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Protocollo del 1996 del 7 novembre 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (con all.)

RS 0.814.287.1In vigoreStato 25.07.202429 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Le Parti contraenti del presente Protocollo, sottolineando la necessità di proteggere l’ambiente marino e di promuovere l’impiego e la conservazione sostenibili delle risorse marine; considerando i risultati ottenuti nel quadro della Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie e, in particolare, l’evoluzione verso orientamenti fondati sulla precauzione e la prevenzione; rilevando inoltre il ruolo svolto in questo settore dagli strumenti complementari regionali e nazionali che mirano alla protezione dell’ambiente marino e che tengono conto delle circostanze e dei bisogni particolari di queste regioni e Stati; riaffermando l’utilità di un approccio globale a questi problemi e, in particolare, l’importanza per le Parti contraenti di cooperare e collaborare in permanenza per l’applicazione della Convenzione e del Protocollo; riconoscendo che sarebbe auspicabile assumere, a livello nazionale o regionale, misure per prevenire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino causato dallo scarico in mare di rifiuti, che siano più rigorose di quelle previste dalle convenzioni internazionali o da altri accordi di portata mondiale; considerando le attività e gli accordi internazionali pertinenti, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e «Agenda 21»; coscienti altresì degli interessi e delle capacità degli Stati in sviluppo e, specialmente, dei piccoli Stati insulari in sviluppo; convinti che nuove disposizioni internazionali intese a prevenire, ridurre e, quando sia possibile, eliminare l’inquinamento dei mari causato dallo scarico di rifiuti possono e debbono essere prese senza indugio per proteggere e preservare l’ambiente marino e gestire le attività umane in modo tale che l’ecosistema marino possa continuare a sopportare l’uso legittimo del mare e rispondere ai bisogni delle generazioni attuale e future, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1.

«Convenzione» designa la Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie nella versione modificata.

2.

«Organizzazione» designa l’Organizzazione marittima internazionale.

3.

«Segretario generale» designa il Segretario generale dell’Organizzazione.

  1. 4.

    1.

    «Scarico» designa:

    1. 1.

      ogni eliminazione deliberata di rifiuti o altre materie in mare ad opera di navi, aeromobili, piattaforme o altri impianti artificiali in mare;

    2. 2.

      ogni affondamento in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altri impianti off-shore;

    3. 3.

      ogni deposito di rifiuti o altre materie sul fondo dei mari, e nel loro sottosuolo, ad opera di navi, aeromobili, piattaforme o altri impianti artificiali in mare; e

    4. 4.

      ogni abbandono o smantellamento di piattaforme o altri impianti artificiali in mare al solo scopo della loro eliminazione deliberata.

  2. 2.

    Il termine «scarico» non è riferito:

    1. 1.

      all’eliminazione in mare di rifiuti o altre materie provenienti dall’utilizzazione normale di navi, aeromobili, piattaforme o altri impianti artificiali in mare, nonché del loro equipaggiamento ad eccezione dei rifiuti o altre materie trasportati da o trasbordati su navi, aeromobili, piattaforme o altri impianti artificiali in mare che vengono utilizzati per l’eliminazione di questi materiali o provenienti dal trattamento di questi residui o altri materiali a bordo di dette navi, aeromobili, piattaforme o altri impianti artificiali in mare;

    2. 2.

      al deposito di materie a fini diversi dalla loro semplice eliminazione nella misura in cui tale deposito non sia incompatibile con gli scopi del presente Protocollo; e

    3. 3.

      all’abbandono in mare di materiali (ad es., cavi, oleodotti o apparecchi per la ricerca marittima), nonostante le disposizioni del paragrafo 4.1.4, per fini diversi dalla loro semplice eliminazione.

  3. 3.

    Lo scarico o il deposito di rifiuti o altre materie provenienti direttamente o indirettamente dall’esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento off-shore delle risorse minerali del fondo del mare non rientrano nelle disposizioni del presente Protocollo.

  4. 5.

    1.

    «Incenerimento in mare» designa la combustione a bordo di una nave, di una piattaforma o altro impianto artificiale in mare di rifiuti o altre materie ai fini delle loro eliminazione deliberata mediante distruzione termica.

  5. 2.

    L’espressione «incenerimento in mare» non è riferita all’incenerimento di rifiuti o altre materie a bordo di una nave, di una piattaforma o altri impianti off-shore se tali rifiuti o altre materie risultano dallo sfruttamento normale di tale nave, tale piattaforma e tale impianto artificiale in mare.

6.

Per «navi e aeromobili» si intendono i veicoli che circolano sull’acqua, nell’acqua o nell’aria, di qualunque tipo. Questa locuzione include i veicoli su cuscino d’aria e gli apparecchi galleggianti, ad autopropulsione oppure no.

