La Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile, di seguito dette «le Parti», animate dal desiderio di regolare le loro relazioni nel settore della sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue:
Titolo I Disposizioni generali
(1) Ai fini della presente Convenzione:
- a.
«Svizzera» designa la Confederazione Svizzera e «Brasile» designa la Repubblica Federativa del Brasile;
- b.
«autorità competente» designa
- –
per quanto concerne il Brasile, il Ministero della previdenza sociale,
- –
per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- c.
«prestazioni» designa le prestazioni pecuniarie previste dalle legislazioni di cui all’articolo 2;
- d.
«familiari», «superstiti» e «aventi diritto» designano le persone definite o ammesse come tali dalla legislazione in virtù della quale sono concesse le prestazioni;
- e.
«istituzione competente» designa
- –
per quanto concerne il Brasile, l’Istituto nazionale di sicurezza sociale,
- –
per quanto concerne la Svizzera, l’istituzione o l’organismo incaricato di applicare le legislazioni di cui all’articolo 2;
- f.
«organismo di collegamento» designa l’organismo indicato come tale dall’autorità competente di ciascuna Parte per garantire le funzioni di coordinamento, d’informazione e di assistenza, per applicare la presente Convenzione presso le istituzioni delle due Parti e le persone di cui all’articolo 3;
- g.
«legislazione» designa le disposizioni legali e regolamentari di cui all’articolo 2;
- h.
«periodo di assicurazione» designa un periodo di contribuzione o di assicurazione riconosciuto come tale dalla legislazione sotto la quale è stato compiuto, nonché un periodo considerato equivalente a un periodo di assicurazione in virtù di detta legislazione;
- i.
«domicilio» designa il luogo in cui una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- j.
«residenza» designa il luogo in cui una persona soggiorna abitualmente;
- k.
«rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19511 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19672 sullo statuto dei rifugiati;
- l.
«apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19543 sullo statuto degli apolidi.
(2) I termini non definiti nel paragrafo 1 hanno il significato attribuito loro dalla legislazione applicabile delle rispettive Parti.
- RS 0.142.30
- RS 0.142.301
- RS 0.142.40
Art. 2Campo di applicazione materiale
(1) La presente Convenzione si applica:
- A)
per quanto concerne il Brasile:
alla legislazione che regola il Regime generale di Previdenza sociale e i regimi di previdenza dei funzionari pubblici civili, in materia di:
- a)
prestazioni di vecchiaia,
- b)
pensione in caso di decesso,
- c)
prestazioni d’invalidità;
- B)
per quanto concerne la Svizzera:
- a)
alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti1,
- b)
alla legislazione svizzera sull’assicurazione per l’invalidità2.
(2) Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, le legislazioni di cui al paragrafo 1 non comprendono né i trattati o altri accordi internazionali, né una normativa sovranazionale in materia di sicurezza sociale conclusi da una delle Parti con uno Stato terzo, né le disposizioni legali emanate per la loro applicazione.
(3) La presente Convenzione si applica a tutte le legislazioni che modificano, completano, consolidano o sostituiscono le legislazioni enumerate al paragrafo 1, a meno che l’autorità competente della Parte che ha modificato la sua legislazione non notifichi per scritto all’autorità competente dell’altra Parte, entro sei mesi dalla pubblicazione ufficiale della nuova legislazione, che la Convenzione non si applica a quest’ultima.
(4) La presente Convenzione si applica alle disposizioni legali che coprono una nuova categoria di prestazioni della sicurezza sociale soltanto se le Parti concordano in tal senso.
- LF del 20 dic. 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10).
- LF 19 giu. 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (RS 831.20).
Art. 3Campo di applicazione personale
La presente Convenzione si applica:
- A)
per quanto concerne la Svizzera:
- a)
ai cittadini delle Parti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di una o dell’altra Parte nonché ai loro familiari e ai loro superstiti,
- b)
ai rifugiati e agli apolidi nonché ai loro familiari e ai loro superstiti, a condizione che queste persone risiedano sul territorio di una delle Parti; sono fatte salve le norme giuridiche più favorevoli di una delle Parti,
- c)
a tutte le persone, qualunque sia la loro nazionalità, conformemente agli articoli 6–9 e 11–13;
- B)
per quanto concerne il Brasile:
a tutte le persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o entrambi le Parti e ai loro aventi diritto, nella misura in cui i diritti di questi ultimi derivino da queste persone conformemente alla legislazione applicabile.
Art. 4Parità di trattamento
(1) Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le persone menzionate all’articolo 3 sono sottoposte agli obblighi e ammesse al beneficio della legislazione di una Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultima.
(2) Il paragrafo 1 non si applica alla legislazione svizzera concernente:
- a)
l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- b)
l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale;
- c)
l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei membri del personale di cittadinanza svizzera di beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite.
- RS 192.12
Art. 5Esportazione delle prestazioni
(1) Le prestazioni concesse alle persone di cui all’articolo 3 (tranne quelle menzionate al paragrafo A lettera c), conformemente alla legislazione di una delle Parti enumerata all’articolo 2, non possono essere ridotte, sospese, modificate o soppresse in base al semplice motivo che il beneficiario risiede nel territorio dell’altra Parte.
