Art. 1Obiettivo
Il presente Accordo collega il sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione («SSQE dell’UE») con il sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera («SSQE della Svizzera»).

Nessun progetto di revisione in corso.
La Confederazione Svizzera, (in seguito denominata «Svizzera»), da una parte, e l’Unione europea, (in seguito denominata «Unione»), dall’altra, (in seguito denominate «Parti contraenti»), consapevoli della sfida mondiale posta dai cambiamenti climatici e degli sforzi internazionali necessari per ridurre le emissioni di gas a effetto serra al fine di combattere i cambiamenti climatici; ritenuti gli impegni internazionali, in particolare della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito «UNFCCC») e del relativo protocollo di Kyoto, volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra; considerando che la Svizzera e l’Unione condividono l’obiettivo di ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e oltre; consapevoli che le revisioni dei sistemi di scambio di quote di emissione dell’Unione e della Svizzera per i prossimi periodi di scambio possono richiedere il riesame del presente Accordo almeno al fine di preservare l’integrità degli impegni di tutela del clima assunti dalle Parti contraenti; riconoscendo che i sistemi di scambio di quote di emissione costituiscono uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente sotto il profilo dei costi; considerando che il collegamento dei suddetti sistemi per consentire lo scambio di quote di emissione tra sistemi contribuirà a costruire un solido mercato internazionale del carbonio e a rafforzare ulteriormente gli sforzi di riduzione delle emissioni delle Parti contraenti che hanno collegato i loro sistemi; considerando che il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione dovrebbe permettere di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi connessi e di assicurare il corretto funzionamento dei mercati del carbonio connessi; visti il sistema per lo scambio di quote di emissione dell’Unione, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio modificata (direttiva 2003/87/CE), e il sistema per lo scambio di quote di emissioni della Svizzera, istituito dalla legge sul CO2 e dalla relativa ordinanza; ricordando che la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein partecipano al sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione; considerando che, in funzione dei tempi di ratifica del presente Accordo, il collegamento dovrebbe essere operativo a decorrere dal 1° gennaio 2019 o dal 1° gennaio 2020, fatti salvi i criteri fondamentali applicati in precedenza dalla Svizzera o dall’Unione e fatta salva l’applicazione provvisoria del presente Accordo; consapevoli che il collegamento dei sistemi di scambio delle quote di emissione richiede l’accesso a informazioni riservate e lo scambio delle stesse tra le Parti contraenti e, di conseguenza, anche adeguate misure di sicurezza; constatando che il presente Accordo non pregiudica le disposizioni con cui le Parti contraenti definiscono i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che non rientrano nel quadro dei sistemi per lo scambio di quote di emissione; riconoscendo che il presente Accordo si applica lasciando impregiudicato qualsiasi accordo bilaterale tra la Svizzera e la Francia, in merito allo statuto binazionale dell’Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo stabilito dalla Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse , fintanto che l’accordo bilaterale rispetta i criteri fondamentali e le disposizioni tecniche definiti nel presente Accordo; riconoscendo che le disposizioni del presente Accordo sono redatte tenuto conto del rapporto speciale e degli stretti legami esistenti tra la Svizzera e l’Unione; rallegrandosi dell’intesa raggiunta in occasione della 21a Conferenza delle Parti contraenti della UNFCCC tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015, e riconoscendo che le questioni relative ai conteggi risultanti da tale Convenzione saranno esaminate a tempo debito, hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo collega il sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione («SSQE dell’UE») con il sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera («SSQE della Svizzera»).
I sistemi di scambio di quote di emissione delle Parti contraenti («SSQE») rispettano almeno i criteri fondamentali di cui all’allegato I.
I registri delle Parti contraenti rispettano i criteri di cui all’allegato I parte C.
Per rendere operativo il collegamento tra il SSQE dell’UE e il SSQE della Svizzera, è opportuno stabilire un collegamento diretto tra il catalogo delle transazioni dell’Unione europea (European Union Transaction Log, EUTL) del registro dell’Unione e il libro di bordo elettronico supplementare della Svizzera (Swiss Supplementary Transaction Log, SSTL) del registro svizzero, al fine di consentire il trasferimento da un registro all’altro delle quote di emissione rilasciate dai due SSQE.