7.

Per «mare» si intendono tutte le acque marine, ad eccezione delle acque interne degli Stati, così come i fondi marini e il loro sottosuolo; questo termine non si riferisce ai depositi nel sottosuolo marino ai quali si accede unicamente a partire da terra.

8.

Per «rifiuti ed altre materie» si intendono i materiali e le sostanze di qualunque tipo, forma e natura.

9.

Con «permesso» si intende l’autorizzazione accordata preventivamente e conformemente alle misure pertinenti adottate secondo l’articolo 4.1.2 o l’articolo 8.2.

10.

Per «inquinamento» si intende l’introduzione, causata direttamente o indirettamente dall’attività umana, di rifiuti o altre materie nel mare, che abbia o possa avere effetti nocivi quali ad esempio i danni recati alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, rischi per la salute dell’uomo, ostacoli alle attività marittime, compresa la pesca e gli altri usi legittimi del mare, alterazione della qualità d’uso dell’acqua di mare e riduzione della sua attrattiva.

Art. 2Obiettivi

Le Parti contraenti proteggono e preservano, individualmente e collettivamente, l’ambiente marino da tutte le fonti di inquinamento e adottano misure efficaci secondo le loro possibilità scientifiche, tecniche ed economiche, per prevenire, ridurre e, quando sia possibile, eliminare l’inquinamento causato dallo scarico o dall’incenerimento in mare di rifiuti o altre materie. All’occorrenza, esse armonizzano le loro politiche a tale riguardo.

Art. 3Obblighi generali

1.

Nell’attuazione del presente Protocollo, le Parti contraenti applicano il principio di precauzione in materia di protezione dell’ambiente contro lo scarico di rifiuti o altre materie, che consiste nell’adottare le misure preventive appropriate quando vi sia motivo di pensare che rifiuti o altre materie introdotti nell’ambiente marino possano causare danni e questo anche quando non vi fossero prove conclusive dell’esistenza di un nesso causale fra gli elementi scaricati e i loro effetti.

2.

Ogni Parte contraente, tenuto conto del principio secondo il quale l’inquinatore dovrebbe, in linea di massima, assumersi i costi dell’inquinamento, promuove pratiche in base alle quali le persone che essa autorizza a scaricare o incenerire in mare si accollino le spese legate al rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento nell’ambito delle attività autorizzate tenendo dovutamente conto dell’interesse pubblico.

3.

La Parti contraenti, nell’applicazione di questo Protocollo, agiscono in maniera tale da non spostare direttamente o indirettamente, i danni o la probabilità di danni da un settore dell’ambiente a un altro, a non sostituire un tipo di inquinamento con un altro.

4.

Nessuna delle disposizioni del presente Protocollo deve essere interpretata dalle Parti contraenti come un ostacolo all’adozione, individuale o collettiva, di disposizioni più severe conformi al diritto internazionale per la prevenzione, riduzione o, quando sia possibile, eliminazione dell’inquinamento.

Art. 4Scarico di rifiuti o altre materie

  1. 1.

    1.

    Le Parti contraenti vietano lo scarico di ogni rifiuto o altre materie ad eccezione di quelli enumerati nell’Allegato 1.

  2. 2.

    Lo scarico di rifiuti o altre materie enumerati nell’Allegato 1 è subordinato al rilascio di un permesso. Le Parti contraenti adottano misure amministrative o legislative miranti a garantire che il rilascio dei permessi e le condizioni in base alle quali vengono accordati rispettino le disposizioni dell’Allegato 2. È opportuno rivolgere un’attenzione particolare alle possibilità di evitare lo scarico privilegiando le soluzioni più consone alla salvaguardia dell’ambiente.

2.

Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere interpretata come un impedimento a una Parte contraente di vietare, per quanto la riguarda, lo scarico di rifiuti o altre materie menzionati nell’Allegato 1. La Parte interessata notifica tali divieti all’Organizzazione.

Art. 5Incenerimento in mare

Le Parti contraenti vietano l’incenerimento in mare di rifiuti o altre materie.

Art. 6Esportazione di rifiuti o altre materie

1.

Le Parti contraenti non autorizzano l’esportazione di rifiuti o altre materie verso altri Paesi affinché vengano scaricati o inceneriti in mare.

