Le Parti contraenti del presente Protocollo, Riconoscendo il significativo contributo che può essere dato, dalla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi, alla protezione dell’ambiente marino contro l’inquinamento da parte delle navi, Riconoscendo altresì la necessità di migliorare ulteriormente la prevenzione ed il controllo dell’inquinamento marino da parte delle navi e in particolare delle navi petroliere, Riconoscendo inoltre la necessità di integrare le Regole per la prevenzione dell’inquinamento da petrolio contenute nell’Annesso I della suddetta Convenzione il più presto e il più ampiamente possibile, Essendo consce però della necessità di rimandare l’applicazione dell’Annesso II della suddetta Convenzione fino a quando siano stati soddisfacentemente risolti certi problemi tecnici, Considerando che questi obiettivi possono ottimamente essere raggiunti con la stipula di un Protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi, hanno convenuto quanto segue:
Art. IObblighi generali
1.Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a dare effetto:
- a)
al presente Protocollo ed al suo Annesso1 allegato che ne costituisce parte integrante; e
- b)
alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi (da qui in avanti indicata come «la Convenzione») con le modifiche e le aggiunte stabilite nel presente Protocollo.
2.Le disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo devono essere lette e interpretate come un unico strumento.
3.Qualsiasi riferimento al presente Protocollo costituisce al tempo stesso riferimento anche al suo Annesso.
- Questo all. e i suoi emendamenti, non sono pubblicati nella RU (RU 1989 636; 1993 2522; 2024 618; 2025 286, 847). Possono essere consultati in inglese sul sito Internet dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI): www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx . Lì viene aggiornato nelle risoluzioni del comitato competente dell’OMI. Il testo in francese e una versione consolidata in inglese sono disponibili per la consultazione presso l’Ufficio svizzero della navigazione marittima, Elisabethenstrasse 33, 4010 Basilea.
Art. IIApplicazione dell’Annesso II della Convenzione
1.Nonostante le disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione, le Parti contraenti del presente Protocollo convengono di non essere tenute ad applicare le disposizioni dell’Annesso II della Convenzione per un periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o per un periodo più lungo quale può essere deciso da una maggioranza di 2/3 delle Parti contraenti del presente Protocollo nel Comitato per la protezione dell’ambiente marino (da qui in avanti indicato come «il Comitato») dell’I.M.C.O.1 (da qui in avanti indicata come «l’Organizzazione»).
2.Durante il periodo specificato al punto 1 del presente articolo, le Parti contraenti del presente Protocollo non saranno soggette ad alcun obbligo né avranno diritto di pretendere alcun privilegio, secondo la Convenzione, relativo agli argomenti di cui all’Annesso II della Convenzione, ed ogni riferimento alle Parti che si trovi nella Convenzione non comprenderà le Parti contraenti del presente Protocollo per quanto riguarda gli argomenti relativi al suddetto Annesso.
- Dopo il 22 mag. 1982, l’Organizzazione porta il nome di: «Organizzazione Marittima Internazionale».
Art. IIIComunicazione di informazioni
Il testo dell’articolo Il capoverso 1 lettera b) della Convenzione viene sostituito dal seguente:
- «b)
un elenco degli ispettori nominati o delle organizzazioni riconosciute che sono autorizzati ad agire per loro conto nella trattazione delle questioni relative al progetto, alla costruzione, all’equipaggiamento ed alla conduzione delle navi che trasportano sostanze pericolose secondo le disposizioni delle Norme, da far circolare tra le Parti per informazione dei loro funzionari. L’Amministrazione dovrà perciò notificare all’Organizzazione le responsabilità e le condizioni specifiche delle autorizzazioni date agli ispettori nominati od alle organizzazioni riconosciute.»
Art. IVFirma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1.Il presente Protocollo sarà aperto presso la sede dell’Organizzazione, per la firma, dal 1° giugno 1978 al 1° maggio 1979 e rimarrà indi aperto per l’adesione. Gli Stati possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo mediante:
- a)
firma senza riserva per ratifica, accettazione o approvazione; oppure
- b)
firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
- c)
2.Ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno effettuate mediante deposito di uno strumento a tale effetto presso la Segreteria generale dell’Organizzazione.
Art. VEntrata in vigore
1.Il presente Protocollo entrerà in vigore 12 mesi dopo la data alla quale almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile complessiva costituisca almeno il cinquanta per cento del tonnellaggio di stazza lorda della flotta mercantile mondiale, ne siano divenuti Parti secondo l’articolo IV di esso.
2.Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo avrà effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito.
3.Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo sarà considerata accettata in base all’articolo 16 della Convenzione, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato si riferirà al presente Protocollo quale modificato.
Le procedure indicate nell’articolo 16 della Convenzione circa le modifiche agli articoli, ad un Annesso e ad una Appendice ad un Annesso della Convenzione si applicheranno rispettivamente alle modifiche agli articoli, all’Annesso e ad un’Appendice all’Annesso del presente Protocollo.
1.Il presente Protocollo può essere denunciato da qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo in qualsiasi data dopo trascorsi 5 anni dalla data in cui il Protocollo è entrato in vigore per quella Parte.
2.La denuncia deve avvenire mediante deposito di uno strumento di denuncia presso la Segreteria dell’Organizzazione.
3.Una denuncia avrà effetto 12 mesi dopo il ricevimento della notifica da parte della Segreteria generale dell’Organizzazione o dopo il termine di qualsiasi altro periodo più lungo eventualmente indicato nella notifica.
1.Il presente Protocollo sarà depositato presso la Segreteria generale dell’Organizzazione (da qui in avanti indicata come «il Depositario»).
2.Il Depositario deve:
- a)
informare tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito su:
- i)
ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, insieme con la relativa data;
- ii)
data di entrata in vigore del presente Protocollo;
- iii)
deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo insieme con la data in cui esso è stato ricevuto e la data alla quale la denuncia ha effetto;
- iv)
ogni decisione presa secondo l’articolo II paragrafo 1 del presente Protocollo;
- b)
trasmettere copie autentiche legalizzate del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito.
3.Appena il presente Protocollo entrerà in vigore, una copia autentica legalizzata di esso sarà trasmessa dal Depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione secondo l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite1.
- RS 0.120
Il presente Protocollo viene redatto in originale unico nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni testo essendo ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l’originale firmato, traduzioni ufficiali nelle lingue araba, tedesca, italiana e giapponese.
Allegati
- Obblighi generali derivanti dalla Convenzione
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.