Législation

Accordo del 28 settembre 2020 tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera (con all.)

RS 0.916.051.41In vigoreStato 01.01.202622 articoli

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Indice
  1. Capitolo primoDisposizioni generali1
  2. Capitolo secondoPartecipazione del Liechtenstein a misure della politica agricola svizzera2–7
  3. Capitolo terzoPartecipazione finanziaria del Liechtenstein a determinate spese dell’Ufficio federale dell’agricoltura8–9
  4. Capitolo quartoPartecipazione finanziaria del Liechtenstein a determinati proventi dell’Ufficio federale dell’agricoltura10
  5. Capitolo quintoCalcolo delle quote e modalità di pagamento11–14
  6. Capitolo sestoModifica ed evoluzione15–18
  7. Capitolo settimoEvoluzione della politica agricola19–20
  8. Capitolo ottavoDisposizioni finali21–22

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati, riferendosi alla legislazione agricola svizzera, applicabile nel Liechtenstein in forza del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale); tenuto conto in particolare dell’articolo 4 capoverso 2 del Trattato doganale; per disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle misure della politica agricola svizzera, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo primo Disposizioni generali

Art. 1Scopo e principio

1

 Il presente Accordo mira a disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali volte ad assicurare condizioni di concorrenza paragonabili nello spazio economico comune Svizzera-Liechtenstein.

2

 La partecipazione del Liechtenstein concerne le misure nei settori della produzione e dello smercio di prodotti agricoli nonché dell’allevamento, e inoltre le spese dell’Ufficio federale dell’agricoltura nel settore del miglioramento delle basi di produzione.

3

 Quale contropartita, il Liechtenstein beneficia di parte dei proventi dell’Ufficio federale dell’agricoltura nel quadro della regolamentazione del mercato.

Capitolo secondo Partecipazione del Liechtenstein a misure della politica agricola svizzera

Art. 2Base legale

La base legale per includere i produttori, i trasformatori e i commercianti liechtensteinensi nelle misure della politica agricola svizzera è costituita dagli atti normativi svizzeri riportati nell’appendice e pubblicati nel Liechtenstein nel «Landesgesetzblatt» (Gazzetta ufficiale). L’appendice costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 3Partecipazione finanziaria del Liechtenstein

1

 Le misure eseguite dalla Svizzera alle quali il Liechtenstein partecipa o parteciperà finanziariamente e le corrispondenti voci di bilancio nonché le misure eseguite e finanziate dal Liechtenstein stesso risultano dall’allegato 1. L’allegato 1 costituisce parte integrante del presente Accordo.

2

 Il genere e l’ammontare delle partecipazioni finanziarie del Liechtenstein sono disciplinati nei capitoli 3 (Spese), 4 (Proventi) e 5 (Calcolo delle quote) nonché nell’al-legato 1.

Art. 4Equiparazione

Quanto alle suddette misure, le persone e i prodotti liechtensteinensi sono equiparati alle persone e ai prodotti svizzeri.

Art. 5Svolgimento dal profilo amministrativo

Per lo svolgimento delle misure dal profilo amministrativo (procedura), in particolare il rilevamento dei dati nel Liechtenstein e la loro trasmissione ai servizi svizzeri, i processi concernenti la presentazione di domande dei richiedenti liechtensteinensi e il pagamento di eventuali contributi ai richiedenti liechtensteinensi nonché la trattazione di decisioni di autorità svizzere e la loro applicazione ai destinatari liechtensteinensi, si applicano i seguenti principi:

  1. a)

    le competenze sono sancite nell’allegato 2;

  2. b)

    le autorità competenti e i servizi incaricati si accordano reciprocamente l’accesso ai dati, sempre che ciò sia indispensabile all’esecuzione del presente Accordo;

  3. c)

    le decisioni delle autorità svizzere emanate sulla base del presente Accordo e delle disposizioni legali svizzere applicabili conformemente all’appendice di quest’ultimo sono riconosciute ed eseguite nel Liechtenstein;

  4. d)

    l’autorità liechtensteinense competente è previamente informata dei previsti atti d’ufficio di autorità svizzere sul territorio liechtensteinense risultanti in conformità della legislazione agricola applicabile con il presente Accordo. Essa è presente quando vengono compiuti questi atti d’ufficio.

Art. 6Applicabilità della legge svizzera sull’agricoltura

1

 Riguardo alla partecipazione del Liechtenstein alle misure di cui all’allegato 1, la legge federale sull’agricoltura1 è applicabile nei limiti fissati nell’appendice.

2

 L’articolo 166 capoverso 2 della legge federale sull’agricoltura non è applicabile, sempre che le autorità liechtensteinensi adottino proprie misure equivalenti. L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense adotta misure amministrative in virtù dell’articolo 169 della suddetta legge, sempre che il Liechtenstein non abbia proprie prescrizioni equivalenti.

  1. LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr – RS 910.1).

Art. 7Proprie misure del Liechtenstein

1

 La partecipazione del Liechtenstein alle misure svizzere non esclude misure supplementari liechtensteinensi volte a garantire condizioni di concorrenza uguali, a condizione che il Liechtenstein consulti preventivamente la Svizzera e che le misure siano decise con l’accordo di entrambe le Parti contraenti, sulla base di un esame della loro necessità e di eventuali distorsioni della concorrenza.

2

 Il Liechtenstein è libero di determinare la propria quantità di latte.