2.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l’esportazione dei flussi di biossido di carbonio da eliminare conformemente all’Allegato 1 può essere effettuata, a condizione che sia stato concluso un accordo tra i Paesi interessati. Tale accordo prevede:

  1. 2.1

    la ripartizione delle responsabilità in materia di rilascio di permessi tra i Paesi che esportano i rifiuti e quelli che li ricevono, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo e del diritto internazionale applicabile; e

  2. 2.2

    in caso di esportazione verso Parti non contraenti, disposizioni almeno equivalenti a quelle che figurano nel presente Protocollo, comprese quelle che vertono sul rilascio dei permessi e sulle relative condizioni volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni dell’Allegato 2, al fine di garantire che l’accordo non deroghi agli obblighi di protezione e preservazione dell’ambiente marino cui sottostanno le Parti contraenti in virtù del presente Protocollo.

La Parte contraente che conclude un tale accordo lo notifica all’Organizzazione.1

  1. Introdotto dalla Ris. della 4a Riunione delle Parti contraenti del 30 ott. 2009, applicata provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° gen. 2024 (RU 2024 57).

Art. 7Acque interne

1.

Ferma restando qualsiasi altra disposizione del presente Protocollo, il presente Protocollo è applicabile alle acque interne solo nella misura prevista nei paragrafi 2 e 3.

2.

Ogni Parte contraente sceglie sia di applicare le disposizioni del presente Protocollo sia di adottare altre misure efficaci di rilascio di permessi e di regolamentazione al fine di controllare lo scarico deliberato di rifiuti o altre materie in acque marine interne quando tale scarico, se venisse effettuato in mare, costituirebbe un’«immersione» o un «incenerimento in mare» ai sensi dell’articolo 1.

3.

Ogni Parte contraente dovrebbe fornire all’Organizzazione informazioni circa la legislazione e i meccanismi istituzionali riguardanti la messa in opera, il rispetto e l’applicazione delle disposizioni nell’ambito delle acque marine interne. Le Parti contraenti dovrebbero adoperarsi, nella misura del possibile, per fornire, a titolo facoltativo, rapporti riassuntivi sul tipo e la natura delle materie scaricate nelle acque marine interne.

Art. 8Deroghe

1.

Le disposizioni degli articoli 4.1 e 5 non sono applicabili quando sia necessario tutelare la vita umana o la sicurezza di navi, aeromobili, piattaforme o altri impianti artificiali in mare, in casi di forza maggiore dovuti a intemperie o in qualsiasi altro caso che metta in pericolo la vita umana o che costituisca una minaccia reale per navi, aeromobili, piattaforme e altri impianti artificiali in mare, e allorquando lo scarico e l’incenerimento in mare si rivelino il solo mezzo per far fronte alla minaccia e comportino, con ogni probabilità, danni meno gravi di quelli che si avrebbero nel caso in cui non si ricorresse allo scarico o incenerimento in mare. Lo scarico o l’incenerimento in mare devono essere effettuati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la vita umana nonché per la fauna e la flora marine e l’operazione va segnalata immediatamente all’Organizzazione.

2.

Una Parte contraente può rilasciare un permesso per la deroga alle disposizioni degli articoli 4.1 e 5 nei casi di urgenza che costituiscono una minaccia inaccettabile per la salute dell’uomo, la sicurezza o l’ambiente marino o per i quali non è possibile altra soluzione. La Parte contraente consulta dapprima ogni altro Paese o tutti gli altri Paesi che potrebbero esserne colpiti come pure l’Organizzazione la quale, dopo aver consultato le altre Parti contraenti e, se del caso, le organizzazioni internazionali competenti, suggerisce senza indugio alla Parte contraente le procedure più appropriate da adottare conformemente all’articolo 18.6. La Parte contraente segue queste raccomandazioni nella misura del possibile in funzione del tempo di cui dispone per adottare le misure necessarie e tenuto conto dell’obbligo generale di evitare danni all’ambiente marino; essa informa l’Organizzazione sulle misure che avrà preso. Le Parti contraenti s’impegnano, in tali circostanze, a prestarsi aiuto reciproco.

3.

Una Parte contraente può rinunciare ai propri diritti ai sensi del paragrafo 2, nel momento della ratifica o dell’adesione al presente Protocollo o in seguito.

Art. 9Rilascio dei permessi e notifica

1.

Ogni Parte contraente designa una o più autorità competenti per:

  1. 1.

    rilasciare i permessi conformemente al presente Protocollo;

  2. 2.

    registrare la natura e le quantità di tutti i rifiuti o altre materie per i quali sono stati rilasciati permessi di scarico e, nella misura del possibile, le quantità effettivamente scaricate come pure il luogo, la data e il metodo di scarico; e

  3. 3.

    sorvegliare individualmente o in collaborazione con altre Parti contraenti e organizzazioni internazionali competenti lo stato dei mari ai fini del presente Protocollo.

2.

