Législation

Ordinanza del DFGP del 4 dicembre 2018 sull'esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti

RS 142.311.23In vigoreStato 01.06.202633 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2026 200in vigore il 01.06.2026
    modificato: art. 4, 5, 6, 9, 24, 26, 27, 28, 29a · abrogato: art. 25, 29 · introdotto: art. 26a
  • RU 2022 852in vigore il 15.01.2023
    modificato: art. 16

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–14
  2. Sezione 2Centri della Confederazione15–17
  3. Sezione 3Alloggi presso gli aeroporti18–20
  4. Sezione 4Obblighi dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione21–23
  5. Sezione 5Misure disciplinari e procedure24–29
  6. Sezione 5aFermo di breve durata per scongiurare un pericolo immediato29a
  7. Sezione 6Disposizioni finali30–31

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 25e della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai centri della Confederazione di cui al capitolo 2, sezione 2a LAsi e agli alloggi presso gli aeroporti.

Art. 2Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione: le persone che, durante una procedura d’asilo pendente, durante una procedura per la concessione di una protezione provvisoria pendente o dopo una decisione di allontanamento passata in giudicato con termine di partenza, dimorano in un centro della Confederazione o in un alloggio all’aeroporto;

  2. b.

    famiglia: i coniugi, le famiglie monoparentali, e i loro figli minorenni; sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) n. 604/20131.

  1. Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

Art. 3Accesso ai centri della Confederazione e agli alloggi presso gli aeroporti

1

 I centri della Confederazione e gli alloggi presso gli aeroporti sono destinati all’alloggio di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione nonché all’espletamento di procedure di asilo e di allontanamento. Per principio non sono accessibili al pubblico.

2

 Hanno accesso ai centri della Confederazione e agli alloggi presso gli aeroporti:

  1. a.

    gli impiegati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e delle autorità cantonali competenti per l’esecuzione degli allontanamenti;

  2. b.

    i collaboratori di terzi cui la SEM ha demandato l’espletamento di determinati compiti presso i centri della Confederazione, in particolare nei settori dell’assistenza, della sicurezza, della tutela giurisdizionale e delle cure mediche di base;

  3. c.

    gli insegnanti e le autorità scolastiche e di vigilanza, per garantire l’istruzione scolastica di base;

  4. d.

    i collaboratori di autorità e organizzazioni che per l’esecuzione di compiti legali devono aver accesso ai centri della Confederazione e agli alloggi presso gli aeroporti;

  5. e.

    i rappresentanti legali incaricati dagli stessi richiedenti l’asilo e dalle stesse persone bisognose di protezione;

  6. f.

    le persone che prestano assistenza spirituale.

3

 Su richiesta la SEM può autorizzare ad altre persone l’accesso ai centri della Confederazione, in particolare a rappresentanti di istituzioni di soccorso. Negli alloggi presso gli aeroporti la SEM decide d’intesa con le autorità aeroportuali. Tiene conto degli interessi e della sfera privata dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione nonché dell’interesse pubblico a un esercizio ordinato.

Art. 4Perquisizione e messa al sicuro di oggetti1

1

 Se nel quadro di una perquisizione vengono messi al sicuro degli oggetti, la SEM o il personale di un fornitore di prestazioni incaricato dalla SEM addetto alla sicurezza rilascia una ricevuta all’interessato.

2

 Se la SEM o il personale di un fornitore di prestazioni incaricato dalla SEM addetto alla sicurezza effettua una perquisizione, per gli oggetti di seguito elencati vale quanto indicato qui appresso:

  1. a.

    la SEM mette agli atti i documenti di viaggio e di legittimazione messi al sicuro; mette parimenti agli atti i documenti e mezzi di prova rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti nel quadro della procedura di asilo o di allontanamento;

  2. b.

    le armi e gli accessori di armi sono immediatamente notificati e consegnati alla polizia;

  3. c.

    i valori patrimoniali secondo l’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19992 sull’asilo la cui origine non è chiara sono messi temporaneamente al sicuro.

3

 Il regolamento interno può contenere altre disposizioni, in particolare concernenti la conservazione di viveri o l’uso di apparecchi elettronici e la loro eventuale messa al sicuro temporanea in caso di disturbo dell’esercizio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 29 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 200).
  2. RS 142.312

Art. 5Alloggio e assistenza

1

 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono alloggiati in camere separate a seconda del sesso. Le famiglie sono alloggiate nella stessa camera.

