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Accordo del 25 settembre 1956 sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia (con all.)

RS 0.748.132.62In vigoreStato 07.10.202025 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

I Governi del Belgio, del Canada, della Danimarca, degli Stati Uniti d’America, della Francia, dell’Islanda, d’Israele, dell’Italia, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Repubblica federale di Germania, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, della Svezia e della Svizzera, che sono Stati membri dell’Organizzazione internazionale della navigazione aerea civile, animati dal desiderio di conchiudere, conformemente alle disposizioni del capo XV della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa alla navigazione aerea civile internazionale, un accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea che saranno assicurati dal Governo della Danimarca, hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente accordo:

  1. a.

    «Organizzazione» designa l’Organizzazione internazionale della navigazione aerea civile;

  2. b.

    «Consiglio» designa il Consiglio dell’Organizzazione;

  3. c.

    «Segretario generale» designa il Segretario generale dell’Organizzazione;

  4. d.

    «Servizi» designa i servizi indicati nell’allegato I al presente accordo e tutti i servizi suppletivi che possono essere istituiti ulteriormente in conformità del presente accordo.

Art. II

Il Governo della Danimarca stabilisce, esercita e mantiene in buono stato i Servizi e, per i vantaggi speciali che trae da essi, sopperisce al cinque per cento delle spese reali approvate a titolo di questi Servizi.

Art. III,

Art. IV

1.  Il Segretario generale controlla l’insieme dell’esercizio dei Servizi e può, in qualsiasi momento, ordinare l’ispezione dei Servizi e di tutto il materiale usato da essi.

2.  Il Governo della Danimarca fornisce, a domanda del Segretario generale e per quanto possibile, i rapporti sull’esercizio dei Servizi che il Segretario generale ritiene utili.

3.  Il Segretario generale fornisce, per quanto possibile, al Governo della Danimarca, qualora questi li richiedesse, gli avvisi di cui detto Governo può avere normalmente bisogno per adempiere gli obblighi che gli derivano dal presente accordo.

4.  Se il Governo della Danimarca non provvede efficacemente all’esercizio e alla manutenzione di uno qualsiasi dei Servizi, il suddetto Governo e il Segretario generale si consulteranno per decidere i mezzi idonei a porre rimedio.

Art. V1

II costo totale dei servizi, calcolato in conformità degli allegati II e III al presente Accordo, non può superare 4 663 463 dollari degli Stati Uniti per anno civile. Il Consiglio può aumentare questo limite con il consenso di tutti i Governi contraenti o in applicazione alle disposizioni dell’articolo VI.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 2 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

Art. VI

Nuovo riferimento giusta l’art. 3 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

1.  Ai soli fini di istituire, esercitare e mantenere in buono stato i servizi che non sono assicurati altrove in applicazione al presente accordo, il limite stabilito nell’articolo V può essere aumentato di una somma determinata, con il consenso dei Governi contraenti, per i quali il totale dei contributi è almeno pari al novanta per cento della somma complessiva dei contributi stabiliti per l’ultimo anno civile, conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 6.

2.  Riservate le disposizioni dell’articolo II, qualsiasi spesa imputabile ai servizi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo o qualsiasi spesa permessa in virtù delle disposizioni dell’articolo XIII, paragrafo 2, lettera a, per effetto dell’inclusione di detti servizi nel presente accordo, è sopportata esclusivamente dai Governi Contraenti che vi consentono, in proporzione alla loro quota di partecipazione alla somma complessiva per l’anno di cui si tratta. Nessuna parte del fondo di riserva, menzionato nell’articolo X, che non sia imputabile a questi servizi, può essere usato per scopi, ai quali solo detti Governi hanno consentito.

Art. VII1

1.  Riservate le disposizioni dell’articolo V e del paragrafo 2 dell’articolo VI, i Governi contraenti si impegnano a ripartire il novantacinque per cento delle spese reali approvate dei servizi, determinate conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, in proporzione ai vantaggi aeronautici che ciascun Governo contraente trae dai servizi. Questa proporzione è determinata, per ciascun Governo contraente e per ogni anno civile, secondo il numero delle traversate complete effettuate durante detto anno dagli aeromobili civili di questo Governo sulle rotte che collegano l’Europa e l’America del Nord ed una qualsiasi parte delle quali passi a nord del parallelo 45° nord tra i meridiani 15° ovest e 50° ovest. Inoltre:

  1. a)

    un volo unicamente tra la Groenlandia ed il Canada, la Groenlandia e gli Stati Uniti d’America, la Groenlandia e l’Islanda o l’Islanda e l’Europa conta come un terzo di traversata;

  2. b)

    un volo unicamente tra la Groenlandia e l’Europa, l’Islanda ed il Canada, o l’Islanda e gli Stati Uniti d’America conta come due terzi di traversata;

  3. c)

    un volo con destinazione o in provenienza dall’Europa o dall’Islanda, che non superi la costa dell’America del Nord ma che superi il meridiano 30° ovest a nord del parallelo 45° nord conta come un terzo di traversata.