La o le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano i permessi, conformemente al presente Protocollo, per lo scarico o, come previsto dall’articolo 8.2, l’incenerimento in mare di rifiuti o altre materie che:

  1. 1.

    vengono caricati sul suo territorio; e

  2. 2.

    vengono caricati a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato sul suo territorio o battente la sua bandiera, ma il carico ha luogo sul territorio di uno Stato che non è Parte contraente del presente Protocollo.

3.

Per il rilascio dei permessi, la o le autorità competenti si conformano alle disposizioni dell’articolo 4 come pure ai criteri, misure e condizioni supplementari che ritenessero pertinenti.

4.

Ogni Parte contraente comunica, direttamente o attraverso un segretariato istituito in base a un accordo regionale, all’Organizzazione e, all’occorrenza, alle altre Parti contraenti:

  1. 1.

    le informazioni specificate nei paragrafi 1.2 e 1.3;

  2. 2.

    le misure amministrative e legislative prese per applicare le disposizioni del presente Protocollo, compreso un riassunto delle misure esecutive;

  3. 3.

    le informazioni sull’efficacia delle misure indicate nel paragrafo 4.2 e tutti i problemi incontrati nella loro applicazione.

Le informazioni indicate nei paragrafi 1.2 e 1.3 devono essere fornite una volta l’anno. Le informazioni specificate nei paragrafi 4.2 e 4.3 devono essere fornite regolarmente.

5.

I rapporti da sottoporre in applicazione dei paragrafi 4.2 e 4.3 vengono valutati da un organo sussidiario appropriato designato dalla Riunione delle Parti contraenti. Questo organo comunicherà le proprie conclusioni in una Riunione apposita o in una Riunione speciale delle Parti contraenti.

Art. 10Applicazione e imposizione

1.

Ogni Parte contraente applica le misure richieste per l’imposizione del presente Protocollo:

  1. 1.

    a tutte le navi e aeromobili immatricolati sul suo territorio o battente la sua bandiera;

  2. 2.

    a tutte le navi e aeromobili che carichino sul suo territorio rifiuti o altre materie destinati ad essere immersi o inceneriti in mare;

  3. 3.

    a tutte le navi, aeromobili e piattaforme o altri impianti artificiali in mare che presumibilmente effettuano operazioni di scarico o d’incenerimento in mare nelle zone in cui essa è abilitata ad esercitare la propria giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

2.

Ogni Parte contraente prende misure appropriate conformemente al diritto internazionale per prevenire e, se necessario, reprimere gli atti contrari alle disposizioni del presente Protocollo.

3.

Le Parti contraenti concordano di cooperare nell’elaborazione delle procedure in vista dell’applicazione effettiva del presente Protocollo nelle zone che non appartengono alla giurisdizione di uno Stato, comprese le procedure per segnalare navi e aeromobili osservati mentre effettuano operazioni di scarico o d’incenerimento in mare contravvenendo alle disposizioni del presente Protocollo.

4.

Il presente Protocollo non è applicabile a navi e aeromobili che fruiscono dell’immunità di Stato loro conferita dal diritto internazionale. Tuttavia, ogni Parte contraente vigila, mediante l’adozione di misure appropriate, affinché queste navi e aeromobili che le appartengono o che sono da essa gestiti agiscano conformemente agli scopi del presente Protocollo e ne informa di conseguenza l’Organizzazione.

5.

Uno Stato, dal momento in cui esprime il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo o in qualsiasi momento ulteriore, dichiara di applicarne le disposizioni alle proprie navi e ai propri aeromobili menzionati nel paragrafo 4 riconoscendo che solo questo Stato può applicare queste disposizioni a tali navi e aeromobili.

Art. 11Procedure relative al rispetto delle disposizioni

1.

Al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, la Riunione delle Parti contraenti stabilisce le procedure ed i meccanismi necessari per valutare e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Protocollo. Tali procedure e meccanismi vengono predisposti in maniera tale da facilitare uno scambio di informazioni totale, senza riserve, con intenti costruttivi.

2.

La Riunione delle Parti contraenti, dopo aver esaminato a fondo tutte le informazioni sottoposte alla legislazione del presente Protocollo e tutte le raccomandazioni fatte attraverso le procedure ed i meccanismi stabiliti in base al paragrafo 1, può fornire i consigli, l’assistenza o la cooperazione necessari alle Parti contraenti e alle Parti non contraenti.

