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Costituzione dell'Unione postale universale del 10 luglio 1964

RS 0.783.51In vigoreStato 16.07.202431 articoli

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Indice
  1. Titolo IDisposizioni organiche1–20
  2. Titolo IIAtti dell’Unione21–30
  3. Titolo IIIDisposizioni finali31

Preambolo Al fine di sviluppare la comunicazione tra i popoli tramite il funzionamento efficace dei servizi postali e di contribuire a raggiungere gli obiettivi di alto livello relativi alla collaborazione internazionale in ambito culturale, sociale ed economico, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno adottato, con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione la presente Costituzione. L’Unione postale universale (di seguito «l’Unione») si prefigge di stimolare lo sviluppo durevole di servizi postali universali di qualità, efficaci e accessibili per facilitare la comunicazione tra gli abitanti di tutto il pianeta: – garantendo la libera circolazione degli invii postali su un territorio postale unico composto di reti interconnesse; – incoraggiando l’adozione di norme comuni eque e l’utilizzazione della tecnologica; – assicurando la cooperazione e l’interazione tra le parti interessate; – favorendo una cooperazione tecnica efficace; – garantendo che siano soddisfatte le sempre nuove esigenze dei clienti.

Titolo I Disposizioni organiche

Capitolo I In generale

Art. 1Portata e scopo dell’Unione

1.

I Paesi che adottano la presente Costituzione formano, nel quadro dell’organizzazione intergovernativa denominata «Unione postale universale»1, un solo territorio postale per lo scambio reciproco di invii postali. La libertà di transito è garantita in tutto il territorio dell’Unione, fatte salve le condizioni previste negli Atti dell’Unione2 e in qualsivoglia relativo protocollo addizionale (di seguito denominati collettivamente «Atti dell’Unione»)3.

2.

L’Unione si prefigge di assicurare l’organizzazione e il perfezionamento dei servizi postali e di favorire in questo ambito lo sviluppo della collaborazione internazionale.

3.

L’Unione partecipa, per quanto possibile, all’assistenza tecnica postale richiesta dai suoi Paesi membri.

  1. Modificato dal Congresso straordinario di Addis-Abeba 2018.
  2. Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.
  3. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

Art. 2Definizioni1

1.

Ai sensi degli Atti dell’Unione2, i termini qui di seguito sono definiti come segue:

  1. 1.1

    Servizio postale: insieme di servizi postali internazionali la cui portata è determinata e disciplinata negli Atti dell’Unione. Gli obblighi principali legati a questi servizi consistono nel soddisfare certi obiettivi sociali ed economici dei Paesi membri, assicurando la raccolta, il trattamento3, la trasmissione e la distribuzione degli invii postali.

  2. 1.2

    Paese membro: Paese che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2 della Costituzione.

  3. 1.3

    Territorio postale unico (un solo e medesimo territorio postale): obbligo per le parti contraenti degli Atti dell’Unione di assicurare, secondo il principio di reciprocità, lo scambio degli invii postali nel rispetto della libertà di transito e di trattare indistintamente gli invii postali che provengono da altri territori e transitano attraverso il proprio Paese come propri invii postali, fatte salve le condizioni previste negli Atti dell’Unione4.

  4. 1.4

    Libertà di transito: principio secondo cui un Paese membro intermediario è tenuto a garantire il trasporto degli invii postali che gli sono affidati per il transito a destinazione di un altro Paese membro5, applicando loro lo stesso trattamento riservato agli invii in regime interno, fatte salve le condizioni previste negli Atti dell’Unione6.

  5. 1.5

    Invio postale: termine generico che indica ogni spedizione effettuata dall’operatore designato di un Paese membro (invio della posta-lettere, pacchi postali, vaglia postale, ecc.) come descritto nella Convenzione postale universale (di seguito la «Convenzione»), nelle Intese dell’Unione (come menzionate all’art. 22 della Costituzione)7 nonché nei rispettivi Regolamenti8.