2

 Le famiglie sono alloggiate in locali che consentono una buona convivenza e tengono conto, nella misura del possibile, del bisogno di sfera privata e sicurezza.1

3

 Contestualmente all’alloggio e all’assistenza occorre tenere conto delle particolari esigenze dei richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, delle persone bisognose di protezione minorenni non accompagnate e di altre persone vulnerabili. I minorenni non accompagnati devono essere alloggiati separatamente dagli adulti.

4

 Per le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato con termine di partenza che dimorano in centro della Confederazione, la SEM può prevedere, nel rispetto dei capoversi 1–3, in particolare un numero più elevato di persone nelle camere nonché un controllo rafforzato delle presenze.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 29 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 200).

Art. 6Requisiti per i fornitori di prestazioni di assistenza e sicurezza1

Gli standard qualitativi definiti dalla SEM per i settori dell’assistenza e della sicurezza fungono da base per i capitolati d’oneri dei terzi incaricati dalla SEM di svolgere determinati compiti per garantire l’esercizio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 29 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 200).

Art. 7Dialogo con attori della società civile

La SEM sostiene con misure organizzative il dialogo dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione con attori della società civile. Le misure che si ripercuotono sul Comune d’ubicazione di un centro della Confederazione sono discusse con tale Comune.

Art. 8Accesso all’assistenza sanitaria

L’accesso alle cure mediche di base e alle cure dentistiche urgenti è garantito.

Art. 9Accesso all’istruzione scolastica di base1

La SEM sostiene i Cantoni d’ubicazione nell’attuazione dell’istruzione scolastica di base per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione in età di scuola dell’obbligo. Può in particolare mettere a disposizione i locali necessari.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 29 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 200).

Art. 10Programmi d’occupazione

1

 I programmi d’occupazione strutturano la giornata e facilitano la convivenza nei centri della Confederazione.

2

 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che non soggiacciono all’obbligo di frequentare la scuola possono partecipare ai programmi d’occupazione.

3

 Non può essere fatto valere alcun diritto a partecipare ai programmi d’occupazione. Nelle zone di transito degli aeroporti non sono offerti programmi d’occupazione.

4

 I programmi d’occupazione devono rispondere a un interesse generale locale o regionale del Cantone o del Comune, oppure favorire una migliore convivenza con la popolazione residente. Non devono entrare in concorrenza con il settore privato.

5

 I richiedenti l’asilo o le persone bisognose di protezione possono beneficiare di un contributo di riconoscimento. Alle persone che dimorano in un centro speciale di cui all’articolo 24a LAsi, il contributo di riconoscimento è corrisposto sotto forma di prestazioni in natura.

6

 La partecipazione dei richiedenti l’asilo o delle persone bisognose di protezione a un programma d’occupazione non deve ostacolare l’espletamento delle fasi procedurali.

7

 La SEM può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione entro i limiti dell’importo annuo massimo previsto a tale scopo e fissato nel preventivo.

Art. 11Convenzione per un programma d’occupazione

1

 La SEM stipula con il Cantone d’ubicazione, il Comune d’ubicazione o un terzo incaricato una convenzione di prestazioni che disciplina in particolare:

  1. a.

    lo scopo concreto del programma d’occupazione e la sua durata;

  2. b.

    il contenuto delle prestazioni del Cantone d’ubicazione, del Comune d’ubicazione o del terzo incaricato e il finanziamento integrale o parziale da parte della Confederazione;

  3. c.

    il numero massimo di partecipanti;

  4. d.

    l’ammontare del contributo di riconoscimento, per giorno o ora e partecipante.

2

 La responsabilità per l’attuazione delle prestazioni convenute secondo il capoverso 1 incombe al fornitore di prestazioni che assicura l’assistenza nei centri. Opera sotto la vigilanza della SEM.

Art. 12Somma per piccole spese

Durante il soggiorno negli alloggi di cui all’articolo 1, eccettuati i centri speciali di cui all’articolo 24a LAsi, la SEM può versare ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione una somma per piccole spese. Non sussiste alcun diritto a una somma per piccole spese.

Art. 13Mezzi di comunicazione

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione hanno accesso a mezzi di comunicazione quali telefono e Internet. Il regolamento interno disciplina in particolare la durata e gli orari dell’utilizzo.

Art. 14Informazione concernente la consulenza o la rappresentanza legale

Le persone ospitate nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti hanno libero accesso a informazioni concernenti i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 102f capoverso 2 LAsi e ad altri documenti, in particolare liste di uffici di consulenza giuridica e patrocinatori con i loro indirizzi.