Art. 12Cooperazione regionale

Al fine di promuovere gli obiettivi del presente Protocollo, le Parti contraenti che hanno un interesse comune nella protezione dell’ambiente marino di una regione geografica determinata, si adoperano, tenendo conto delle caratteristiche regionali, di rafforzare la cooperazione regionale concludendo, segnatamente, accordi regionali compatibili con il presente Protocollo per la prevenzione, la riduzione e, ove possibile, l’eliminazione dell’inquinamento causato dallo scarico o dall’incenerimento in mare di rifiuti o altre materie. Le Parti contraenti si sforzano, insieme alle Parti contraenti di accordi regionali, di armonizzare le procedure che dovranno essere seguite dalle Parti contraenti delle diverse convenzioni.

Art. 13Cooperazione e assistenza tecniche

1.

Le Parti contraenti, attraverso la collaborazione in seno all’Organizzazione e in sintonia con altre organizzazioni internazionali competenti, promuovono l’assistenza bilaterale e multilaterale nel campo della prevenzione, riduzione e, se possibile, eliminazione dell’inquinamento causato dagli scarichi di rifiuti, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, alle Parti contraenti che ne facciano richiesta per quanto attiene:

  1. 1.

    alla formazione del personale tecnico e scientifico ai fini della ricerca, del controllo e dell’applicazione compresa, se del caso, la fornitura degli impianti e dei mezzi necessari allo scopo di incrementare le capacità nazionali;

  2. 2.

    ai consigli sull’attuazione di questo Protocollo;

  3. 3.

    all’informazione e cooperazione tecniche relative alla riduzione della produzione di rifiuti e agli stessi procedimenti di produzione;

  4. 4.

    all’informazione e cooperazione tecniche relative all’eliminazione e al trattamento dei rifiuti e ad altre misure intese a prevenire, ridurre e, quando possibile, eliminare l’inquinamento causato dallo scarico;

  5. 5.

    all’accesso a ecotecnologie e al know-how relativo così come alla loro trasmissione in particolare ai Paesi in sviluppo e a quelli in fase di transizione verso l’economia di mercato, a condizioni favorevoli, comprese condizioni preferenziali comunemente concordate, tenendo presente la necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale nonché i bisogni specifici dei Paesi in sviluppo e dei Paesi in fase di transizione verso l’economia di mercato.

2.

L’Organizzazione deve svolgere le funzioni seguenti:

  1. 1.

    trasmissione delle richieste di cooperazione tecnica di Parti contraenti ad altre Parti contraenti, tenendo conto di fattori quali le capacità tecniche;

  2. 2.

    coordinamento delle richieste di assistenza con altre organizzazioni internazionali competenti, se necessario; e

  3. 3.

    assistenza, previa verifica della disponibilità di risorse sufficienti, ai Paesi in sviluppo e ai Paesi in fase di transizione verso l’economia di mercato che abbiano annunciato l’intenzione di diventare Parti contraenti del presente Protocollo, per l’esame dei mezzi necessari per la sua applicazione integrale.

Art. 14Ricerca scientifica e tecnica

1.

Le Parti contraenti assumono misure adeguate per promuovere e facilitare la ricerca scientifica e tecnica sulla prevenzione, la riduzione e, quando sia possibile, l’eliminazione dell’inquinamento causato dallo scarico e da altre fonti di inquinamento dei mari significative per questo Protocollo. Fra questi lavori di ricerca annoveriamo in particolare l’osservazione, la misurazione, la valutazione e l’analisi dell’inquinamento con metodi scientifici.

2.

Per realizzare gli obiettivi del presente Protocollo, le Parti contraenti incoraggiano la comunicazione ad altre Parti contraenti che ne facciano richiesta di informazioni relative:

  1. 1.

    alle attività scientifiche e tecniche nonché alle misure adottate in conformità del presente Protocollo;

  2. 2.

    ai programmi scientifici e tecnici inerenti alla ricerca marina e ai loro obiettivi;

  3. 3.

    all’impatto osservato in occasione delle attività di sorveglianza e di valutazione effettuate in applicazione dell’articolo 9.1.3.

Art. 15Responsabilità

In sintonia con i principi del diritto internazionale relativo alla responsabilità degli Stati per i danni causati all’ambiente di altri Stati o a qualsiasi altro settore dell’ambiente, le Parti contraenti s’impegnano ad elaborare procedure riguardanti la responsabilità legata allo scarico o all’incenerimento in mare di rifiuti o altre materie.

Art. 16Composizione delle controversie

1.

Per la composizione delle controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo si ricorre, in primo luogo, al negoziato, alla mediazione, alla conciliazione o ad altri mezzi pacifici scelti dalle parti in causa.

2.

Se non è stato possibile comporre la controversia entro i dodici mesi seguenti la data di notifica della stessa da una Parte contraente a un’altra, la controversia viene regolata, su richiesta di una parte in causa, per mezzo della procedura d’arbitrato prevista nell’Allegato 3, a meno che le parti in causa non concordino di ricorrere a una delle procedure enumerate nell’articolo 287 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982). Le parti in causa possono convenire su quest’ultima soluzione indipendentemente dal fatto di essere Parti contraenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982).

