La Confederazione Svizzera («Svizzera») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»), congiuntamente denominati «Parti»; in considerazione del fatto che gli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea non saranno più validi per il Regno Unito da quando questo cesserà di essere uno Stato membro dell’Unione europea o al termine di un qualsiasi periodo transitorio o attuativo, nel corso del quale i diritti e gli obblighi posti in essere da tali accordi continueranno ad applicarsi al Regno Unito; nell’ottica di garantire la continuità dei diritti e degli obblighi vigenti tra loro come posti in essere dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1Inserimento degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea
1.Le disposizioni dei seguenti accordi («accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea»), in vigore immediatamente prima che cessino di essere applicabili al Regno Unito, sono incorporate nel presente Accordo e ne diventano parte integrante trovando applicazione, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento:
- (a)
Accordo in forma di scambi di lettere del 22 luglio 19721 tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera su taluni prodotti dell’agricoltura e della pesca, come successivamente modificato dagli ulteriori accordi del 5 febbraio 19812, 14 luglio 19863 e 18 gennaio 1996 («Scambi di lettere sull’agricoltura e la pesca»);
- (b)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, conchiuso a Bruxelles il 22 luglio 19724 («Accordo di libero scambio»);
- (c)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 19995 («Accordo sugli appalti pubblici»);
- (d)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 19996 («Accordo sul reciproco riconoscimento»);
- (e)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 19997 («Accordo agricolo»);
- (f)
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e ciascuno dei Paesi dell’EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell’immissione sul territorio doganale della comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco), concluso a Bruxelles il 14 dicembre 20008 («SPG-scambio di lettere»);
- (g)
Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 20049 («Accordo antifrode»); e
- (h)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza, concluso a Bruxelles il 25 giugno 200910 («Accordo sulla sicurezza doganale»).
2.Le seguenti disposizioni non si applicano salvo diversa decisione del rispettivo comitato misto ai sensi del paragrafo 3:
- (a)
allegati 4–6, 9 e 11 dell’Accordo agricolo incorporato;
- (b)
capitoli 1–11, 13 e 16–20 dell’allegato 1 all’Accordo sul reciproco riconoscimento incorporato; e
- (c)
Accordo sulla sicurezza doganale incorporato.
3.All’entrata in vigore del presente Accordo le Parti esaminano, in seno al comitato misto competente, la materia di cui alle disposizioni del paragrafo 2 e, a fronte degli sviluppi relativi agli accordi tra ciascuna Parte e le Parti terze, valutano il grado di divergenza o conformità tra le proprie legislazioni nazionali nei settori coperti da tale materia allo scopo di garantire la massima continuità degli accordi commerciali tra le Parti. Il comitato misto competente può decidere di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 2, mutatis mutandis, con o senza ulteriori modifiche, oppure di sostituirle.
- RS 0.632.401
- RS 0.632.290.15
- RS 0.632.401.813
- RS 0.632.401. A scanso di equivoci, il Prot. aggiuntivo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale è parte integrante dell’Acc. di libero scambio.
- RS 0.172.052.68
- RS 0.946.526.81
- RS 0.916.026.81
- RS 0.632.401.021
- RS 0.351.926.81
- RS 0.631.242.05
Art. 2Definizioni e interpretazioni
1.Nel presente Strumento per:
- (a)
«mutatis mutandis» s’intende le modifiche tecniche necessarie all’applicazione degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea come se fossero stati conclusi tra le Parti, tenendo in considerazione l’oggetto e il fine del presente Accordo;
- (b)
«accordi incorporati» s’intendono le disposizioni degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea come inserite nel presente Strumento e da esso modificate;
- (c)
«presente Strumento» s’intende i presenti articoli 1–9 e le disposizioni di cui agli allegati che modificano gli accordi incorporati; e
- (d)
«presente Accordo» s’intende il presente Strumento e gli accordi incorporati.
2.In un accordo incorporato per «presente Accordo» s’intende l’accordo incorporato.
Il principale obiettivo del presente Accordo è di preservare le relazioni commerciali attualmente in essere tra le Parti conformemente agli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea e di mettere a disposizione una piattaforma per l’ulteriore liberalizzazione degli scambi e l’ulteriore sviluppo di tali relazioni commerciali.
Art. 4Applicazione territoriale
Le disposizioni del presente Accordo si applicano alla Svizzera, da una parte, e al Regno Unito e ai seguenti territori per le cui relazioni con l’estero quest’ultimo è responsabile, dall’altra, nella misura e alle condizioni previste dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea in vigore immediatamente prima che abbiano cessato di essere applicabili al Regno Unito:
- (a)
- (b)
Isole del Canale e Isola di Man; e
- (c)
Area delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia a Cipro1.
- Tenuto conto delle disposizioni menzionate nello Scambio di lettere dell’8 lug. 2019, annesso a questo Acc., il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera non applicano l’Accordo alle Aree delle Basi Sovrane.