In particolare il collegamento dei registri:
è gestito, per la Svizzera, dall’amministratore del registro della Svizzera e, per l’Unione, dall’amministratore centrale dell’Unione;
funziona in conformità del diritto applicabile in ciascuna giurisdizione;
è supportato da procedure automatizzate integrate sia nel registro svizzero sia in quello dell’Unione per consentire le transazioni;
è attuato in modo da assicurare, nella misura del possibile, un funzionamento coerente per gli utenti del registro della Svizzera e del registro dell’Unione.
L’amministratore del registro della Svizzera, l’amministratore centrale dell’Unione o i due amministratori insieme possono disattivare temporaneamente il collegamento dei registri per eseguire la manutenzione del sistema o in caso di violazioni della sicurezza o rischi per la sicurezza, conformemente alle normative vigenti in Svizzera e nell’Unione europea. In caso di chiusura temporanea del collegamento dei registri per la manutenzione del sistema o in caso di violazione della sicurezza o rischi per la sicurezza, le Parti contraenti ne danno avviso quanto prima e protraggono la chiusura temporanea per il minor tempo possibile.
Le Parti contraenti reagiscono prontamente e in stretta collaborazione, avvalendosi delle misure disponibili nell’ambito delle rispettive giurisdizioni, per prevenire le frodi e tutelare l’integrità del mercato dei SSQE collegati. Nell’ambito dei SSQE collegati, l’amministratore del registro della Svizzera, l’amministratore centrale dell’Unione e gli amministratori nazionali degli Stati membri dell’Unione collaborano tra loro al fine di ridurre al minimo il rischio di frode, uso improprio o attività criminali in relazione ai registri, di reagire a tali eventi e di proteggere l’integrità del collegamento dei registri. Le misure convenute dagli amministratori per minimizzare il rischio di frode, uso improprio o attività criminali sono adottate con decisione del comitato misto.
L’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione stabiliscono procedure operative comuni1 relative a questioni tecniche o di altra natura necessarie al funzionamento del collegamento tenuto conto delle priorità della normativa interna. Le procedure operative elaborate dagli amministratori entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.
L’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione elaborano norme tecniche di collegamento (Linking Technical Standards, LTS)2 basate sui principi di cui all’allegato II, che descrivono dettagliatamente i requisiti per istituire un collegamento solido e sicuro tra lo SSTL e l’EUTL. Le norme tecniche di collegamento elaborate dagli amministratori entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.
Eventuali problemi riconducibili all’attuazione e al funzionamento del collegamento tra i registri sono risolti tramite consultazione tempestiva dell’amministratore del registro della Svizzera e dell’amministratore centrale dell’Unione e conformemente alle procedure operative comuni stabilite.
Le quote di emissione che possono essere utilizzate a fini di conformità nell’ambito del SSQE di una Parte contraente sono riconosciute a fini di conformità nell’ambito del SSQE dell’altra Parte contraente.
Per «quota di emissione» s’intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, attribuito nel quadro del SSQE dell’UE o del SSQE della Svizzera valido ai fini dell’adempimento degli obblighi del SSQE dell’UE o del SSQE della Svizzera.
Le restrizioni all’uso di quote specifiche esistenti in un SSQE possono essere applicate nell’altro SSQE.
Gli amministratori dei registri e i titolari dei conti devono poter identificare il SSQE in cui è stata emessa una quota di emissione in base almeno al codice paese del numero di serie della quota di emissione.
Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente, almeno annualmente, del totale delle quote di emissione rilasciate nell’ambito dell’altro SSQE e del numero di quote di emissione rilasciate nell’ambito dell’altro SSQE e che sono state restituite per conformarsi agli obblighi o che sono state cancellate volontariamente.
Le Parti contraenti tengono conto dei flussi netti di quote a norma dei principi e delle norme di conteggio approvati dalla UNFCCC, non appena questi sono entrati in vigore. Tale meccanismo è stabilito in un allegato del presente Accordo adottato con decisione del comitato misto.
A partire dall’entrata in vigore del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, le Parti contraenti trasferiscono o acquisiscono un numero sufficiente di diritti di emissione assegnati (Assigned Amount Unit, AAU) validi per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, in un intervallo concordato e, in caso di denuncia dell’Accordo conformemente all’articolo 16, per tener conto dei flussi netti di quote tra le Parti contraenti, nella misura in cui tali quote siano state restituite dai gestori del SSQE per conformarsi agli obblighi e nella misura in cui tali quote rappresentino emissioni figuranti nell’allegato A del protocollo di Kyoto. Il meccanismo di tali transazioni è definito in un allegato del presente Accordo adottato con decisione del comitato misto dopo l’entrata in vigore della modifica del protocollo di Kyoto1. Tale allegato contiene altresì un’intesa sulla gestione delle quote ai proventi, applicabile al primo trasferimento internazionale di AAU.
