L’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera, in appresso denominati «gli Stati AELS», la Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica Araba d’Egitto, lo Stato di Israele, il Regno hashemita di Giordania, la Repubblica del Libano, il Regno del Marocco, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, la Repubblica araba siriana, la Repubblica Tunisina, la Repubblica di Turchia, in appresso denominati «i partecipanti al processo di Barcellona», la Repubblica di Albania, la Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro, la Repubblica di Serbia, nonché il Kosovo (ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite), in appresso denominati «i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea», il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Færøer, in appresso denominate «le Isole Færøer», in appresso denominate insieme le «Parti contraenti», considerando il sistema paneuromediterraneo di cumulo dell’origine, che è costituito da una rete di accordi di libero scambio e che stabilisce norme di origine identiche che consentono di applicare il cumulo diagonale, considerando la possibilità di un ampliamento futuro della zona geografica di cumulo diagonale ai Paesi e territori limitrofi, considerando le difficoltà nella gestione dell’attuale rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra i Paesi o i territori della zona paneuromediterranea, è auspicabile che i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine siano trasposti in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti o in altri accordi bilaterali pertinenti, considerando che qualsiasi modifica di un protocollo sulle norme di origine esistente tra due Paesi partner della zona paneuromediterranea comporta un’identica modifica di tutti i protocolli applicabili nella zona, considerando che le norme di origine dovranno essere modificate per meglio rispondere alla realtà economica, considerando l’idea di basare il cumulo dell’origine su uno strumento giuridico unico che assumerebbe la forma di una convenzione regionale relativa alle norme di origine preferenziali, cui gli accordi di libero scambio individuali vigenti tra i Paesi della zona farebbero riferimento, considerando che la convenzione regionale di seguito esposta non comporta nel complesso una situazione meno favorevole rispetto a quella che esisteva nella precedente relazione di libero scambio tra i partner che applicano il cumulo paneuropeo o paneuromediterraneo, considerando che l’idea di una convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali per la zona paneuromediterranea ha ricevuto il sostegno dei ministri euromediterranei del commercio durante il loro incontro a Lisbona il 21 ottobre 2007, considerando che uno degli obiettivi principali alla base della stipula di una convenzione regionale unica è orientarsi verso l’applicazione di norme di origine identiche ai fini del cumulo dell’origine per le merci scambiate fra tutte le Parti contraenti, hanno deciso di stipulare la seguente Convenzione:
Parte I Disposizioni generali
1.La presente convenzione stabilisce disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le Parti contraenti.
2.La nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa corrispondenti figurano nelle appendici della presente convenzione.
L’appendice I reca norme generali relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
L’appendice II reca disposizioni particolari concordate anteriormente al 1° gennaio 2019 e applicabili tra determinate Parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I.
Le disposizioni particolari applicabili tra determinate Parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I convenute prima del 1° gennaio 2019, ma non incluse nell’appendice II, restano valide.
3.Per le deroghe convenute dopo il 1° gennaio 2019:
- a)
le Parti contraenti possono applicare nei loro scambi bilaterali disposizioni particolari che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I, purché tali disposizioni particolari siano conformi all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994 (GATT2);
- b)
le Parti contraenti forniscono al presidente del comitato misto una versione in inglese o in francese del pertinente accordo concluso tra le Parti contraenti che contenga le disposizioni di cui alla lettera a) e una lettera di accompagnamento in inglese o in francese che indichi le disposizioni di tale convenzione cui tale pertinente accordo deroga;
- c)
le disposizioni particolari di cui alla lettera a) non entrano in vigore prima della fine del mese di calendario successivo a quello in cui le Parti contraenti hanno comunicato al presidente del comitato misto le informazioni di cui alla lettera b);
- d)
il presidente del comitato misto notifica le informazioni di cui alla lettera b) a tutte le altre Parti contraenti e informa di tale notifica le Parti contraenti di cui alla lettera b).
4.Sono Parti contraenti della presente convenzione:
- –
- –
gli Stati AELS elencati nel preambolo;
- –
il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Faerøer;
- –
i partecipanti al processo di Barcellona elencati nel preambolo;
- –
i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea elencati nel preambolo, fatta eccezione per la Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all’Unione europea;
- –
la Repubblica di Moldova;
- –
- –
5.Una parte terza che diventa Parte contraente in conformità dell’articolo 5 è automaticamente aggiunta all’elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della Dec. n. 1/2023 del Comitato misto del 7 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 283).
- RS 0.632.20 all. 1.A.1
Ai fini della presente Convenzione:
- 1)
per ‹Parte contraente› si intendono le Parti contraenti elencate all’articolo 1, paragrafo 4;
- 2)
per «terzi» si intende qualsiasi Paese o territorio limitrofo che non è una Parte contraente;
- 3)
per «accordo pertinente» si intende un accordo di libero scambio fra due o più Parti contraenti che fa riferimento alla presente Convenzione.
Parte II Il comitato misto
1.È istituito un comitato misto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti.
2.Il comitato misto decide all’unanimità, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 4.
3.Il comitato misto si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all’anno. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.
