La Confederazione Svizzera («Svizzera») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»), congiuntamente denominati «Parti»; riconoscendo che l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone («ALC») cessa di essere applicabile alla Svizzera e al Regno Unito a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea; desiderando mantenere, nella misura del possibile, i diritti e gli obblighi vigenti tra di esse per quanto riguarda la circolazione di persone fisiche ai fini della prestazione di un servizio; desiderando facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali in aggiunta alle norme esistenti; riaffermando l’intento comune di continuare a lavorare sullo sviluppo del riconoscimento delle qualifiche professionali in vista di un futuro accordo o intesa globale nonché il loro impegno a perseguire questo intento nell’ambito dell’attuale gruppo di lavoro sul riconoscimento delle qualifiche professionali; riaffermando i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («Accordo OMC»), dall’Accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»), dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone, fatto a Berna il 25 febbraio 2019 («Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini»), e dall’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatto a Berna l’11 febbraio 2019 («Accordo commerciale»); e riaffermando gli obblighi delle Parti, statuiti all’articolo 8 dell’Accordo commerciale, di avviare colloqui esplorativi allo scopo di sostituire, modernizzare o sviluppare l’Accordo commerciale, prendendo in considerazione, tra l’altro, settori supplementari come quello degli scambi di servizi, hanno convenuto, nell’intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il seguente Accordo («presente Accordo»):
Capitolo 1 Disposizioni Generali
1.L’obiettivo del presente Accordo è di mitigare per un periodo di tempo limitato l’impatto sulle imprese e sui professionisti della Svizzera e del Regno Unito, relativamente alla circolazione delle persone fisiche in qualità di prestatori di servizi, dopo che l’ALC non sarà più applicabile tra le Parti.
2.Il presente Accordo ha inoltre l’obiettivo di:
- (a)
confermare l’intenzione delle Parti di fornire maggiore certezza e chiarezza ai professionisti qualificati contemplati dal presente Accordo; e
- (b)
confermare l’impegno delle Parti a proseguire i lavori congiunti per un accordo o un’intesa globale sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Art. 2Campo di applicazione territoriale
Le disposizioni del presente Accordo si applicano, da una parte, al Regno Unito e a Gibilterra e, dall’altra, alla Svizzera.
Art. 3Rapporto con altri accordi internazionali
1.Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC e dagli altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo, dall’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e dall’Accordo commerciale e da ogni altro accordo internazionale rilevante di cui sono firmatarie.
2.Il presente Accordo è concluso al fine di integrare i diritti e gli obblighi delle Parti relativamente alle persone fisiche che prestano servizi secondo l’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e non fa riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 23 dell’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.
Art. 4Adempimento degli obblighi
1.Ciascuna Parte adotta le misure generali o specifiche necessarie per adempiere i suoi obblighi derivanti dal presente Accordo.
2.Ciascuna Parte provvede affinché i suoi governi e autorità centrali, regionali e locali nonché gli organismi non governativi, nell’esercizio dei poteri loro delegati da governi e autorità centrali, regionali e locali, garantiscano il rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo.
1.Ciascuna Parte pubblica o rende altrimenti accessibili al pubblico le proprie leggi, regolamentazioni, decisioni giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.
2.Ciascuna Parte risponde prontamente a domande specifiche dell’altra Parte e, su richiesta, le Parti si scambiano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.
3.Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l’applicazione della legge, essere contraria all’interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.
4.In caso di incongruenza tra il presente articolo e l’articolo 11, quest’ultimo prevale limitatamente all’incongruenza.
Art. 6Consultazioni
1.Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e compiono ogni tentativo, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata.
2.Una Parte può richiedere per scritto consultazioni con l’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La richiesta deve specificare i motivi della domanda, compresa l’identificazione della misura in questione e l’indicazione della base giuridica su cui si fonda il reclamo. La Parte alla quale viene presentata la richiesta risponde entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento.
3.Nel corso delle consultazioni, ciascuna Parte:
- (a)
fornisce informazioni fattuali sufficienti per consentire di esaminare in modo completo in che misura la questione oggetto delle consultazioni possa pregiudicare il funzionamento e l’applicazione del presente Accordo;
- (b)
tratta le informazioni confidenziali o esclusive scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo della Parte che le fornisce; e
- (c)
provvede a garantire la partecipazione dei collaboratori delle sue autorità governative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione responsabili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.
4.Ogni Parte può richiedere che l’altra Parte metta a disposizione i collaboratori delle sue autorità governative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione responsabili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.
5.Le consultazioni possono avvenire di persona o tramite qualsiasi altro mezzo tecnologico di cui le Parti dispongono. Se le consultazioni avvengono di persona, si svolgono nella capitale della Parte chiamata a rispondere, salvo diversamente convenuto dalle Parti.
6.Le consultazioni e in particolare le posizioni assunte dalle Parti durante le consultazioni rimangono confidenziali.
7.Le Parti sono vincolate dai termini di qualsiasi accordo che raggiungono per risolvere il reclamo conformemente al presente articolo. Ogni Parte adotta le misure necessarie per attuare l’accordo raggiunto.