Le quote possono essere vendute dalle Parti contraenti esclusivamente mediante asta.
I gestori dei due SSQE possono chiedere di essere ammessi a presentare un’offerta all’asta delle quote. L’accesso a tali aste è concesso ai gestori dei due SSQE su base non discriminatoria. Per assicurare l’integrità delle aste, possono chiedere di essere ammessi alle aste solamente altre categorie di partecipanti disciplinate dalle leggi di una Parte contraente o specificamente autorizzate a partecipare alle aste.
L’asta è condotta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio e conformemente ai criteri di cui all’allegato I parte D.
Le attività di trasporto aereo sono integrate dalle Parti contraenti nei rispettivi SSQE conformemente ai criteri fondamentali di cui all’allegato I parte B. L’integrazione delle attività di trasporto aereo nel SSQE della Svizzera segue gli stessi principi del SSQE dell’UE, in particolare per quanto riguarda il campo d’applicazione, il limite massimo e l’assegnazione.
In caso di modifiche relative alle attività di trasporto aereo nell’ambito del SSQE dell’UE, l’allegato I parte B è riesaminato dal comitato misto a norma dell’articolo 13 paragrafo 2.
Il comitato misto si riunisce in ogni caso entro la fine del 2018 per riesaminare le pertinenti disposizioni del presente Accordo relative al campo di applicazione delle attività di trasporto aereo a norma dell’articolo 13 paragrafo 2.
Per informazioni riservate si intendono le informazioni e il materiale, in forma orale, visiva, elettronica, magnetica o scritta, comprese attrezzature e tecnologie, che le Parti contraenti hanno fornito o scambiato in relazione al presente Accordo e che: i) potrebbero danneggiare in varia misura gli interessi della Svizzera, dell’Unione o di uno o più Stati membri dell’Unione, se divulgati senza autorizzazione; ii) richiedono protezione da una divulgazione non autorizzata per ragioni attinenti alla sicurezza di una delle Parti contraenti; e iii) sono classificati come riservati da una delle Parti contraenti.
Fatte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle Parti contraenti, ciascuna Parte contraente protegge le informazioni riservate, in particolare dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita d’integrità, in conformità dei requisiti di sicurezza, dei livelli di riservatezza e delle istruzioni di trattamento di cui, rispettivamente, agli allegati II, III e IV. Il termine «trattamento» comprende la creazione, il trattamento, l’archiviazione, la trasmissione o la distruzione di informazioni riservate o altre informazioni ivi contenute.
Ogni Parte contraente ha la responsabilità esclusiva di classificare come riservate le informazioni che pubblica e di ridurre o eliminare il livello di riservatezza applicato. Quando pubblicano congiuntamente un’informazione riservata, le Parti contraenti decidono di comune accordo della classificazione e del livello di riservatezza, come pure della riduzione e dell’eliminazione del livello di riservatezza.
Le informazioni riservate sono classificate come «SSQE riservatissimo», «SSQE riservato» o «SSQE a divulgazione limitata» in base al livello di riservatezza di cui all’allegato III.
L’autore di informazioni riservate della Parte contraente che le pubblica riduce il livello di riservatezza delle informazioni a un livello inferiore non appena esse non richiedono più un grado di protezione più elevato ed elimina la classificazione di riservatezza non appena esse cessano di richiedere una protezione dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita di integrità.
La Parte contraente che pubblica le informazioni informa la Parte contraente ricevente di eventuali nuove informazioni riservate e del relativo livello di riservatezza, nonché di eventuali riduzioni del livello di riservatezza o dell’eliminazione della classificazione di riservatezza.
Le Parti contraenti istituiscono e mantengono un elenco condiviso delle informazioni riservate.
Il presente Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare o adottare disposizioni legislative in relazione al presente Accordo, compreso il diritto di adottare misure di protezione più rigorose.
Qualora una delle Parti contraenti elabori disposizioni legislative in un settore rilevante per il presente Accordo, essa lo notifica all’altra Parte contraente per iscritto tempestivamente. A tal fine, il comitato misto istituisce procedure di scambio di informazioni e di consultazione regolari.
A seguito della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna delle Parti contraenti può chiedere uno scambio di opinioni al riguardo in seno al comitato misto a norma dell’articolo 13 paragrafo 4, in particolare per valutare se le disposizioni legislative sono suscettibili di incidere direttamente sui criteri di cui all’allegato I.