  6. 1.6

    Operatore designato: qualsiasi unità governativa o non governativa designata ufficialmente dal Paese membro per assicurare sul proprio territorio il funzionamento dei servizi postali e soddisfare i relativi obblighi derivanti dagli Atti dell’Unione9.

  7. 1.7

    Riserva: una riserva è una disposizione derogatoria in forza della quale un Paese membro intende escludere o modificare gli effetti giuridici di una clausola di un Atto, diverso dalla Costituzione e dal Regolamento generale, applicandola al Paese membro in questione. Qualsiasi riserva deve essere conciliabile con gli obiettivi e le finalità dell’Unione come definiti nel preambolo e nell’articolo 1 della Costituzione. Deve inoltre essere debitamente motivata e approvata dalla maggioranza richiesta per l’approvazione dell’Atto in questione e iscritta nel relativo protocollo finale10.

  1. Originario art. 1bis (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364). Introdotto dal Congresso di Bucarest 2004.
  2. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  3. Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.
  4. Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.
  5. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.
  6. Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.
  7. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  8. Introdotto dal Congresso di Istanbul 2016.
  9. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.
  10. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

Art. 3Membri dell’Unione1

1.

Sono Paesi membri dell’Unione:

  1. 1.1

    i Paesi che hanno la qualifica di membro alla data dell’entrata in vigore della presente Costituzione;

  2. 1.2

    i Paesi divenuti membri conformemente all’articolo 11.

  1. Originario art. 2 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).

Art. 4Competenze dell’Unione1

1.

Nella sfera di competenze dell’Unione rientrano:

  1. 1.1

    i territori dei Paesi membri;

  2. 1.2

    gli uffici postali designati dai Paesi membri nei propri territori non compresi nell’Unione;

  3. 1.3

    i territori che senza essere membri dell’Unione vi sono inclusi perché, dal punto di vista postale, dipendono dai Paesi membri.

  1. Originario art. 3 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).

Art. 5Relazioni eccezionali1

1.

I Paesi membri i cui operatori designati forniscono servizi postali per conto di2 una copertura in territori non compresi nell’Unione sono tenuti a fungere da intermediari per gli altri Paesi membri3. Le disposizioni della Convenzione e dei suoi Regolamenti sono applicabili a queste relazioni eccezionali.

  1. Originario art. 4 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).
  2. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  3. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

Art. 6Sede dell’Unione1

1.

L’Unione e i suoi organi permanenti hanno sede a Berna.

  1. Originario art. 5 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).

Art. 7Lingua ufficiale dell’Unione1

1.

La lingua ufficiale dell’Unione è il francese.

  1. Originario art. 6 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).

Art. 8Unità monetaria1

1.

L’unità monetaria utilizzata negli Atti dell’Unione è l’unità di conto del Fondo monetario internazionale (FMI).

  1. Originario art. 7 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364). Modificato dal Congresso di Washington 1989.

Art. 9Unioni ristrette. Intese speciali1

1.

I Paesi membri, o i loro operatori designati se la legislazione di questi Paesi membri2 non vi si oppone, possono concludere Unioni ristrette e stringere Intese speciali riguardanti il servizio postale3, ma a condizione di non introdurre disposizioni meno favorevoli per il pubblico rispetto a quelle previste dagli Atti sottoscritti dai Paesi membri interessati.

2.

Le Unioni ristrette possono inviare osservatori ai Congressi, al Consiglio di amministrazione, al Consiglio Operativo Postale e ad altre4 Conferenze e riunioni organizzate dall’Unione5.

3.

L’Unione può inviare degli osservatori ai Congressi, alle Conferenze e alle riunioni delle Unioni ristrette.

  1. Originario art. 8 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).
  2. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.
  3. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  4. Modificato dal Congresso straordinario di Addis-Abeba 2018.
  5. Modificato dai Congressi di Tokyo 1969, di Seul 1994 e dal Congresso straordinario di Addis-Abeba 2018.

