Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, considerando la cooperazione esistente fin dal 1921 tra Confederazione svizzera e Principato del Liechtenstein nei settori delle poste e delle telecomunicazioni, in particolare la Convenzione del 9 gennaio 1978 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell’Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, qui di seguito «Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni», tenuto conto che in entrambi gli Stati, conformemente alle disposizioni legali di ciascuno, il settore delle telecomunicazioni è coinvolto in un processo di liberalizzazione dei mercati finalizzato a una efficace concorrenza, tenuto conto della situazione particolare del Liechtenstein prima e dopo l’abrogazione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni, animati dal desiderio di proseguire l’attuale cooperazione in materia di telecomunicazioni nonostante i sostanziali mutamenti avvenuti in questo settore, hanno convenuto di concludere a questo scopo un accordo e hanno designato i loro plenipotenziari: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, trovati in buona e debita forma i loro pieni poteri, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Su riserva dei diritti di sovranità delle due parti il presente accordo regola, in seguito all’abrogazione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni, la cooperazione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni e il processo di transizione verso il libero mercato finalizzato a una efficace concorrenza.
Art. 2Autorità di esecuzione
Le autorità competenti per l’esecuzione del presente accordo sono:
- a)
per la Confederazione svizzera: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM);
- b)
per il Principato del Liechtenstein: Ufficio delle comunicazioni (Amt für Kommunikation).
Art. 3Effetti giuridici
Su riserva dell’articolo 7, capoverso 5, il presente accordo stabilisce unicamente i diritti e i doveri tra le parti contraenti. I diritti e i doveri di imprese o di singoli individui derivanti dalle disposizioni di diritto interno, in particolare dalle concessioni, non sono presi in considerazione.
Art. 4Ambiti e contenuto della cooperazione
1.La cooperazione tiene conto delle relazioni internazionali delle due parti in materia di telecomunicazioni e si estende ai seguenti ambiti:
- a)
- b)
gestione delle frequenze;
- c)
gestione di determinate concessioni di radiocomunicazione;
- d)
messa in servizio, installazione e esercizio di impianti di telecomunicazione;
- e)
sorveglianza del mercato;
- f)
altre questioni di regolamentazione.
2.I singoli dettagli sono regolati nei protocolli. I protocolli sono parte integrante del presente accordo.
Art. 5Forma ed estensione della cooperazione
1.Le autorità di esecuzione si informano e si consultano reciprocamente relativamente agli ambiti indicati nell’articolo 4. Tali informazioni e consultazioni non sono legate ad alcuna particolare forma di scambio.
2.Oltre allo scambio d’informazioni e alla consultazione previsti al capoverso 1, le autorità di esecuzione si incontrano due volte l’anno. Tali incontri sono mirati a verificare
- a)
la cooperazione nel quadro del presente accordo e
- b)
la necessità di modificare il presente accordo nonché di modificare, abrogare o aggiungere protocolli.
3.Su riserva dei diritti di sovranità delle due parti, la cooperazione comprende in particolare le attività di:
- a)
elaborazione di misure di regolamentazione;
- b)
scambio d’informazioni sugli sviluppi in campo tecnico e regolativo sul piano nazionale e internazionale;
- c)
sorveglianza del mercato;
- d)
scambio d’informazioni sugli sviluppi del mercato;
- e)
scambio d’informazioni sulle relazioni internazionali delle due parti nel settore delle telecomunicazioni, comprese le rispettive posizioni in seno a forum e organizzazioni internazionali.
Art. 6Cooperazione internazionale
1.La Confederazione svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein in seno a forum e organizzazioni designati da quest’ultimo e relativi in particolare al settore delle telecomunicazioni. Le autorità di esecuzione regolano i dettagli di tale rappresentanza caso per caso.
2.Rimangono riservati i casi in cui insorge un conflitto d’interessi tra le due parti e le manifestazioni in cui la Confederazione svizzera non è rappresentata.
3.Nel quadro dell’attività di rappresentanza conformemente al capoverso 1, l’UFCOM informa e consulta a tempo debito le autorità competenti del Liechtenstein mediante forma scritta o orale e sottopone loro un rapporto relativo a tale attività, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente.