Qualora una delle Parti contraenti adotti una proposta di atto legislativo rilevante per il presente Accordo, una copia della medesima è trasmessa al rappresentante o ai rappresentanti dell’altra Parte contraente in seno al comitato misto.
In seguito all’adozione ad opera di una delle Parti contraenti di un atto legislativo rilevante per il presente Accordo, una copia del medesimo è trasmessa al rappresentante o ai rappresentanti dell’altra Parte contraente in seno al comitato misto.
Se giunge alla conclusione che un atto legislativo incide direttamente sui criteri di cui all’allegato I, il comitato misto decide di modificare in modo corrispondente la parte pertinente dell’allegato I. Tale decisione è adottata entro un termine di sei mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta.
Se non è possibile giungere a una decisione in merito a una modifica dell’allegato I entro il termine di cui al paragrafo 6, il comitato misto esamina, entro otto mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta, tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente Accordo e adotta le decisioni necessarie a tal fine.
Le Parti contraenti coordinano i loro sforzi nei settori rilevanti per il presente Accordo e, in particolare, riguardo ai criteri fissati negli allegati, al fine di assicurare la corretta applicazione del presente Accordo e l’integrità dei SSQE delle Parti contraenti, nonché di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di CO2 ed eccessive distorsioni della concorrenza tra i due SSQE collegati.
Tale coordinamento avviene in particolare tramite lo scambio o la comunicazione di informazioni in via formale o informale e, su richiesta di una Parte contraente, attraverso consultazioni in sede di comitato misto.
È istituito un comitato misto composto di rappresentanti delle Parti contraenti.
Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro 30 giorni dalla richiesta.
Una volta entrate in vigore, le decisioni prese dal comitato misto nei casi previsti dal presente Accordo sono vincolanti per le Parti contraenti, che adottano le misure necessarie per garantirne l’attuazione e l’applicazione.
Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. Le decisioni prese dal comitato misto sono approvate da entrambe le Parti contraenti.
Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati e gruppi di lavoro atti ad assisterlo nell’esercizio delle sue funzioni.
Il comitato misto gestisce il presente Accordo e provvede alla corretta applicazione dello stesso.
Il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente del presente Accordo.
Il comitato misto esamina le modifiche degli articoli del presente Accordo proposte da una delle Parti contraenti. Se approva la proposta, il comitato misto la trasmette alle Parti contraenti perché sia adottata conformemente alle rispettive procedure interne.
In seguito a una richiesta presentata ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 3, il comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle disposizioni proposte, in particolare per valutare se il SSQE della Parte contraente in questione non rispetta più i criteri stabiliti negli allegati.
In seguito alla sospensione o prima della notifica di denuncia del presente Accordo conformemente agli articoli 15 e 16, il comitato misto procede a uno scambio di opinioni e si adopera per raggiungere un’intesa che permetta di porre fine alla sospensione o di evitare la denuncia.
Il comitato misto si adopera per risolvere le controversie ad esso sottoposte dalle Parti contraenti conformemente all’articolo 14.
Il comitato misto procede a una verifica periodica del presente Accordo alla luce di eventuali sviluppi significativi in uno dei SSQE, anche relativamente alla vigilanza del mercato o all’inizio di un nuovo periodo di scambio, al fine di assicurare in particolare che il collegamento non comprometta gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni delle Parti contraenti o l’integrità e il buon funzionamento dei mercati del CO2.
I compiti del comitato misto si limitano a quelli enunciati nel presente Accordo.
Le Parti contraenti sottopongono per composizione al comitato misto le controversie sorte tra loro in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.
Se il comitato misto non riesce a comporre la controversia nei sei mesi successivi alla data in cui gli è stata sottoposta, essa è deferita, su richiesta di una delle Parti contraenti, alla Corte permanente di arbitrato in conformità del Regolamento di arbitrato della Corte permanente di arbitrato 2012.
In caso di sospensione o denuncia del presente Accordo, il meccanismo di composizione delle controversie continua ad applicarsi alle controversie di cui al paragrafo 1 sorte nel corso dell’applicazione del presente Accordo.