4.Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, fra l’altro, disposizioni riguardanti l’organizzazione delle riunioni nonché la nomina e la durata in carica del presidente.
5.Il comitato misto può decidere di istituire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che possa assisterlo nell’esercizio delle sue funzioni.
1.Il comitato misto ha la responsabilità di gestire la presente Convenzione e di garantirne la corretta attuazione. A tal fine è periodicamente informato dalle Parti contraenti in merito alle loro esperienze nell’applicazione della presente Convenzione. Il comitato misto formula raccomandazioni e, nei casi previsti dal paragrafo 3, adotta decisioni.
2.In particolare, il comitato misto formula raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a:
- a)
note esplicative e orientamenti per l’applicazione uniforme della presente Convenzione;
- b)
ogni altra misura utile alla sua applicazione.
3.Il comitato misto adotta mediante decisione:
- a)
modifiche della presente convenzione;
- b)
inviti a terzi ad aderire alla presente Convenzione in conformità all’articolo 5;
- c)
le misure transitorie necessarie in caso di adesione di nuove Parti contraenti.
Le decisioni di cui al presente paragrafo sono applicate dalle Parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.
4.Se il rappresentante di una Parte contraente nel comitato misto accetta una decisione con riserva dell’osservanza delle proprie norme costituzionali, la decisione entra in vigore, se essa non precisa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dello scioglimento della riserva.
Parte III Adesione di terzi
1.I terzi possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione purché tra il Paese o il territorio candidato e almeno una delle Parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
2.La parte terza presenta al depositario una domanda scritta di adesione.
3.Il depositario presenta la domanda al comitato misto per esame.
4.La decisione del comitato misto con cui si invitano terzi ad aderire alla presente Convenzione, dev’essere inviata al depositario, che, entro due mesi, la trasmette, insieme al testo della Convenzione in vigore a tale data, alla parte terza che ha presentato la domanda. Una sola Parte contraente non può opporsi a tale decisione.
5.La parte terza invitata a diventare Parte contraente della presente Convenzione deposita a tal fine uno strumento di adesione presso il depositario. Allo strumento è acclusa una traduzione della Convenzione nella o nelle lingue ufficiali della parte terza che aderisce.
6.L’adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
7.Il depositario notifica a tutte le Parti contraenti la data di deposito dello strumento di adesione e la data in cui l’adesione ha effetto.
8.Anche le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, adottate nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo e la data in cui l’adesione ha effetto sono comunicate tramite il depositario alla parte terza che aderisce.
Una dichiarazione di accettazione di tali atti è inserita nello strumento di adesione o in uno strumento separato depositato presso il depositario entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non sia presentata entro tale termine, l’adesione è considerata non valida.
9.A decorrere dalla data della decisione del comitato misto di cui al paragrafo 4, la parte terza interessata può essere rappresentata da osservatori nel comitato misto, nei sottocomitati e nei gruppi di lavoro.1
- Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della Dec. n. 1/2023 del Comitato misto del 7 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 283).
Parte IV Disposizioni varie e disposizioni finali
Ciascuna Parte contraente adotta misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della presente Convenzione, tenendo conto della necessità di pervenire a soluzioni reciprocamente soddisfacenti dei problemi che potranno derivare dalla sua applicazione.
Le Parti contraenti si tengono reciprocamente informate, tramite il depositario, delle misure che esse adottano per l’attuazione della presente Convenzione.
Le appendici della presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa.
Ogni Parte contraente può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi comunicato al depositario, che provvede a informarne tutte le altre Parti contraenti.
1.La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2011 per le Parti contraenti che, a tale data, hanno depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario, a condizione che almeno due Parti contraenti abbiano depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario entro il 31 dicembre 2010.
2.Se la presente Convenzione non entra in vigore il 1º gennaio 2011, essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di accettazione da parte di almeno due Parti contraenti.
3.Per quanto riguarda qualsiasi altra Parte contraente diversa da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del proprio strumento di accettazione.
4.Il depositario notifica alle Parti contraenti la data del deposito dello strumento di accettazione di ciascuna Parte contraente e la data di entrata in vigore della presente Convenzione mediante pubblicazione di tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).
Il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario della presente Convenzione.
Allegati
- Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa
- Note introduttive all’elenco dell’allegato II
- Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
- Testo della dichiarazione di origine
- Modelli del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione EUR.1
- Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla
- Dichiarazione del fornitore
- Dichiarazione a lungo termine del fornitore
- Elenco delle Parti contraenti che hanno deciso di estendere l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, all’importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato
- Disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell’appendice I
- Scambi commerciali tra l’Unione europea e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
- Scambi commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare
- Scambi commerciali tra l’Unione europea e il Regno del Marocco
- Scambi commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina
- Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
- Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e il Regno del Marocco
- Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica Tunisina
- Scambi commerciali tra gli Stati AELS e la Repubblica tunisina
- Scambi commerciali nell’ambito dell’accordo di libero scambio tra i paesi arabi del Mediterraneo (Accordo di Agadir)
- Scambi commerciali disciplinati dall’Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
- Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
- Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.