Art. 7Protezione dei dati
1.I dati trasmessi dalle autorità di esecuzione e necessari all’applicazione del presente accordo vengono trattati e protetti in base alle disposizioni vigenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein in materia di protezione dei dati. Al riguardo,
- a)
l’autorità di esecuzione richiedente può utilizzare i dati esclusivamente ai fini del presente accordo;
- b)
su richiesta, un’autorità di esecuzione informa l’altra circa l’utilizzo dei dati trasmessi;
- c)
i dati trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità di esecuzione.
2.I dati trasmessi vengono conservati soltanto finché non è stato raggiunto l’obiettivo per il quale sono stati richiesti.
3.Le autorità di esecuzione si impegnano a registrare la trasmissione, il ricevimento e l’inoltro di dati e a proteggere da eventuali utilizzi abusivi i dati trasmessi adottando provvedimenti di natura tecnica e organizzativa.
4.Le autorità della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di protezione dei dati supervisionano il trattamento dei dati trasmessi.
5.Su richiesta della persona interessata, devono essere fornite informazioni circa i dati che la riguardano e il previsto loro utilizzo. Tale obbligo non si pone se l’interesse pubblico a non fornire tali informazioni prevale sull’interesse della persona interessata a ottenerle.
1.Le spese sostenute dalla Confederazione svizzera per il presente accordo sono rimborsate dal Principato del Liechtenstein. La base di calcolo è rappresentata dalle spese determinate dall’UFCOM in base al principio della contabilità analitica.
2.I dettagli sono regolati dalle autorità di esecuzione nell’ambito di un accordo amministrativo.
Art. 9Aggiunta, modifica e abrogazione di protocolli
1.Le autorità di esecuzione possono modificare o abrogare un protocollo in ogni momento mediante accordo scritto. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Governo del Principato del Liechtenstein possono aggiungere in ogni momento nuovi protocolli mediante accordo scritto.
2.La conferma di aggiunta, modifica o abrogazione di protocolli avviene mediante scambio di note diplomatiche.
Art. 10Risoluzione delle controversie
1.Le controversie di natura interpretativa riguardanti il presente accordo che non possono essere regolate in occasione dell’incontro semestrale delle autorità di esecuzione o per via diplomatica sono sottoposte all’esame di un tribunale arbitrale.
2.Il tribunale arbitrale viene istituito ad hoc su richiesta dell’una o dell’altra parte. Due membri, ciascuno nominato da una parte, scelgono di comune accordo come presidente il rappresentante di uno Stato terzo. I membri e il presidente devono essere designati rispettivamente entro due e tre mesi dall’annuncio di una delle due parti della volontà di ricorrere al tribunale arbitrale.
3.Se i termini indicati nel capoverso 2 non vengono rispettati, ognuna delle parti può, salvo disposizioni contrarie, chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alle designazioni necessarie. Se il presidente è cittadino di uno dei due Paesi o è impossibilitato a eseguire tale compito per qualsiasi altra ragione, l’incarico della designazione passa al vicepresidente. Se anche il vicepresidente è cittadino di uno dei due Paesi o è impossibilitato a eseguire tale compito per qualsiasi altra ragione, l’incarico della designazione passa al membro successivo nella gerarchia della Corte internazionale che non abbia la cittadinanza svizzera o del Liechtenstein.
4.Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti sulla base degli accordi conclusi tra le parti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono vincolanti. Ognuna delle parti sostiene le spese derivanti dall’attività dell’arbitro che ha scelto; le spese relative al presidente e tutti gli altri costi vengono ripartiti ex equo tra le due parti. Per il resto il tribunale arbitrale fissa in maniera autonoma la sua procedura.
Art. 11Durata e denuncia
Il presente accordo è valido per una durata di tre anni. Una volta scaduto questo periodo, esso viene rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle parti per la fine dell’anno che precede la scadenza.
Art. 12Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 1999.
Allegati
- Protocollo II concernente la cooperazione nell’ambito della gestione delle frequenze
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.