Preambolo
I Portata e applicazione
1. I lavori controllati e punzonati da un ufficio autorizzato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione non saranno sottoposti ad altri controlli o altre punzonature obbligatorie in uno Stato contraente d’importazione, salvo se a scopo di prova saltuaria a tenore dell’articolo 6.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione obbliga uno Stato contraente ad autorizzare l’importazione o la vendita di lavori in metallo prezioso che non sono ammessi dalla sua legislazione o non soddisfano i titoli nazionali.
Giusta la presente Convenzione s’intendono per «lavori in metallo prezioso» i lavori in platino, in oro, in palladio, in argento o in leghe di questi metalli come definiti nell’allegato I.
1. Per essere ammessi al beneficio delle disposizioni dell’articolo 1, i lavori in metallo prezioso devono:
- a)
essere sottoposti a un ufficio di controllo dei metalli preziosi riconosciuto, designato conformemente all’articolo 5;
- b)
soddisfare alle esigenze tecniche di cui all’allegato I;
- c)
essere controllati secondo le norme e le procedure stabilite nell’allegato II;
- d)
provvisti di punzoni prescritti nell’allegato II.
2. Non beneficiano delle disposizioni dell’articolo 1 i lavori in metallo prezioso un cui punzone, apposto conformemente all’allegato II, sia stato modificato o cancellato.
Gli Stati contraenti non sono obbligati ad applicare le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 1 ai lavori in metallo prezioso che, dopo essere stati presentati a un Ufficio riconosciuto di controllo dei metalli preziosi e controllati e punzonati conformemente all’articolo 3, sono stati modificati mediante aggiunta di parti suppletive oppure in altro modo.
II Controllo e sanzioni
1. Ogni Stato contraente designa uno o più uffici di controllo e di punzonatura dei lavori di metalli preziosi autorizzati, conformemente all’allegato II.
2. Per fruire dell’autorizzazione gli uffici di controllo devono soddisfare le seguenti condizioni:
- –
disporre del personale, dei mezzi e degli equipaggiamenti necessari;
- –
disporre di competenza tecnica e probità professionale;
- –
disporre, per lo svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione, di personale amministrativo e tecnico che non dipende da nessuna cerchia o nessun gruppo di persone direttamente o indirettamente interessati alla questione;
- –
vincolare il loro personale al segreto professionale.
3. Ciascuno Stato contraente notifica allo Stato depositario gli uffici di controllo dei metalli preziosi riconosciuti e da esso designati, i loro punzoni di controllo e, all’occorrenza, la revoca dell’autorizzazione rilasciata a qualsiasi ufficio designato precedentemente. Lo Stato depositario ne fa immediatamente notifica a tutti gli altri Stati contraenti.
Le disposizioni della presente Convenzione non infirmano la facoltà di uno Stato contraente di effettuare prove saltuarie su lavori in metallo prezioso recanti i punzoni previsti nella presente Convenzione. Tali prove non devono essere effettuate in modo da intralciare indebitamente l’importazione o la vendita di articoli di metallo prezioso punzonati conformemente alle disposizioni della Convenzione.
RS 0.232.04Con la presente Convenzione, gli Stati contraenti autorizzano lo Stato depositario a registrare il punzone comune descritto nell’allegato II in qualità di punzone nazionale di ciascun Stato contraente presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), conformemente alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Lo Stato depositario procede alla stessa stregua riguardo a uno Stato contraente per il quale la presente Convenzione entra in vigore in data successiva o, se del caso, riguardo a uno Stato aderente.
1. Ciascuno Stato contraente deve avere e mantenere in vigore una legislazione che vieti, sotto pena di sanzione, qualsiasi contraffazione o modificazione non autorizzata o qualsiasi uso abusivo del Punzone Comune previsto nella presente Convenzione o e i punzoni degli uffici di controllo dei metalli preziosi riconosciuti, per i quali è stata fatta notificazione conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 5, come anche per qualsiasi modificazione non autorizzata recata al lavoro o qualsiasi modificazione o cancellazione dell’indicazione del titolo o del punzone di responsabilità, dopo che sia stata apposto il Punzone Comune.