Art. 5Mantenimento dei termini
1.Salvo altrimenti disposto dal presente Strumento:
- (a)
la parte rimanente di un termine previsto dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea non ancora scaduto deve essere incorporata nel presente Accordo; e
- (b)
se un termine previsto dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea è scaduto, le Parti continuano ad applicare i diritti e gli obblighi che ne derivano.
2.In deroga al paragrafo 1, rimane impregiudicato ogni riferimento a un termine di cui agli accordi incorporati, in relazione a una procedura o ad altra materia amministrativa come un riesame, una procedura del Comitato misto o una notifica.
Art. 6Comitati misti
1.Un comitato misto istituito dalle Parti nell’ambito di un accordo incorporato deve, in particolare, garantire il corretto funzionamento dell’accordo incorporato al cessare dell’applicabilità al Regno Unito degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea.
2.Il comitato misto istituito dalle Parti nell’ambito dell’Accordo di libero scambio incorporato, oltre alla sua funzione di cui al paragrafo 1, deve garantire il corretto funzionamento del presente Strumento.
3.A scanso di equivoci qualsiasi decisione adottata da un comitato misto istituito nell’ambito di un accordo commerciale tra Svizzera e Unione europea e in vigore immediatamente prima della cessazione della sua applicabilità al Regno unito, nella misura in cui concerna le Parti del presente Accordo, deve essere considerata come adottata, mutatis mutandis, dal comitato misto istituito dal rispettivo accordo incorporato.
1.Le Parti possono concordare per scritto di modificare il presente Accordo. Eventuali emendamenti ai sensi del presente articolo entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica delle Parti dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne o a un’altra data concordata dalle Parti.
2.In deroga al paragrafo 1, un comitato misto istituito conformemente a un accordo incorporato può decidere di modificare un allegato, un’appendice, un protocollo o una nota di quell’accordo incorporato, fatte salve le pertinenti disposizioni dell’accordo incorporato in questione.
Al fine di mantenere e sviluppare le strette relazioni commerciali ed economiche esistenti, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo le Parti devono condurre consultazioni esplorative allo scopo di sostituire, modernizzare o sviluppare il presente Accordo. Le Parti possono tenere in considerazione:
- (a)
sviluppi nelle relazioni tra le Parti nonché tra ciascuna delle Parti e Parti terze;
- (b)
sviluppi all’interno di forum internazionali, in particolare dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC); e
- (c)
ulteriori settori, come quello dell’agevolazione degli scambi, del commercio di servizi, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, del lavoro, dell’ambiente, delle misure di difesa commerciale e della composizione delle controversie.
Art. 9Entrata in vigore, applicazione provvisoria e cessazione
1.Fatti salvi i casi in cui prevedono eventuali termini di preavviso che precedono la denuncia o la cessazione, le disposizioni degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea che consentono l’autenticazione dei testi, l’entrata in vigore, l’applicazione provvisoria, la durata, la denuncia o la cessazione non sono incorporate nel presente Accordo.
2.Il presente Accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure nazionali.
3.Il presente Accordo entra in vigore alla cessazione dell’applicabilità al Regno Unito degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea, a condizione che entro quella data le Parti abbiano notificato reciprocamente che hanno espletato le rispettive procedure nazionali. Diversamente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica delle Parti dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali.
4.Fino all’entrata in vigore del presente Accordo le Parti applicano, conformemente alle rispettive condizioni e procedure interne, il presente Accordo in via provvisoria a partire dalla cessazione dell’applicabilità al Regno Unito degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea. Ciascuna Parte può porre fine all’applicazione provvisoria del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica. Durante l’applicazione provvisoria del presente Accordo l’espressione «entrata in vigore del presente Accordo» si intende riferita alla data a partire dalla quale l’applicazione provvisoria ha effetto.
5.Ciascuna Parte può porre fine al presente Accordo o a qualsiasi accordo incorporato mediante notifica scritta all’altra Parte della propria intenzione. Il presente Accordo o l’accordo incorporato al quale la Parte intende porre fine cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la ricezione della notifica, salvo altrimenti disposto dall’accordo cui si intende porre fine.
Allegati
- Modifiche all’Accordo di libero scambio
- Protocollo n. 3
- Note introduttive all’elenco dell’allegato II
- Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
- Testo della dichiarazione di origine
- Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1
- Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla
- Dichiarazione del fornitore
- Dichiarazione a lungo termine del fornitore
- Elenco dei Paesi
- Modifiche all’accordo sugli appalti pubblici
- Norme transitorie
- Modifiche all’accordo sul reciproco riconoscimento
- Modifiche all’Accordo agricolo
- Concessioni della Svizzera
- Concessioni del Regno Unito
- Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
- Prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dal Regno Unito di cui all’articolo 1 lettera a
- Prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Svizzera di cui all’articolo 1 lettera b
- Enti di controllo del Regno Unito
- Legislazione rilevante sull’agricoltura biologica
- Modifiche allo Scambio di lettere relativo al Sistema generalizzato di preferenze
- Modifiche all’Accordo antifrode
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.