Art. 10Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite1

1.

Le relazioni tra l’Unione e l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sono disciplinate dagli accordi2 i cui testi sono allegati alla presente Costituzione.

  1. Originario art. 9 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).
  2. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

Art. 11Relazioni con le organizzazioni internazionali1

1.

Al fine di garantire una stretta cooperazione nel settore postale internazionale, l’Unione può collaborare con le organizzazioni internazionali che hanno interessi e attività in comune.

  1. Originario art. 10 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).

Capitolo II Adesione o ammissione all’Unione. Uscita dall’Unione

Art. 12Adesione o ammissione all’Unione. Procedura1

1.

Qualsiasi membro dell’ONU può aderire all’Unione.

2.

Qualsiasi Paese sovrano non membro dell’ONU può presentare una domanda di adesione per divenire Paese membro dell’Unione.

3.

L’adesione o la domanda di adesione all’Unione deve contenere una dichiarazione formale di adesione alla Costituzione e agli Atti obbligatori dell’Unione. È inviata dal Governo del Paese interessato al direttore generale dell’Ufficio internazionale che, a seconda dei casi, notifica l’adesione o consulta i Paesi membri in merito alla domanda di adesione.

4.

Il Paese non membro dell’ONU è considerato come ammesso in qualità di Paese membro se la sua domanda è accolta da almeno due terzi dei Paesi membri dell’Unione. I Paesi membri le cui risposte non sono state ricevute dall’Ufficio internazionale2 entro l’arco di tempo di quattro mesi a decorrere dalla data della consultazione3 sono considerati come astenuti. Le risposte di cui sopra, da fornire all’Ufficio internazionale in formato cartaceo o elettronico sicuro, devono essere firmate da un rappresentante debitamente autorizzato dell’autorità governativa del Paese membro interessato. Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «formato elettronico sicuro» si riferisce a qualsiasi mezzo elettronico utilizzato per il trattamento, lo stoccaggio e la trasmissione di dati che garantisca l’integralità, l’integrità e la confidenzialità di tali dati in occasione della fornitura delle risposte di cui sopra da parte di un Paese membro4.

5.

L’adesione o l’ammissione in qualità di membro è notificata dal direttore generale dell’Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri. Ha effetto a partire dalla data di questa notifica.

  1. Originario art. 11 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364). Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989.
  2. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  3. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.
  4. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

Art. 13Uscita dall’Unione. Procedura1

1.

Ogni Paese membro ha la facoltà di recedere dall’Unione mediante denuncia della Costituzione da parte del Governo del Paese interessato al direttore generale dell’Ufficio internazionale e da parte di quest’ultimo ai Governi dei Paesi membri.

2.

L’uscita dall’Unione ha effetto un anno dopo il ricevimento, da parte del2 direttore generale dell’Ufficio internazionale, della denuncia di cui al paragrafo 1.

  1. Originario art. 12 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364). Modificato dal Congresso di Washington 1989.
  2. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

Capitolo III Organizzazione dell’Unione

Art. 14Organi dell’Unione1

1.

Gli organi dell’Unione sono il Congresso, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio Operativo Postale e l’Ufficio internazionale.

2.

Gli organi permanenti dell’Unione sono il Consiglio d’amministrazione, il Consiglio Operativo Postale e l’Ufficio internazionale.

  1. Originario art. 13 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364). Modificato dai Congressi di Tokyo 1969, di Amburgo 1984 e di Seul 1994.

Art. 15Congresso1

1.

Il Congresso è l’organo supremo dell’Unione.

2.

Il Congresso si compone dei rappresentanti dei Paesi membri.

  1. Originario art. 14 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).

Art. 16Congressi straordinari1

1.

Un Congresso straordinario può riunirsi su domanda o con il consenso di almeno due terzi dei Paesi membri dell’Unione.

  1. Originario art. 15 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).

Art. 17Consiglio di amministrazione1

1.