Sezione 2 Centri della Confederazione

Art. 15Prima accoglienza di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione

I centri della Confederazione nei quali sono espletate le procedure d’asilo, eccettuati i centri speciali di cui all’articolo 24a LAsi, sono aperti ininterrottamente per assicurare la prima accoglienza dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione.

Art. 16Diritto di visita nei centri della Confederazione

1

 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite previo consenso del personale. Condizione per il consenso è che il visitatore possa rendere verosimile l’esistenza di un legame con determinati richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione.

2

 L’orario delle visite è dalle 14.00 alle 20.00 di ogni giorno. La SEM può modificare per ragioni organizzative l’orario delle visite.

3

 I visitatori devono annunciarsi in portineria al momento dell’entrata e dell’uscita e presentare un documento di legittimazione. Il personale del fornitore di prestazioni incaricato dalla SEM addetto alla sicurezza può, con il loro consenso, perquisire i visitatori nonché gli oggetti che recano con sé alla ricerca di oggetti pericolosi e di alcool e mettere al sicuro questi ultimi fino alla partenza dei visitatori. In caso di diniego del consenso alla perquisizione, se non è possibile escludere una minaccia per la sicurezza e l’ordine viene vietato l’accesso all’edificio.1

3bis

 Gli stupefacenti e gli oggetti di cui all’articolo 4 capoverso 1bis lettera c sono immediatamente notificati e consegnati alla polizia. La perquisizione dei visitatori può essere effettuata soltanto da una persona dello stesso sesso.2

4

 I visitatori possono trattenersi unicamente nei locali previsti a tale scopo dal regolamento interno.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 6 dic. 2022, in vigore dal 15 gen. 2023 (RU 2022 852).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 6 dic. 2022, in vigore dal 15 gen. 2023 (RU 2022 852).

Art. 17Modalità d’uscita

1

 Dopo l’allestimento della scheda dattiloscopica e delle fotografie e se la loro presenza non è richiesta per altri motivi, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono lasciare i centri della Confederazione durante gli orari d’uscita.

2

 Gli orari d’uscita dei centri della Confederazione sono da lunedì a domenica dalle 09.00 alle17.00.

3

 Previa comunicazione al personale addetto all’assistenza, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono lasciare i centri della Confederazione da venerdì alle 09.00 fino a domenica alle 19.00. Questo vale anche per i giorni festivi riconosciuti a partire dalle 09.00 della vigilia. Sono eccettuati i centri speciali di cui all’articolo 24a LAsi.

4

 In casi individuali, se gravi motivi lo giustificano, la SEM può derogare agli orari d’uscita di cui ai capoversi 2 e 3 e autorizzare orari d’uscita più estesi.

5

 La SEM può convenire con i Comuni di ubicazione dei centri della Confederazione orari d’uscita più estesi.

Sezione 3 Alloggi presso gli aeroporti

Art. 18Prima accoglienza e assistenza di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione

1

 Gli alloggi presso gli aeroporti sono aperti ininterrottamente per assicurare la prima accoglienza dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione.

2

 Il personale addetto all’assistenza è presente tutti i giorni dalle 07.30 alle 19.30, sempre che vi siano richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione che dimorano nell’alloggio. All’infuori di questi orari è previsto un servizio di picchetto.

Art. 19Soggiorno nella zona di transito dell’aeroporto e passeggiata all’aperto

1

 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono muoversi liberamente entro gli spazi dell’aeroporto non accessibili al pubblico (zona di transito).

2

 Hanno diritto a una passeggiata quotidiana all’aperto.

Art. 20Diritto di visita all’aeroporto

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite all’aeroporto previo consenso della SEM. Condizione per il consenso è che il visitatore possa rendere verosimile l’esistenza di un legame con determinati richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione. La SEM decide d’intesa con le autorità aeroportuali. L’accesso alla zona di transito dell’aeroporto è retto dalle prescrizioni delle autorità aeroportuali competenti.

Sezione 4 Obblighi dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione

Art. 21Rispetto del regolamento interno

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto costituiscono una comunione domestica e soggiacciono al regolamento interno.

Art. 22Lavori domestici

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a collaborare ai lavori domestici sotto la direzione del personale addetto all’assistenza. Occorre considerare le circostanze individuali delle persone vulnerabili.

Art. 23Obbligo di presenza

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione devono trattenersi nell’alloggio nei giorni in cui devono tenersi a disposizione per:

  1. a.

    il trattamento della loro domanda d’asilo;

  2. b.

    il disbrigo di lavori domestici;

  3. c.

    il trasferimento in un altro alloggio;

  4. d.

    l’esecuzione dell’allontanamento;

  5. e.

    un appuntamento dal medico o dal dentista;

  6. f.

    un appuntamento con la consulenza giuridica, il rappresentante legale, la consulenza per il ritorno o un colloquio sulla partenza.