Fatto salvo l’articolo 16, una Parte contraente può sospendere l’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 1 nei casi seguenti:
se ritiene che l’altra Parte contraente non rispetti, in tutto o in parte, gli obblighi previsti dall’articolo 2, dall’articolo 3 paragrafo 1, dall’articolo 4 paragrafo 1, dall’articolo 5 paragrafo 3, dall’articolo 6, dall’articolo 8 paragrafo 2, dall’articolo 10 paragrafi 2, 4 e 5 e dall’articolo 18 paragrafo 2 del presente Accordo;
se l’altra Parte contraente le notifica per iscritto l’intenzione di collegare il proprio SSQE a quello di una terza Parte conformemente all’articolo 18;
se l’altra Parte contraente le notifica per iscritto l’intenzione di denunciare il presente Accordo conformemente all’articolo 16.
Una Parte contraente notifica per iscritto all’altra Parte contraente la decisione di sospendere l’articolo 4 paragrafo 1 del presente Accordo motivandola. La decisione di sospendere l’articolo 4 paragrafo 1 del presente Accordo è resa pubblica immediatamente dopo la notifica all’altra Parte contraente.
La sospensione dell’articolo 4 paragrafo 1 del presente Accordo è provvisoria. In caso di sospensione dell’articolo 4 paragrafo 1 a norma del paragrafo 1 lettera a del presente articolo, la sospensione cessa con la composizione della controversia conformemente all’articolo 14. In caso di sospensione dell’articolo 4 paragrafo 1 a norma del paragrafo 1 lettera b o c del presente articolo, la sospensione ha una durata temporanea di 3 mesi. La Parte contraente può decidere di ridurre o prolungare la durata della sospensione.
Durante la sospensione, le quote non sono restituite a un SSQE dal quale non provengono a fini di conformità agli obblighi. Tutte le altre transazioni continuano ad essere possibili.
Qualora non sia richiesto uno scambio di opinioni in seno al comitato misto ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 3 tra il momento della trasmissione della proposta legislativa e il termine stabilito nell’articolo 10 paragrafo 6 o se tale scambio ha avuto luogo e il comitato misto ha concluso che le nuove disposizioni non incidono direttamente sui criteri, una Parte contraente non è autorizzata a sospendere l’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 1 adducendo come motivazione che l’altra Parte contraente non rispetta più l’obbligo di soddisfare i criteri di cui all’allegato I.
Una Parte contraente può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando all’altra Parte contraente la sua decisione per iscritto e previa consultazione in seno al comitato misto. La denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra Parte contraente. Una volta notificata all’altra Parte contraente, la decisione è resa pubblica.
In caso di mancata proroga o di sospensione del SSQE di una Parte contraente, il presente Accordo è automaticamente denunciato l’ultimo giorno di funzionamento del SSQE in questione.
In caso di denuncia, le Parti contraenti si accordano sull’utilizzazione successiva e sulla conservazione delle informazioni che si sono già scambiate, ad eccezione dei dati contenuti nei rispettivi registri. Se non è raggiunta un’intesa, ciascuna Parte contraente ha diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni comunicate.
Le Parti contraenti adottano tutte le misure atte ad assicurare l’osservanza degli obblighi previsti nel presente Accordo, comprese le decisioni del comitato misto.
Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Le Parti contraenti possono negoziare con una Parte terza il collegamento dei rispettivi SSQE.
Se una Parte contraente al presente Accordo negozia il collegamento con una Parte terza, lo notifica all’altra Parte contraente e la informa regolarmente sullo stato più recente dei negoziati.
Prima che avvenga il collegamento tra una Parte contraente e una Parte terza, l’altra Parte contraente decide se accettare l’altro accordo di collegamento o denunciare il presente Accordo. In caso di accettazione dell’altro accordo di collegamento, la sospensione dell’articolo 4 paragrafo 1 cessa.
In caso di collegamento con una Parte terza, le disposizioni del presente Accordo possono essere riviste.
Gli allegati del presente Accordo sono parte integrante dello stesso.
Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Fatto salvo l’articolo 16, il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato.
Il presente Accordo è soggetto a ratifica o approvazione delle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.
Le Parti contraenti si scambiano gli strumenti di ratifica o approvazione solo quando ritengono soddisfatte tutte le condizioni necessarie al collegamento di cui al presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica o approvazione tra le Parti contraenti.
L’entrata in vigore dell’articolo 4 paragrafo 6 è subordinata all’entrata in vigore per entrambe le Parti contraenti dell’emendamento di Doha al protocollo di Kyoto adottato nel corso dell’8a riunione delle Parti contraenti (decisione 1/CMP.8; secondo periodo di impegno).
Prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli articoli 11–13 si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma del presente Accordo.
Fatto a Berna il 23 novembre 2017.
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Per la Marc Chardonnens |
Per Rein Oidekivi |
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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 04.12.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).