3.

Nel caso in cui le parti in causa concordino di ricorrere a una delle procedure previste nell’articolo 287 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982) sono applicabili, mutatis mutandis, pure le disposizioni enunciate nella parte XV di questa Convenzione relative a tale procedura.

4.

Il termine di dodici mesi menzionato nel paragrafo 2 può essere prorogato, di comune accordo fra le parti interessate, di altri dodici mesi.

5.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, ogni Stato può, nel momento in cui esprime il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, notificare al Segretario generale che nel caso in cui fosse coinvolto in una controversia a proposito dell’interpretazione o applicazione dell’articolo 3.1 o 3.2, si chieda il suo consenso prima che la controversia possa essere composta per mezzo della procedura d’arbitrato prevista nell’Allegato 3.

Art. 17Cooperazione internazionale

Le Parti contraenti promuovono gli obiettivi del presente Protocollo in seno alle organizzazioni internazionali competenti.

Art. 18Riunione delle Parti contraenti

1.

Nelle Riunioni o Riunioni speciali, le Parti contraenti procedono a una verifica costante dell’applicazione del presente Protocollo e valutano la sua efficacia per individuare i mezzi atti al rafforzamento delle misure destinate a prevenire, ridurre e, quando possibile, eliminare l’inquinamento causato dallo scarico o dall’incenerimento in mare di rifiuti o altre materie. A tal fine le Parti contraenti, in occasione delle loro Riunioni o Riunioni speciali, possono:

  1. 1.

    esaminare e adottare emendamenti al presente Protocollo conformemente alle disposizioni degli articoli 21 e 22;

  2. 2.

    creare, all’occorrenza, organi sussidiari incaricati di esaminare ogni questione al fine di facilitare la messa in opera del presente Protocollo;

  3. 3.

    invitare organismi specializzati a fornire consigli alle Parti contraenti o all’Organizzazione su questioni importanti per questo Protocollo;

  4. 4.

    favorire la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti interessati alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento;

  5. 5.

    esaminare le informazioni rese disponibili dall’applicazione dell’articolo 9.4;

  6. 6.

    elaborare o adottare, consultandosi con le organizzazioni internazionali competenti, le procedure indicate nell’articolo 8.2, compresi i criteri fondamentali relativi alla definizione dei casi eccezionali e urgenti così come le procedure di consultazione e di scarico sicuro di materie in mare in tali casi;

  7. 7.

    esaminare e adottare risoluzioni; e

  8. 8.

    studiare ogni misura supplementare eventualmente richiesta.

2.

Alla loro prima Riunione, le Parti contraenti stabiliscono il regolamento interno che ritengono opportuno.

Art. 19Funzioni dell’Organizzazione

1.

L’Organizzazione è incaricata delle funzioni di segretariato relative a questo Protocollo. Ogni Parte contraente del presente Protocollo che non è Membro dell’Organizzazione partecipa in misura appropriata alle spese sopportate dall’Organizzazione nell’esercizio delle sue funzioni.

2.

Le funzioni di segretariato necessarie all’amministrazione del presente Protocollo consistono in particolare:

  1. 1.

    nel convocare Riunioni delle Parti contraenti una volta l’anno, a meno che non sia stato deciso altrimenti dalle Parti contraenti, e Riunioni speciali delle Parti contraenti ogni qualvolta lo richiedano almeno i due terzi delle Parti contraenti;

  2. 2.

    nel fornire, su richiesta, consigli per quanto riguarda l’attuazione del presente Protocollo nonché sulle direttive e procedure elaborate in applicazione del presente Protocollo;

  3. 3.

    nell’esaminare le richieste d’informazione e le informazioni provenienti dalle Parti contraenti, consultare le Parti in questione e le organizzazioni internazionali competenti e fornire alle Parti contraenti raccomandazioni sulle questione legate al presente Protocollo anche se non esplicitamente previste da esso;

  4. 4.

    nell’assicurare la preparazione e l’assistenza, consultandosi con la Parti contraenti e le organizzazioni internazionali competenti, per l’elaborazione e l’applicazione delle procedure designate nell’articolo 18.1.6;

  5. 5.

    nel comunicare alle Parti contraenti tutte le notifiche ricevute dall’Organizzazione conformemente al presente Protocollo;

  6. 6.

    nel redigere, ogni due anni, un bilancio e un rapporto finanziario ai fini dell’amministrazione del presente Protocollo che saranno inoltrati a tutte le Parti contraenti.

3.