2.  Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo:

  1. a)

    una traversata è contata anche se il decollo o l’atterraggio hanno avuto luogo in un punto situato fuori dei territori menzionati in detto paragrafo;

  2. b)

    l’«Europa» non comprende né l’Islanda né le Azzorre.

3.  Al più tardi il 20 novembre di ogni anno, il Consiglio determina i contributi dei Governi contraenti, allo scopo di fornire le anticipazioni per l’anno successivo. Per il 1983 i contributi sono stabiliti secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, e secondo il novantacinque per cento delle spese preventivate per il 1983. Il contributo di ciascun Governo contraente è rettificato in funzione di qualsiasi differenza tra le somme che ha pagato all’organizzazione a titolo delle anticipazioni per il 1981, e la sua quota, pari al novantacinque per cento delle spese reali approvate per il 1981, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981. Il contributo rettificato di ciascun Governo contraente è diminuito dell’ammontare della sua quota, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, di entrate preventivate provenienti dalle tasse per l’uso che devono essere versate nel 1983 alla Danimarca secondo l’articolo XIV dell’Accordo.

4.  Il metodo esposto nel paragrafo 3 del presente articolo si applica ai contributi per il 1984, con i cambiamenti di data che si impongono.

5.  Per il 1985, il metodo esposto nel paragrafo 3 del presente articolo si applica col cambiamento di data che si impone e, inoltre, il contributo di ciascun Governo contraente è nuovamente rettificato in funzione di qualsiasi differenza fra la sua quota di entrate preventivate provenienti dalle tasse per l’uso corrispondenti al 1983, e la sua quota, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1983, delle entrate reali verificate provenienti dalle tasse per l’uso e versate alla Danimarca nel 1983.

6.  Il metodo per il 1985 si applica per gli anni seguenti, con i cambiamenti di data che si impongono.

7.  A partire dal 1° gennaio 1983, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno civile, ciascun Governo contraente paga all’organizzazione, mediante versamenti semestrali, il contributo che gli è stato imputato a titolo delle anticipazioni per l’anno civile in corso, rettificato e diminuito conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3–6 del presente articolo.

8.  In caso di abrogazione del presente Accordo, il Consiglio effettua le rettificazioni destinate a conseguire gli scopi del presente articolo e concernenti qualsiasi tempo per il quale, alla data dell’abrogazione del presente Accordo, i pagamenti non sono stati rettificati conformemente ai paragrafi 3–6 del presente articolo.

9.  Ciascun Governo contraente fornisce al Segretario generale, il 1° maggio di ogni anno al più tardi, nella forma prescritta dal Segretario generale, informazioni complete sulle traversate effettuate durante l’anno civile precedente, alle quali si applica il presente articolo.

10.  I Governi contraenti possono convenire che le informazioni di cui al paragrafo 9 del presente articolo siano fornite in loro nome al Segretario generale da un altro Governo.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 4 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

Art. VIII

Nuovo testo giusta l’art. 5 lett. a del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

1.  Il Governo della Danimarca sottopone al Segretario generale, il 15 settembre di ogni anno al più tardi, le previsioni delle spese attenenti ai servizi per l’anno civile successivo, espresse in corone danesi. Le previsioni sono stabilite conformemente alle disposizioni dell’articolo III ed agli Allegati II e III del presente Accordo.

2.  Il Governo della Danimarca fornisce al Segretario generale, nei sei mesi seguenti la fine di ogni anno civile, uno stato delle spese reali attenenti ai Servizi per l’anno di cui si tratta. Il Segretario generale sottopone questo stato a qualsiasi verificazione e a qualsiasi esame che reputa necessario e trasmette al Governo della Danimarca un rapporto su questo controllo.

3.  Il Governo della Danimarca fornisce al Segretario generale qualsiasi informazione complementare di cui questi abbisognasse circa le previsioni delle spese o gli stati delle spese reali, come pure qualsiasi informazione di cui dispone sul grado d’utilizzazione dei Servizi da parte degli aeromobili di qualsiasi nazionalità.

Nuovo testo giusta l’art. 5 lett. b del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

4.  Lo stato delle spese reali per ogni anno è sottoposto all’approvazione del Consiglio.

5.  Lo stato delle spese reali, approvato dal Consiglio conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, è comunicato ai Governi contraenti.

Art. IX

1.  Il novantacinque per cento delle spese reali approvate dal Consiglio e attenenti alla messa in opera, all’esercizio e alla manutenzione dei Servizi è rimborsato al Governo della Danimarca.