Sezione 5 Misure disciplinari e procedure

Art. 24Condizioni1

1

 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti possono essere sanzionati con misure disciplinari se:

  1. a.

    in violazione del regolamento interno:

    1. 1.

      portano con sé o conservano oggetti dichiarati proibiti come armi, stupefacenti, alcool o oggetti pericolosi,

    2. 2.

      non si attengono a un divieto di fumare,

    3. 3.

      registrano audio o video oppure scattano fotografie all’interno dell’alloggio,

    4. 4.

      disturbano il riposo notturno,

    5. 5.

      consumano pasti al di fuori dei locali designati a tale scopo,

    6. 6.

      disattendono istruzioni di comportamento emanate dal personale della SEM o dal fornitore di prestazioni di sicurezza o assistenza,

    7. 7.

      penetrano in aree dell’alloggio alle quali non sono autorizzati ad accedere,

    8. 8.

      senza giustificato motivo non rispettano gli orari di uscita di cui all’articolo 17 capoversi 2–5;

  2. b.

    violano gli obblighi di cui agli articoli 22 e 23; oppure

  3. c.

    minacciano la sicurezza e l’ordine nel centro della Confederazione o nell’alloggio presso l’aeroporto oppure la sicurezza e l’ordine pubblici nelle aree circostanti.

2

 La base per disporre una misura disciplinare è data da una comunicazione scritta di un collaboratore della SEM, del servizio di sicurezza o di assistenza oppure della competente autorità di polizia all’autorità disciplinare del centro della Confederazione o dell’alloggio presso l’aeroporto. La comunicazione deve contenere le generalità della persona in questione, una descrizione dei fatti contestati e la data in cui si sono verificati e una breve presa di posizione dell’interessato.

3

 Nel caso di richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione minorenni, la SEM può astenersi dal disporre misure disciplinari e adottare invece misure pedagogiche, se ciò consente di meglio garantire la loro protezione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 29 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 200).

Art. 251

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFGP del 29 apr. 2026, con effetto dal 1° giu. 2026 (RU 2026 200).

Art. 26Emanazione delle misure1

1

 L’autorità disciplinare notifica una misura disciplinare al richiedente l’asilo o alla persona bisognosa di protezione tramite un apposito modulo. Esso contiene i dati dell’interessato, i fatti, le misure disposte, una motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici.

2

 Può essere consegnato all’interessato da dipendenti del servizio di sicurezza o di assistenza. L’interessato conferma la ricevuta del modulo apponendo la propria firma.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 29 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 200).

Art. 26aInformazione alla rappresentanza legale1

Se il richiedente l’asilo o la persona bisognosa di protezione dispone di una rappresentanza legale o di una persona di fiducia, la SEM informa la rappresentanza legale o la persona di fiducia in merito alla disposizione di una misura disciplinare secondo l’articolo 25a capoverso 3 lettere d ed e LAsi. L’informazione avviene tramite copia del modulo di cui all’articolo 26 capoverso 1 o della decisione incidentale di cui all’articolo 25a capoverso 6 LAsi.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 29 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 200).

Art. 27Autorità disciplinare1

L’autorità disciplinare è la divisione competente per la regione secondo l’articolo 1b dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19992 sull’asilo. Può delegare la competenza di emanare misure disciplinari alle direzioni delle sue sezioni.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 29 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 200).
  2. RS 142.311

Art. 28Ricorso1

Le misure disciplinari secondo l’articolo 25a capoverso 3 lettere a–d LA possono essere contestate mediante ricorso disciplinare alla direzione dello Stato maggiore Centri federali d’asilo della SEM.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 29 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 200).

Art. 291

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFGP del 29 apr. 2026, con effetto dal 1° giu. 2026 (RU 2026 200).

Sezione 5a Fermo di breve durata per scongiurare un pericolo immediato

Art. 29a1

I locali di sicurezza destinati ai fermi di breve durata nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti devono essere allestiti in modo da garantire l’integrità fisica e psichica degli interessati. Nello specifico, devono essere dotati di:

  1. a.

    ventilazione naturale o artificiale, illuminazione adeguata e posti a sedere o sdraiati;

  2. b.

    un sistema di chiamata di emergenza per la persona trattenuta.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 29 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 200).

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 31Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.06.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).