Oltre alle funzioni descritte nell’articolo 13.2.3, e con riserva della disponibilità di risorse sufficienti, l’Organizzazione:

  1. 1.

    collabora alle valutazioni sullo stato dell’ambiente marino; e

  2. 2.

    collabora con le organizzazioni internazionali competenti che si occupano delle prevenzione e del controllo dell’inquinamento.

Art. 20Allegati

Gli Allegati del presente Protocollo sono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 21Emendamenti al Protocollo

1.

Ogni Parte contraente può proporre emendamenti agli articoli del presente Protocollo. Il testo di una proposta d’emendamento viene trasmesso dall’Organizzazione alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere esaminato in occasione di una Riunione delle Parti contraenti o di una Riunione speciale delle Parti contraenti.

2.

Gli emendamenti agli articoli del presente Protocollo vengono adottati con la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti alla Riunione delle Parti contraenti o alla Riunione speciale delle Parti contraenti convocata a tal fine.

3.

Un emendamento entra in vigore per le Parti contraenti che l’hanno accettato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti contraenti hanno depositato uno strumento di accettazione dell’emendamento presso l’Organizzazione. In seguito l’emendamento entra in vigore per ogni altra Parte contraente il sessantesimo giorno che segue la data in cui la Parte contraente in questione avrà depositato il proprio strumento di accettazione dell’emendamento.

4.

Il Segretario generale informa le Parti contraenti su ogni emendamento adottato in occasione di Riunioni delle Parti contraenti e comunica loro altresì la data nella quale questo emendamento entra in vigore in generale e per ogni Parte contraente.

5.

Dopo l’entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo, ogni Stato che diventa Parte contraente del presente Protocollo diventa Parte contraente del presente Protocollo modificato, a meno che i due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti alla Riunione o alla Riunione speciale delle Parti contraenti che adottano l’emendamento non decidano altrimenti.

Art. 22Emendamenti agli Allegati

1.

Ogni Parte contraente può proporre emendamenti agli Allegati del presente Protocollo. Il testo di una proposta di emendamento viene trasmesso dall’Organizzazione alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere esaminato in una Riunione delle Parti contraenti o in una Riunione speciale delle Parti contraenti.

2.

Gli emendamenti agli Allegati, eccetto che per l’Allegato 3, saranno fondati su considerazioni scientifiche o tecniche e potranno tenere conto, all’occorrenza, dei fattori giuridici e socioeconomici. Questi emendamenti vengono adottati con la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti alla Riunione delle Parti contraenti o alla Riunione speciale delle Parti contraenti convocata a tal fine.

3.

L’Organizzazione comunica, senza indugio, alle Parti contraenti gli emendamenti agli Allegati che sono stati adottati in occasione di una Riunione delle Parti contraenti o di una Riunione speciale delle Parti contraenti.

4.

Ad eccezione dei casi previsti dalle disposizioni del paragrafo 7, gli emendamenti agli Allegati diventano effettivi per ogni Parte contraente nel momento stesso della notifica della loro accettazione all’Organizzazione oppure 100 giorni dopo la data della loro adozione in occasione di una Riunione delle Parti contraenti, se questa data è posteriore, eccetto che per le Parti contraenti che avranno dichiarato, prima della scadenza di questo termine di 100 giorni, di non essere in grado di accettare l’emendamento in questione in quel momento. Una Parte contraente può in ogni momento sostituire una dichiarazione di opposizione con una dichiarazione di accettazione e in quel caso l’emendamento fino ad allora oggetto di opposizione entra in vigore per questa Parte contraente.

5.

Il Segretario generale notifica, senza indugio, alle Parti contraenti gli strumenti di accettazione o di opposizione che sono stati depositati presso l’Organizzazione.

6.

Un nuovo Allegato o un emendamento a un Allegato collegato con un emendamento agli articoli del presente Protocollo non entra in vigore prima che l’emendamento agli articoli del presente Protocollo sia entrato in vigore.

7.

Per quanto riguarda gli emendamenti all’Allegato 3 concernenti la procedura d’arbitrato, e per quanto riguarda l’adozione o l’entrata in vigore di nuovi Allegati, sono applicabili le procedure di emendamento agli articoli del presente Protocollo.

Art. 23Rapporto tra il Protocollo e la Convenzione

Per le Parti contraenti del presente Protocollo, che sono nel contempo Membri della Convenzione, il presente Protocollo sostituirà la Convenzione.

Art. 24Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1.

Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato nella sede dell’Organizzazione dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998, e, da questo momento in poi, aperto all’adesione di ogni Stato.

2.

Gli Stati possono diventare Parti contraenti del presente Protocollo con:

  1. 1.

    la firma non subordinata alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione;

  2. 2.

    la firma subordinata alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione seguita dalla ratifica, dall’accettazione o dall’approvazione; o

  3. 3.

    l’adesione.

