare i Cantoni definiscono incentivi per la partecipazione del pubblico e delle cerchie di specialisti al miglioramento di sistemi di voto elettronico.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27mInformazione degli aventi diritto di voto e pubblicazione dei risultati del voto elettronico1

1

 I Cantoni che svolgono prove informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull’organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità.

2

 Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità nello svolgimento di uno scrutinio con il voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto.

3

 In occasione di elezioni e votazioni federali i Cantoni pubblicano i risultati dei voti espressi per via elettronica. La pubblicazione avviene in modo tale che il segreto del voto sia tutelato.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27oRicorso a specialisti indipendenti e accompagnamento scientifico1

1

 La Cancelleria federale e i Cantoni ricorrono a specialisti indipendenti che li sostengono nell’adempimento delle loro attività, per quanto sia opportuno e contribuisca in particolare a rafforzare la fiducia nel voto elettronico e la sua sicurezza.

2

 La Cancelleria federale provvede a un accompagnamento scientifico relativo alle prove e può a tal fine:

  1. a

    commissionare lavori di ricerca, segnatamente nei settori delle scienze sociali e della tecnica;

  2. b.

    rilevare dati concernenti l’utilizzazione del voto elettronico o farli rilevare dai Cantoni.

3

 La Cancelleria federale provvede affinché siano analizzate le ripercussioni delle prove del voto elettronico, segnatamente sull’evoluzione della partecipazione al voto e sulle abitudini di voto.

4

 Dopo ogni prova, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici anonimi concernenti l’utilizzazione del voto elettronico. Se rileva ulteriori dati, informa la Cancelleria federale sulle risultanze di tali dati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27qFirma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali1

Il Consiglio federale può autorizzare prove di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono state prese tutte le misure effi­caci e adeguate volte a garantire il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme nonché a escludere il pericolo di abusi mirati o sistematici.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 28Approvazione delle disposizioni esecutive cantonali1

1

 Le disposizioni esecutive cantonali della legislazione federale soggette a referendum vengono inoltrate alla Cancelleria federale dopo una votazione popolare o dopo la scadenza del termine di referendum; quelle che non sono soggette a referendum, dopo la loro accettazione da parte dell’autorità cantonale competente.

2

 Nei casi non contenziosi esse sono approvate dalla Cancelleria federale.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997 (RU 1997 761). Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1269).

Art. 28aModificazione1

La mod. può essere consultata alla RU 1978 712.

…

  1. Originario art. 28.

Art. 29Abrogazione

Sono abrogati:

  1. 1.

    Il regolamento del 2 maggio 18791 per le domande di votazione popolare su le leggi e le risoluzioni federali e di revisione della Costituzione federale;

  2. 2.

    L’ordinanza d’esecuzione dell’8 luglio 19192 della legge federale circa l’ele­zione del Consiglio nazionale;

  3. 3.

    Il decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 19453 concernente la par­teci­pazione dei militari alle votazioni ed elezioni federali, cantonali e comu­nali.

  1. [CS 1 171]
  2. [CS 1 181; RU 1971 912; 1975 901, 1297]
  3. [CS 1 160; RU 1976 1809 art. 16]

Art. 30Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1978.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).