2. Ciascuno Stato contraente apre il perseguimento, in applicazione di detta legislazione, quando un altro Stato contraente accerta con prova sufficiente o gli comunica la contraffazione o l’uso abusivo del Punzone Comune o di punzoni degli uffici di controllo riconosciuti o ancora la modificazione non autorizzata recata al lavoro o la modificazione o cancellazione dell’indicazione del titolo o del punzone di responsabilità dopo che sia stato apposto il Punzone Comune. Ove appare più adeguato, possono essere prese delle misure pertinenti.
1. Se uno Stato contraente d’importazione o uno degli uffici di controllo dei metalli preziosi riconosciuti ha motivo di ritenere che un ufficio di controllo dei metalli preziosi di uno Stato contraente d’esportazione abbia posto il Punzone Comune senza conformarsi alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione, l’ufficio di controllo autorizzato ad apporre i punzoni è immediatamente consultato e deve prestare senza indugio tutta l’assistenza necessaria al fine di un’indagine sul caso. Se è impossibile trovare un accordo soddisfacente, l’una o l’altra parte può sottoporre il caso al Comitato permanente mediante notificazione rivolta al presidente. All’occorrenza il Comitato permanente si riunisce su convocazione del presidente.
2. Se un caso è portato davanti al Comitato permanente in virtù del paragrafo 1 dopo aver dato alle parti interessate la possibilità di essere udite, detto Comitato può presentare raccomandazioni sui provvedimenti adeguati da prendersi.
3. Se, entro un termine congruo, non è stata osservata una raccomandazione giusta il paragrafo 2, oppure se il Comitato permanente non ha potuto adottare una raccomandazione, lo Stato contraente d’importazione può introdurre misure supplementari di vigilanza giudicate necessarie riguardo ai lavori in metallo prezioso punzonati dall’ufficio di controllo di cui si tratta e importati sul suo territorio; esso ha parimente il diritto di non ammettere temporaneamente siffatti lavori. Queste misure sono notificate immediatamente agli altri Stati contraenti e devono essere rivedute periodicamente dal Comitato permanente.
4. Se esistono prove di impiego abusivo, ripetuto e grave del Punzone Comune, lo Stato contraente d’importazione può temporaneamente rifiutare di accettare lavori recanti il punzone di controllo dell’ufficio in causa, siano detti lavori controllati, punzonati o no, conformemente alla presente Convenzione. In siffatto caso, lo Stato contraente d’importazione avvisa immediatamente tutti gli altri Stati contraenti; il Comitato permanente si riunirà entro un mese per esaminare il problema.
III Comitato permanente e emendamenti
1. Con la presente Convenzione è istituito un Comitato permanente nel quale ciascuno Stato è rappresentato e dispone di un voto.
2. Il Comitato permanente ha le attribuzioni seguenti:
- –
studiare e riconsiderare il funzionamento della presente Convenzione;
- –
riconsiderare e, se necessario, proporre emendamenti degli allegati alla presente Convenzione;
- –
decidere in merito alle questioni tecniche conformemente alle disposizioni degli allegati;
- –
promuovere e intrattenere la cooperazione tecnica ed amministrativa fra gli Stati contraenti nel campo inerente alla presente Convenzione;
- –
studiare i provvedimenti volti a garantire un’interpretazione e un’applicazione uniforme delle disposizioni della presente Convenzione;
- –
promuovere un’adeguata protezione dei punzoni contro la contraffazione e l’uso abusivo;
- –
elaborare raccomandazioni in merito ai casi sottopostigli in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 9 o per la composizione di qualsiasi controversia intervenuta nell’applicazione della presente Convenzione;
- –
esaminare se i dispositivi di uno Stato che desideri aderire alla presente Convenzione soddisfano le esigenze della stessa e dei suoi allegati e presentare di un rapporto in merito, all’attenzione degli Stati contraenti.
3. Il Comitato permanente adotta le norme di procedura che disciplinano le riunioni e la convocazione. Esso si riunisce almeno una volta all’anno.
4. Le decisioni del Comitato permanente concernenti le questioni tecniche di cui al paragrafo 2 del presente articolo devono essere adottate all’unanimità.
5. Il Comitato permanente può presentare raccomandazioni riguardanti qualsiasi problema in rapporto con l’attuazione della presente Convenzione oppure fare proposte d’emendamento della stessa. Tali raccomandazioni o proposte sono trasmesse allo Stato depositario che ne dà notificazione a tutti gli Stati contraenti.
Emendamento della Convenzione
1. Se lo Stato depositario riceve dal Comitato permanente una proposta di modificazione degli articoli della Convenzione o una proposta d’emendamento della Convenzione da parte di uno Stato contraente, lo Stato depositario la sottopone per approvazione a tutti gli Stati contraenti.