3.

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione avvengono mediante il deposito di uno strumento relativo presso il Segretario generale.

Art. 25Entrata in vigore

1.

Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui:

  1. 1.

    almeno ventisei Stati hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente all’articolo 24; e

  2. 2.

    almeno quindici Parti contraenti della Convenzione sono inclusi nel numero di Stati indicato nel paragrafo 1.1.

2.

Per ognuno degli Stati che hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente all’articolo 24, dopo la data menzionata nel paragrafo 1, il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui lo Stato in questione ha espresso il suo consenso.

Art. 26Periodo transitorio

1.

Ogni Stato che non era Parte contraente della Convenzione prima del 31 dicembre 1996 e che esprime il suo consenso a essere vincolato dal presente Protocollo prima della sua entrata in vigore o entro un termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore, può, nel momento in cui esprime il suo consenso, notificare al Segretario generale che, per ragioni descritte nella notifica, non sarà in grado di rispettare alcune disposizioni del presente Protocollo, che non siano quelle statuite nel paragrafo 2, per un periodo transitorio che non supera il termine indicato nel paragrafo 4.

2.

Una notifica fatta in base al paragrafo 1 non invalida gli obblighi di una Parte contraente del presente Protocollo per quanto riguarda l’incenerimento in mare o lo scarico in mare di scorie radioattive o altre materie radioattive.

3.

Ogni Parte contraente del presente Protocollo che abbia notificato al Segretario generale in base al paragrafo 1 di non essere in grado, durante il periodo transitorio specificato, di rispettare, in tutto o in parte, l’articolo 4.1 o l’articolo 9, deve nondimeno vietare durante questo periodo lo scarico di rifiuti o altre materie per i quali non ha rilasciato permessi, fare del suo meglio per adottare misure amministrative o legislative miranti a garantire che il rilascio dei permessi e le condizioni alla base degli stessi rispettino le disposizioni dell’Allegato 2 e notificare al Segretario generale il rilascio di ogni permesso.

4.

Ogni periodo transitorio specificato in una notifica redatta in base al paragrafo 1 non deve superare il termine di cinque anni dal momento dell’inoltro della notifica stessa.

5.

Le Parti contraenti che hanno inoltrato una notifica in base al paragrafo 1 sottopongono alla prima Riunione delle Parti contraenti successiva al deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, un programma e un calendario per giungere al rispetto integrale del presente Protocollo, come pure ogni domanda pertinente di cooperazione e di assistenza tecniche conformemente all’articolo 13 del presente Protocollo.

6.

Le Parti contraenti che hanno inoltrato una notifica redatta in base al paragrafo 1 stabiliscono le procedure e i meccanismi per il periodo transitorio ai fini dell’attuazione e del controllo dei programmi sottoposti e concepiti per ottemperare alla completa osservanza del presente Protocollo. Queste Parti contraenti sottopongono un rapporto sui progressi compiuti in tal senso a ogni Riunione delle Parti contraenti convocata durante il periodo transitorio considerato, affinché possano essere adottate le misure più appropriate.

Art. 27Risoluzione

1.

Ogni Parte contraente può ritirarsi dal presente Protocollo in ogni momento dopo la decorrenza di un periodo di due anni dalla data in cui è entrato in vigore il presente Protocollo per la Parte contraente in questione.

2.

La risoluzione avviene mediante il deposito di uno strumento di risoluzione presso il Segretario generale.

3.

La risoluzione è effettiva dopo un anno dal momento in cui il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di risoluzione o alla scadenza di un periodo più lungo eventualmente specificato in questo strumento.

Art. 28Depositario

1.

Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale.

2.

Oltre alle funzioni già specificate negli articoli 10.5, 16.5, 21.4, 22.5 e 26.5, il Segretario generale:

  1. 1.

    informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito:

    1. 1.

      di ogni nuova firma o di ogni nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato e della data di questa firma o di questo deposito;

    2. 2.

      della data di entrata in vigore del presente Protocollo;

    3. 3.

      del deposito di ogni strumento di risoluzione, della data in cui questo strumento è stato ricevuto e della data in cui la risoluzione diventa effettiva;

  2. 2.

    trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito.

3.

Dall’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite1.

  1. RS 0.120

Art. 29Testi autentici

Il presente Protocollo è redatto in un solo esemplare originale in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Allegati

  • Rifiuti o altre materie suscettibili di essere scaricati
  • Valutazione dei rifiuti e altre materie suscettibili di essere scaricati
  • Procedura d’arbitrato

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 25.07.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).