Art. 7Eccezioni generali
Ai fini del presente Accordo si applicano le lettere (a), (b) e (c) dell’articolo XIV del GATS, che sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 8Eccezioni in materia di sicurezza
Ai fini del presente Accordo si applica il paragrafo 1 dell’articolo XIVbis del GATS, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
Capitolo 2 Circolazione di persone fisiche ai fini della prestazione di un servizio
Art. 9Obiettivo, campo di applicazione e disposizioni generali
1.Il presente capitolo riflette le strette relazioni commerciali tra le Parti e il desiderio di queste ultime di continuare ad agevolare l’ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche ai fini della prestazione di un servizio e di garantire la trasparenza del processo.
2.Il presente capitolo si applica alle misure di una Parte che incidono sull’ingresso e sul soggiorno temporaneo nel territorio di una Parte dei prestatori di servizi dell’altra Parte.
3.Il presente capitolo non si applica:
- (a)
alle misure riguardanti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro dell’altra Parte; o
- (b)
alle misure riguardanti la nazionalità o la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.
4.Nella misura in cui non siano assunti impegni nel presente capitolo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative e regolamentari di una Parte in materia di ingresso e soggiorno temporaneo, comprese quelle sulla durata del soggiorno.
5.In deroga alle disposizioni del presente capitolo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative e regolamentari di una Parte concernenti le misure in materia previdenza sociale e lavoro, comprese quelle sulle condizioni salariali, nonché le prescrizioni delle leggi e regolamentazioni in materia di salari minimi e i contratti collettivi di lavoro1.
6.Il presente capitolo non impedisce ad una Parte di applicare misure per regolamentare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure che fossero necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti per l’altra Parte dalle disposizioni del presente capitolo2.
7.Ogni Parte applica le proprie misure relative alle disposizioni del presente capitolo in conformità con il desiderio delle Parti espresso al paragrafo 1 e, in particolare, applica tali misure in modo da evitare pregiudizi o ritardi ingiustificati agli scambi contemplati dal presente Accordo.
- Per la Svizzera le misure in materia di lavoro si riferiscono alle misure prevalenti nei settori e nei luoghi d’attività previsti dalle leggi, dalle regolamentazioni e dai contratti collettivi (relativamente a remunerazione, orari di lavoro, ecc.).
- Il solo fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di un determinato Paese, e non per quelle di altri Paesi, non va interpretato nel senso di annullare né compromettere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente capitolo.
Ai fini del presente capitolo e degli allegati 1 e 2:
- (a)
per «stabilimento» si intende la costituzione o l’acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso la partecipazione al capitale, o l’apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, rispettivamente in Svizzera o nel Regno Unito, al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli;
- (b)
per «persona giuridica» si intende qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o altrimenti organizzato secondo la legislazione applicabile di una Parte, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
- (c)
per «prestatore di servizi» si intende un prestatore di servizi della Svizzera o del Regno Unito, come definiti, rispettivamente, negli allegati 1 e 2.
1.Una Parte rende pubblicamente accessibili le informazioni sull’ingresso, sul soggiorno temporaneo e sugli altri requisiti in materia di immigrazione inerenti alla prestazione di un servizio ad opera dei prestatori di servizi dell’altra Parte e tiene aggiornate tali informazioni.
2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso, i seguenti elementi:
- (a)
le categorie di visti, di permessi di lavoro o qualsiasi tipo di autorizzazione analoga riguardante l’ingresso, il soggiorno temporaneo e il lavoro delle persone fisiche contemplate dal presente capitolo;
- (b)
la documentazione richiesta e le condizioni da soddisfare;
- (c)
la modalità di presentazione di una domanda;
- (d)
le spese di dossier e i tempi indicativi di evasione delle domande;
- (e)
la durata massima del soggiorno prevista per ogni tipo di autorizzazione di cui alla lettera (a);
- (f)
le condizioni per qualsiasi possibile proroga o rinnovo;
- (g)
le regole riguardanti le persone a carico che accompagnano il richiedente;
- (h)
le procedure di riesame o di ricorso disponibili; e
- (i)
le pertinenti leggi di applicazione generale concernenti l’ingresso dei prestatori di servizi.
3.Relativamente alle informazioni di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte fornisce all’altra Parte dettagli riguardanti le pubblicazioni pertinenti o i siti web dove sono rese accessibili tali informazioni e si impegna a informare l’altra Parte di qualsiasi cambiamento dei requisiti o delle procedure suscettibile di incidere sulla fruizione dei benefici derivanti dal presente capitolo per i prestatori di servizi.
Art. 12Accesso per prestatori di servizi
1.La Svizzera accorda ai prestatori di servizi del Regno Unito l’ingresso e il soggiorno temporaneo conformemente a quanto disposto dall’allegato 1.
2.Il Regno Unito accorda ai prestatori di servizi della Svizzera l’ingresso e il soggiorno temporaneo conformemente a quanto disposto dall’allegato 2.