2. Se, entro tre mesi a contare dalla data in cui una proposta d’emendamento è stata sottoposta conformemente al paragrafo 1, uno Stato contraente chiede l’apertura di negoziati su detta proposta, lo Stato depositario prende le disposizioni necessarie.
3. Con riserva dell’accettazione da parte degli Stati contraenti un emendamento alla presente Convenzione, entra in vigore un mese dopo il deposito dell’ultimo strumento d’accettazione salvo se nell’emendamento stesso è prevista un’altra data. Gli strumenti d’accettazione sono depositati presso lo Stato depositario che ne fa notificazione a tutti gli Stati contraenti.
Emendamenti degli allegati
4. Quando il Comitato permanente propone un emendamento degli allegati alla Convenzione, lo Stato depositario lo notifica a tutti gli Stati contraenti.
5. Gli emendamenti degli allegati entrano in vigore sei mesi dopo la data alla quale lo Stato depositario ha provveduto alla notifica, salvo se un’obiezione è stata sollevata dal governo d’uno Stato depositario o se l’emendamento prevede una data d’entrata in vigore ulteriore.
IV Disposizioni finali
Adesione
1. Qualsiasi Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membro di un’istituzione specializzata o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare o partecipante allo statuto della Corte internazionale di giustizia che disponga dei mezzi per il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso necessari per conformarsi alle esigenze della presente Convenzione e dei suoi allegati può aderirvi, su invito degli Stati contraenti che sarà trasmesso dal Governo depositario.
2. I governi degli Stati contraenti notificano entro quattro mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato depositario se accettano o meno l’invito. Senza un riscontro governativo entro tale termine, l’invito è considerato accolto.
3. I Governi degli Stati contraenti, per decidere di invitare uno Stato ad aderire, si fondano essenzialmente sul rapporto menzionato nel paragrafo 2 dell’articolo 10.
4. Lo stato invitato può aderire alla presente Convenzione depositando lo strumento d’adesione presso lo Stato depositario che ne dà notifica a tutti gli altri Stati contraenti. L’adesione esplica i suoi effetti tre mesi dopo il deposito di questo strumento.
1. Il governo di ogni Stato firmatario o aderente può, all’atto del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione o successivamente in qualsiasi momento, presentare una dichiarazione scritta allo Stato depositario secondo cui la presente Convenzione s’applica a tutti o parte dei territori designati in detta dichiarazione per quali esso si cura dei rapporti esterni. Siffatta dichiarazione è comunicata dallo Stato depositario ai governi di tutti gli altri Stati contraenti.
2. Se detta dichiarazione è fatta al momento del deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione, la presente Convenzione entra in vigore per quanto concerne detti territori alla stessa data in cui la Convenzione entra in vigore per lo Stato che ha presentato la dichiarazione. In tutti gli altri casi, la Convenzione entra in vigore per questi territori tre mesi dopo ricevimento della dichiarazione da parte dello Stato depositario.
3. L’applicazione della presente Convenzione a tutti o parte dei territori di cui si tratta può essere disdetta dal governo dello Stato che ha presentato la dichiarazione menzionata al paragrafo 1 mediante un preavviso scritto di tre mesi inoltrato allo Stato depositario che ne fa notificazione a tutti gli altri Stati contraenti.
Ritiro
Ciascuno Stato contraente può ritirarsi dalla presente Convenzione mediante un preavviso scritto di dodici mesi dato allo Stato depositario che ne trasmette la notificazione a tutti gli Stati contraenti oppure conformandosi ad altre condizioni convenute dagli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente s’impegna, in caso di ritiro dalla Convenzione, a cessare, a ritiro avvenuto, qualsiasi utilizzazione del Punzone Comune.
Ratifica
1. La presente Convenzione deve essere ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione vanno depositati presso lo Stato depositario che ne fa notifica a tutti gli altri Stati firmatari.
2. La presente Convenzione entra in vigore quattro mesi dopo il deposito del quarto strumento di ratificazione. Riguardo qualsiasi altro Stato firmatario che deponesse il proprio strumento di ratificazione ulteriormente, la presente Convenzione entra in vigore due mesi dopo la data del deposito ma non prima la scadenza del periodo di quattro mesi surriferito.
Allegati
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.