Tra due Congressi, il Consiglio di amministrazione (CA) assicura la continuità dei lavori dell’Unione conformemente alle disposizioni degli Atti dell’Unione.

2.

I membri del Consiglio di amministrazione esercitano le loro funzioni in nome e nell’interesse dell’Unione.

  1. Modificato dal Congresso di Seul 1994.

Art. 18Consiglio Operativo Postale1

1.

Il Consiglio Operativo Postale (COP) è incaricato delle questioni operative, commerciali, tecniche ed economiche relative al servizio postale.

2.

I membri del Consiglio Operativo Postale esercitano le loro funzioni in nome e nell’interesse dell’Unione2.

  1. Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Seul 1994.
  2. Introdotto dal Congresso straordinario di Addis-Abeba 2018.

Art. 19Ufficio internazionale1

1.

Un ufficio centrale, attivo presso la sede dell’Unione sotto la denominazione di Ufficio internazionale dell’Unione postale universale, diretto da un direttore generale e controllato dal Consiglio di amministrazione, costituisce l’organo esecutivo, di sostegno, di collegamento, d’informazione e di consulenza.

  1. Originario art. 20 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364). L’originario art. 19 é abrogato dal Congresso di Amburgo 1984. Modificato dai Congressi di Amburgo 1984 e di Seul 1994.

Capitolo IV Finanze dell’Unione

Art. 20Spese dell’Unione. Contributi dei Paesi membri1

1.

Ogni Congresso stabilisce l’importo massimo che possono raggiungere:

  1. 1.1

    le spese annue dell’Unione;

  2. 1.2

    le spese relative all’organizzazione di un prossimo Congresso.

2.

L’importo massimo delle spese di cui al paragrafo 1 può essere oltrepassato se le circostanze lo richiedono, a condizione che le disposizioni in materia sancite dal Regolamento generale siano rispettate.

3.

Le spese dell’Unione, comprese eventuali spese di cui al paragrafo 2, sono sostenute in comune dai Paesi membri dell’Unione. A tal fine, ogni Paese membro sceglie la classe di contribuzione cui intende essere assegnato in base alle disposizioni corrispondenti2 stabilite nel Regolamento generale.

4.

In caso di adesione o di ammissione all’Unione in virtù dell’articolo 11, il Paese interessato sceglie3 la classe di contribuzione cui intende essere assegnato sul piano della ripartizione delle spese dell’Unione, sempre sulla base delle disposizioni corrispondenti sancite nel Regolamento generale4.

  1. Originario art. 21 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364). Modificato dai Congressi di Tokyo 1969, di Losanna 1974 e di Washington 1989.
  2. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  3. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  4. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

Titolo II Atti dell’Unione

Capitolo I In generale

Art. 21Atti dell’Unione1

1.

La Costituzione è l’atto fondamentale dell’Unione. Contiene le regole organiche dell’Unione e non può essere oggetto di riserve2.

2.

Il Regolamento generale include le disposizioni che assicurano l’applicazione della Costituzione e il funzionamento dell’Unione. È vincolante per tutti i Paesi membri e non può essere oggetto di riserve3.

3.

La Convenzione4 e il suo Regolamento5 includono le regole comuni applicabili al servizio postale6 e le disposizioni relative ai servizi della posta-lettere e dei pacchi postali. Questi atti sono vincolanti per tutti i Paesi membri7. I Paesi membri vegliano affinché i loro operatori designati soddisfino gli obblighi derivanti dalla Convenzione e dal suo Regolamento8.

4.

Le Intese dell’Unione e i loro Regolamenti definiscono e9 disciplinano rispettivamente10 i servizi diversi da quelli definiti e disciplinati nella Convenzione e nel suo regolamento11 tra i Paesi membri contraenti. Sono obbligatori unicamente per questi Paesi membri. I Paesi membri firmatari vegliano affinché i loro operatori designati soddisfino gli obblighi derivanti dalle Intese dell’Unione12 e dai loro Regolamenti13.

5.