3.Salvo diversamente disposto dall’allegato 2, il Regno Unito non adotta né mantiene limitazioni al numero totale di prestatori di servizi della Svizzera a cui viene accordato l’ingresso, né sotto forma di contingenti numerici né esigendo una verifica della necessità economica.
4.Per il Regno Unito gli impegni riguardanti l’ingresso di persone fisiche per motivi professionali non si applicano qualora la finalità o la conseguenza di tale ingresso sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o nell’occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze, o comunque di condizionarne l’esito.
Art. 13Punti di contatto
Ciascuna Parte designa un punto di contatto per l’attuazione e il funzionamento effettivi del presente capitolo e comunica all’altra Parte i relativi recapiti. Le Parti si informano reciprocamente e prontamente su ogni cambiamento di questi recapiti.
Capitolo 3 Riconoscimento delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi professionali
Ai fini del presente capitolo:
- (a)
per «attività professionale» si intende un’attività facente parte di una professione regolamentata;
- (b)
per «professione regolamentata» si intende un’attività economica il cui esercizio, unitamente all’uso del titolo o della designazione, è subordinato al possesso di qualifiche professionali specifiche acquisite in virtù di una misura;
- c)
per «autorità competente» si intende un’autorità o un organismo designato, in virtù di una misura, a riconoscere le qualifiche e ad autorizzare l’esercizio di una professione in una giurisdizione; e
- d)
per «prestatore di servizi professionale» si intende il cittadino di una Parte le cui qualifiche professionali sono state conseguite nella giurisdizione di tale Parte.
Art. 15Norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali di un prestatore di servizi professionale
Le Parti riaffermano che:
- (a)
nel riconoscere le qualifiche professionali le autorità competenti sono vincolate dalla legislazione applicabile all’autorità competente; e
- (b)
le autorità competenti possono concludere intese che prevedono norme più favorevoli per il riconoscimento delle qualifiche professionali o possono definire unilateralmente o continuare ad applicare norme più favorevoli per i prestatori di servizi professionali.
Art. 16Gruppo di lavoro sul riconoscimento delle qualifiche professionali
1.A sostegno del lavoro delle autorità competenti, le Parti continuano, se opportuno, a lavorare conformemente all’articolo 15 nell’ambito di un gruppo di lavoro sul riconoscimento delle qualifiche professionali istituito dalle Parti. Per garantire l’ulteriore sviluppo a lungo termine del riconoscimento delle qualifiche professionali in generale, tale gruppo prosegue inoltre le discussioni volte a negoziare un accordo o un’intesa globale tra le Parti per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Il gruppo di lavoro si riunisce a intervalli regolari a orari stabiliti di comune accordo.
2.Le Parti possono convenire che qualsiasi accordo o intesa di cui al paragrafo 1 sostituirà il presente capitolo.
Capitolo 4 Disposizioni finali
Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
Le Parti possono concordare per scritto di modificare il presente Accordo. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica delle Parti dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne o a un’altra data concordata dalle Parti.
Art. 19Entrata in vigore, applicazione provvisoria e durata
1.Le Parti ratificano o approvano il presente Accordo in conformità con le rispettive procedure interne. Ogni Parte notifica all’altra Parte l’espletamento di tali procedure.
2.Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui l’ALC cessa di essere applicabile al Regno Unito, purché entro tale data le Parti abbiano effettuato le reciproche notifiche secondo il paragrafo 1. Altrimenti, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica delle Parti secondo il paragrafo 1.
3.In attesa dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti possono applicarlo in via provvisoria, conformemente ai rispettivi requisiti e procedure interne. Se una Parte intende applicare il presente Accordo in via provvisoria notifica all’altra Parte l’espletamento dei propri requisiti e procedure interne. Tale applicazione provvisoria ha effetto a partire dall’ultima delle seguenti date:
- (a)
dalla data in cui l’ALC cessa di essere applicabile al Regno Unito; e
- (b)
dalla data in cui l’ultima Parte notifica all’altra Parte l’espletamento dei propri requisiti e procedure interne in vista dell’applicazione provvisoria.
4.Una Parte può porre fine all’applicazione provvisoria del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale cessazione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica. Durante l’applicazione provvisoria del presente Accordo l’espressione «entrata in vigore del presente Accordo» si intende riferita alla data a partire dalla quale l’applicazione provvisoria ha effetto.
5.Una Parte può denunciare il presente Accordo notificando per scritto all’altra Parte questa sua intenzione. Il presente Accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.
6.Il presente Accordo scade dopo due anni dalla sua entrata in vigore, salvo diversamente convenuto dalle Parti.1
- Mediante scambio di note dei 14 e 17 nov. 2022 le parti hanno convenuto di prorogare l’Acc. fino al 31 dic. 2025 (RU 2022 717) e mediante scambio di note del 21 ott. 2025 hanno convenuto di prorogare l’Acc. fino al 31 dic. 2029 (2025 693).
Allegati
- Accesso per i prestatori di servizi del Regno Unito
- Accesso per i prestatori di servizi della Svizzera
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.