Capitolo terzo Partecipazione finanziaria del Liechtenstein a determinate spese dell’Ufficio federale dell’agricoltura

Art. 8Equiparazione

Riguardo all’accesso e al ricorso a prestazioni dei servizi svizzeri nelle voci di bilancio riportate nell’allegato 1, le persone, le organizzazioni o le amministrazioni pubbliche liechtensteinensi sono equiparate alle persone, alle organizzazioni o alle amministrazioni pubbliche svizzere.

Art. 9Base di calcolo

1

 La base di calcolo per i singoli pagamenti è costituita dalle spese delle misure elencate nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1.

2

 A tale scopo, l’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione i dati relativi al bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile.

Capitolo quarto Partecipazione finanziaria del Liechtenstein a determinati proventi dell’Ufficio federale dell’agricoltura

Art. 10Base di calcolo

1

 La base di calcolo per i singoli pagamenti è costituita dai proventi per le misure elencate nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1.

2

 A tale scopo, l’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione i dati relativi al bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile.

3

 È esclusa dal presente Accordo la partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all’asta dei contingenti doganali, che è disciplinata in un accordo separato.

Capitolo quinto Calcolo delle quote e modalità di pagamento

Art. 11Calcolo delle quote in caso di partecipazione effettiva

1

 Il calcolo effettivo si applica se è misurabile l’ammontare delle spese o dei proventi della Svizzera attribuibili a una prestazione richiesta o fornita dal Liechtenstein.

2

 Le tabelle 1 e 3 dell’allegato 1 elencano le misure per cui è applicabile il calcolo effettivo.

Art. 12Calcolo delle quote in caso di partecipazione forfettaria

1

 Il calcolo forfettario si applica se non è misurabile l’ammontare delle spese o dei proventi della Svizzera attribuibili a una prestazione richiesta o fornita dal Liechtenstein.

2

 La base per il calcolo forfettario è costituita dalle spese e dai proventi della Svizzera per le misure elencate nelle tabelle 2 e 4 dell’allegato 1.

3

 La quota che incombe al Liechtenstein corrisponde alla proporzione tra il numero dei suoi abitanti e il numero totale degli abitanti dei due Paesi.

4

 La quota che incombe al Liechtenstein è moltiplicata per i tassi di partecipazione di cui all’allegato 1. Questi sono stati definiti tenendo conto delle diverse condizioni nei due Paesi.

5

 Il numero degli abitanti è rilevato annualmente sulla base della popolazione residente media dell’anno precedente.

Art. 13Somma forfettaria per le spese amministrative

1

 In relazione con l’attuazione del presente Accordo, il Liechtenstein paga una somma forfettaria annua per le spese amministrative, la quale è definita nell’allegato 1.

2

 L’ammontare della somma forfettaria è verificato periodicamente, di norma ogni quattro anni, dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense e ridefinita secondo l’onere effettivo. Essa è confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 14Modalità di pagamento

Ogni anno i contributi sono versati integralmente entro il 10 febbraio dell’anno successivo.

Capitolo sesto Modifica ed evoluzione

Art. 15Modifica dell’appendice

L’appendice può essere modificata di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 16Modifica dell’allegato 1

L’allegato 1 può essere modificato di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 17Modifica dell’allegato 2

L’allegato 2 può essere modificato di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 18Consultazioni

1

 L’Ufficio federale dell’agricoltura informa l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense al più presto, tuttavia non più tardi della procedura di consultazione in Svizzera, delle modifiche e dei complementi previsti alla legislazione agricola svizzera determinanti ai fini del presente Accordo e alle voci di bilancio svizzere determinanti ai fini del presente Accordo.

2

 L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense informa tempestivamente l’Ufficio federale dell’agricoltura sugli sviluppi della politica agricola nel Liechtenstein che sono determinanti ai fini del presente Accordo.

Capitolo settimo Evoluzione della politica agricola

Art. 19Partecipazione del Liechtenstein

Il Liechtenstein parteciperà fondamentalmente anche alle future misure di sostegno del mercato e dei prezzi, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali, della politica agricola svizzera. Nel quadro dell’evoluzione di quest’ultima, le Parti contraenti convengono di verificare periodicamente il genere e l’entità di un’eventuale partecipazione liechtensteinense.

Art. 20Scambio d’informazioni

In relazione con le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti intrattengono uno scambio di informazioni regolare, in particolare riguardo alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi previste, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali.

Capitolo ottavo Disposizioni finali

Art. 21Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di un anno.

Art. 22Entrata in vigore

1

 Il presente Accordo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020, con riserva della conclusione dei procedimenti di diritto interno del Liechtenstein necessari alla sua entrata in vigore. Il Principato del Liechtenstein notifica per via diplomatica alla Confederazione svizzera la conclusione dei procedimenti.

2

 Con la sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituisce l’Accordo sotto forma di uno scambio di note del 31 gennaio 20031 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera.

Fatto a Berna, il 28 settembre 2020, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Christian Hofer

Per il
Governo del Principato del Liechtenstein:

Doris Frick

  1. [RU 2004 905 903, 2011 6541, 2019 1041]

Allegati

  • Atti normativi federali che costituiscono la base giuridica per includere i produttori, i trasformatori e i commercianti liechtensteinensi nelle misure della politica agricola svizzera
  • Misure che attua la Svizzera
  • Rilevamento dei documenti e dei dati necessari e loro trasmissione

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).