I Regolamenti che includono le misure di applicazione necessarie all’esecuzione della Convenzione e delle Intese dell’Unione14 sono elaborati dal Consiglio Operativo Postale in base alle decisioni prese dal Congresso15.

6.

Gli eventuali Protocolli finali allegati agli Atti dell’Unione di cui ai paragrafi 3–5 contengono le riserve a questi Atti.

  1. Originario art. 22 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).
  2. Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.
  3. Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.
  4. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  5. Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.
  6. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  7. Modificato dal Congresso di Pechino 1999.
  8. Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.
  9. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  10. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  11. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  12. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  13. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.
  14. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  15. Modificato dai Congressi di Washington 1989, di Seul 1994 e di Pechino 1999.

Art. 22Applicazione degli Atti dell’Unione ai territori per cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali1

1.

Qualsiasi Paese può dichiarare in qualsiasi momento che l’accettazione degli Atti dell’Unione da parte sua interessa tutti i territori per i quali assicura le relazioni internazionali o soltanto alcuni di questi.

2.

La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere inoltrata al direttore generale dell’Ufficio internazionale.

3.

In qualsiasi momento qualsiasi Paese membro può inoltrare al direttore generale dell’Ufficio internazionale una notifica al fine di denunciare l’applicazione degli Atti dell’Unione per i quali ha rilasciato la dichiarazione di cui al paragrafo 1. Questa notifica esplica i propri effetti un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del direttore generale dell’Ufficio internazionale.

4.

Le dichiarazioni e le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 sono comunicate ai Paesi membri dal direttore generale dell’Ufficio internazionale.

5.

Le disposizioni di cui ai paragrafi 1–4 non si applicano ai territori che hanno la qualifica di membro dell’Unione e per cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali.

  1. Originario art. 23 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364). Modificato dal Congresso di Washington 1989.

Art. 23Legislazioni nazionali1

1.

Le stipule degli Atti dell’Unione non pregiudicano la legislazione dei singoli Paesi membri per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dagli Atti.

  1. Originario art. 24 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).

Capitolo II Accettazione e denuncia degli Atti dell’Unione

Art. 24Firma, autenticazione, ratifica, accettazione, approvazione degli Atti dell’Unione e adesione a questi ultimi123

1.

Gli Atti dell’Unione emanati dal Congresso sono firmati dai Plenipotenziari dei Paesi membri.

2.

I Regolamenti sono autenticati dal presidente e dal segretario generale del Consiglio Operativo Postale4.

3.

Gli Atti dell’Unione sono ratificati, accettati o approvati5 al più presto dai Paesi firmatari, conformemente alle loro rispettive regole costituzionali6.

4.

(Abrogato)7

5.

Se un Paese membro8 non ratifica, non accetta o non approva gli Atti dell’Unione da lui firmati, tali9 Atti rimangono validi per i Paesi membri10 che li hanno ratificati, accettati11 o approvati.

6.  I Paesi membri possono, in qualsiasi momento, aderire agli Atti dell’Unione che non hanno ratificato, conformemente alle procedure pertinenti enunciate nel Regolamento interno del Congresso12.

7.  L’adesione dei Paesi membri agli Atti dell’Unione è notificata conformemente all’articolo 2613.

  1. Originario art. 25 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364). Modificato dai Congressi di Washington 1989 e di Seul 1994.
  2. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  3. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  4. Modificato dal Congresso di Pechino 1999.
  5. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  6. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  7. Dal Congresso di Abidjan 2021.
  8. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.
  9. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  10. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.
  11. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  12. Introdotto dal Congresso di Abidjan 2021.
  13. Introdotto dal Congresso di Abidjan 2021.

Art. 25Notificazione di ratifiche, accettazioni, approvazioni degli Atti dell’Unione e adesione a questi ultimi123

1.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione degli4 Atti dell’Unione e di adesione a questi ultimi5 saranno depositati nel più breve tempo possibile presso il direttore generale dell’Ufficio internazionale, il quale ne notifica il deposito ai Governi dei Paesi membri.