(2) Le rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per l’invalidità concesse agli assicurati con un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono versati solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera.
(3) Le prestazioni pecuniarie ai sensi della legislazione di una Parte sono erogate da questa Parte ai cittadini dell’altra residenti in uno Stato terzo nonché ai loro familiari, ai loro superstiti e agli aventi diritto alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai loro familiari e ai loro superstiti che risiedono in questo Stato terzo.
Titolo II Disposizioni sulla legislazione applicabile
Art. 6Principio generale
Fatte salve disposizioni contrarie della presente Convenzione, le persone esercitanti un’attività lucrativa nel territorio di una o di entrambe le Parti sottostanno, per ciascuna delle attività, alla legislazione della Parte sul cui territorio è esercitata l’attività.
Art. 7In caso di distacco
(1) Le persone impiegate abitualmente da un’impresa con sede nel territorio di una Parte e inviate temporaneamente dal loro datore di lavoro nel territorio dell’altra Parte rimangono sottoposte esclusivamente alla legislazione della prima Parte, come se fossero occupate solo nel territorio di quest’ultima, a condizione che la durata prevista del distacco non superi cinque anni.
(2) A prova del distacco viene rilasciato un certificato conformemente all’accordo amministrativo.
Art. 8Personale di imprese di trasporto aereo internazionale
L’equipaggio di un’impresa di trasporto aereo che esercita la sua attività nel territorio di entrambe le Parti sottostà unicamente alla legislazione della Parte nel cui territorio l’impresa ha sede, a meno che non sia impiegato presso una filiale, una rappresentanza permanente o una succursale di detta impresa nel territorio dell’altra Parte.
Art. 9Personale di imprese di trasporto marittimo
(1) L’equipaggio di una nave battente bandiera di una delle Parti sottostà unicamente alla legislazione di questa Parte. Per l’applicazione del presente articolo, l’attività esercitata su una nave battente bandiera di una Parte è assimilata a un’attività esercitata sul territorio di questa Parte. Tuttavia, se impiegati da un datore di lavoro con sede nel territorio dell’altra Parte, i membri dell’equipaggio sottostanno unicamente alla legislazione di questa Parte.
(2) Le persone impiegate per attività di caricamento, scaricamento e riparazione nonché servizi portuari sottostanno unicamente alla legislazione della Parte in cui si trova il porto dove lavorano.
Art. 10Membri di missioni diplomatiche o sedi consolari
RS 0.191.01(1) La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19631 sulle relazioni consolari.
(2) I cittadini di una delle Parti, inviati come membri di una missione diplomatica o di una sede consolare nel territorio dell’altra Parte, sono sottoposti alla legislazione della prima Parte.
(3) I cittadini di una delle Parti, assunti nel territorio dell’altra Parte al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare della prima Parte, sono assicurati secondo la legislazione della seconda Parte. Essi possono optare per la legislazione della prima Parte entro il termine di tre mesi a contare dall’inizio del loro impiego o dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
(4) Il paragrafo 3 si applica anche ai cittadini di una delle Parti impiegati al servizio personale e privato dei membri di una missione diplomatica o di una sede consolare.
(5) Se una missione diplomatica o una sede consolare di una delle Parti occupa nel territorio dell’altra Parte persone assicurate secondo la legislazione della seconda Parte, essa deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalla legislazione della seconda Parte. La stessa regola si applica ai cittadini di cui ai capoversi 2 e 3 che impiegano tali persone al loro servizio personale.
(6) I capoversi 2–5 non si applicano ai membri onorari di sedi consolari né ai loro impiegati.
(7) I cittadini di una delle Parti, occupati nel territorio dell’altra Parte al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo e che non sono assicurati né in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine, sono assicurati conformemente alla legislazione della Parte in cui esercitano la loro attività lucrativa. Riguardo alle legislazioni enumerate all’articolo 2 paragrafo 1, la disposizione si applica per analogia ai coniugi e ai figli degli assicurati che vivono con loro.
- RS 0.191.02
I funzionari e, per quanto riguarda la Svizzera, il personale assimilato di una delle Parti inviati nel territorio dell’altra Parte sottostanno alla legislazione della Parte da cui dipende l’amministrazione che li impiega.
Per singole persone o categorie di persone, le autorità o istituzioni competenti possono prevedere, di comune accordo, eccezioni alle disposizioni degli articoli 7–11.
(1) Se una persona di cui agli articoli 7–12 che esercita un’attività lucrativa nel territorio di una delle Parti rimane assoggettata alla legislazione dell’altra Parte, lo stesso vale anche per il coniuge e i figli che vivono con tale persona nel territorio della prima Parte, a condizione che non vi esercitino a loro volta un’attività lucrativa.
(2) Se, giusta il paragrafo 1, al coniuge e ai figli che vivono in Brasile con il lavoratore si applica la legislazione svizzera, questi sono coperti dall’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
(3) Riguardo al paragrafo 1, il fatto che il coniuge, i figli o una persona assimilata esercitino un’attività lucrativa in Svizzera non intacca la loro qualità di aventi diritto secondo la legislazione brasiliana.
Titolo III Disposizioni relative alle prestazioni
Allegati
- Totalizzazione dei periodi di assicurazione e calcolo delle prestazioni
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.