  1. Originario art. 26 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364). Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989.
  2. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  3. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  4. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  5. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

Art. 26Denuncia delle Intese dell’Unione12

1.

Ogni Paese membro ha la facoltà di interrompere la propria partecipazione a una o più Intese dell’Unione, su riserva delle3 condizioni sancite dall’articolo 12 applicabili per analogia4.

  1. Originario art. 28 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).
  2. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  3. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  4. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

Capitolo III Modifica degli Atti dell’Unione

Art. 27Presentazione delle proposte1

1.

Qualsiasi Paese2 membro ha il diritto di presentare, sia al Congresso sia tra due Congressi, proposte relative agli Atti dell’Unione da esso sottoscritti.

2.

Tuttavia, le proposte relative alla Costituzione e al Regolamento generale possono essere presentate unicamente al Congresso.

3.

Inoltre le proposte relative ai Regolamenti sono sottoposte3 al Consiglio Operativo Postale tramite4 l’Ufficio internazionale.

  1. Originario art. 29 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364). L’originario art. 27 é abrogato dal Congresso di Abidjan 2021.
  2. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.
  3. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  4. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

Art. 28Modifica della Costituzione1

1.

Per essere adottate, le proposte presentate al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate da almeno due terzi dei Paesi membri dell’Unione aventi diritto di voto2.

2.

Le modifiche della Costituzione3 adottate da un Congresso sono oggetto di un Protocollo aggiuntivo ed4 entrano in vigore a partire dalla data stabilita dal Congresso. Fatto salvo il carattere vincolante della Costituzione, come indicato all’articolo 22.1, i Paesi membri ratificano, accettano o approvano tali modifiche, o vi aderiscono5 al più presto. Gli strumenti di tale ratifica, accettazione, approvazione o adesione6 sono trattati conformemente alla regola enunciata7 all’articolo 26.

  1. Originario art. 30 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).
  2. Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.
  3. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  4. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  5. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  6. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  7. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

Art. 29Modifica del Regolamento generale, della Convenzione e delle Intese dell’Unione12

1.

Il Regolamento generale, la Convenzione e le Intese dell’Unione3 stabiliscono le condizioni a cui è subordinata l’approvazione delle proposte che li riguardano.

2.

Le modifiche apportate al Regolamento generale, alla Convenzione e alle Intese dell’Unione sono oggetto di un protocollo addizionale ed entrano in vigore alla data fissata dal Congresso. Fatto salvo il carattere vincolante degli Atti dell’Unione di cui sopra, come indicato all’articolo 22, i Paesi membri ratificano, accettano o approvano tali modifiche, o vi aderiscono al più presto. Gli strumenti di tale ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono trattati conformemente alla regola enunciata all’articolo 26. Tale disposizione si applica anche mutatis mutandis a qualsivoglia modifica della Convenzione e delle Intese dell’Unione adottata fra i due Congressi4.

  1. Originario art. 31 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364). Modificato dal Congresso di Amburgo 1984.
  2. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  3. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.
  4. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

Capitolo IV Composizione delle controversie

Art. 30Arbitrato1

1.

Le controversie tra due o più Paesi membri2 in merito all’interpretazione degli Atti dell’Unione o della responsabilità di un Paese membro3 derivante dall’applicazione degli Atti, sono composte da un giudizio arbitrale.

  1. Originario art. 32 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).
  2. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.
  3. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 31Entrata in vigore e durata della Costituzione1

1.

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1966 con effetto a tempo indeterminato.

2.

In fede di che i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato la presente Costituzione in un esemplare che è depositato negli archivi del Governo del Paese in cui ha sede l’Unione. Una copia sarà rilasciata a ciascuna parte contraente dall’Ufficio internazionale dell’Unione postale universale2.

Fatto a Vienna, il 10 luglio 1964.

  1. Originario art. 33 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 – RU 2024 364).
  2. Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 16.07.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).