Nuovo testo giusta l’art. 6 lett. a del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

2.  Il Consiglio, assicuratosi che le previsioni presentate dal Governo della Danimarca secondo il paragrafo 1 dell’articolo VIII sono state stabilite conformemente alle disposizioni dell’articolo III ed agli allegati II e III al presente Accordo, autorizza il Segretario generale ad effettuare pagamenti al suddetto Governo, ogni trimestre, al più tardi il primo giorno del secondo mese del trimestre. Questi pagamenti sono fondati sulle previsioni menzionate qui sopra e costituiscono delle anticipazioni, riservate le rettificazioni previste nel paragrafo 3 del presente articolo. La somma totale di questi pagamenti non può superare, per nessun anno, il limite stabilito conformemente alle disposizioni dell’articolo V. A partire dal 1° gennaio 1983, il Governo della Danimarca tratta, in quanto parte delle anticipazioni per l’anno in questione, tutte le entrate nette provenienti dalle tasse per l’uso riscosse presso tutti gli esercenti di aeromobili civili nell’ambito del sistema instaurato dall’articolo XIV, e consegnategli ciascun anno civile.

Abrogate dall’art. 6 lett. b del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985, con effetto per la Svizzera dal 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

3.  Dopo che il Consiglio ha approvato lo stato delle spese reali degli anni successivi …, il Segretario generale rettifica gli ulteriori pagamenti trimestrali al Governo della Danimarca in modo di compensare qualsiasi differenza fra i pagamenti effettuati per un anno conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e le spese reali approvate per questo stesso anno.

4.  I Governi contraenti che non sono rappresentati al Consiglio sono invitati a partecipare all’esame, da parte del Consiglio o di uno qualsiasi dei suoi organi, delle previsioni delle spese presentate dal Governo della Danimarca conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo VIII.

5.  Le previsioni delle spese approvate dal Consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, sono comunicate ai Governi contraenti.

Art. X

1.  Le somme pagate dai Governi contraenti all’Organizzazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, costituiscono, nella misura in cui non è necessario usarle per effettuare i pagamenti periodici al Governo della Danimarca previsti nel presente accordo, un fondo di riserva di cui l’Organizzazione dispone a fine del presente accordo.

2.  Il Segretario generale può investire a breve scadenza somme provenienti dal fondo di riserva. Gli interessi maturati da tali investimenti sono usati per sopperire alle spese straordinarie effettuate dall’Organizzazione in applicazione del presente accordo. Se questi interessi non bastano a sopperire a dette spese straordinarie, la differenza è considerata come una parte addizionale delle spese reali attenenti ai Servizi e rimborsate all’Organizzazione con i pagamenti effettuati dai Governi contraenti.

Art. XI

1.  I contributi annui dei Servizi contraenti sono espressi in corone danesi.

Nuovo testo giusta l’art. 7 lett. a del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

2.  Ciascun Governo contraente effettua all’organizzazione i pagamenti, in corone danesi, previsti all’articolo VII. Qualora la regolamentazione del Governo che effettua tali pagamenti lo esiga, essi possono anche essere effettuati in dollari degli Stati Uniti. La procedura per determinare il corso del cambio applicabile per il pagamento in dollari degli Stati Uniti è determinata dal Consiglio in consultazione con i Governi interessati.

3.  A condizione che l’Organizzazione sia rimborsata in dollari degli Stati Uniti delle sue spese straordinarie, il Segretario generale, per quanto sia consentito dalle disponibilità, paga al Governo della Danimarca le somme, dovute conformemente agli articoli IX e XII, nelle monete con le quali i Governi contraenti hanno effettuato i loro pagamenti all’Organizzazione.

Abrogato dall’art. 7 lett. b del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985, con effetto per la Svizzera dal 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

4.  …

Art. XII

1.  L’obbligo del Segretario generale di effettuare i pagamenti al Governo della Danimarca in virtù del presente accordo è limitato alle somme effettivamente ricevute dall’Organizzazione e disponibili conformemente al presente accordo.

2.  Tuttavia, prima di ricevere i pagamenti effettuati dai Governi contraenti e conformemente al regolamento finanziario dell’Organizzazione, il Segretario generale può anticipare le somme dovute al Governo della Danimarca, se ritiene che tali anticipazioni siano necessarie per la messa in opera di un Servizio o la continuità di finanziamento dei Servizi.

3.  Nessun Governo contraente ha il diritto di ricorso contro l’Organizzazione in caso di mancato pagamento da parte di un altro Governo a titolo del presente accordo.

Art. XIII

1.  Riservato le disposizioni dell’articolo V e del paragrafo 2 dell’articolo VI, il Consiglio, d’intesa con il Governo della Danimarca, può includere nell’ambito del presente accordo nuove spese in capitale necessarie al buon funzionamento dei Servizi.

2.  Riservate le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio, d’intesa col Governo della Danimarca, può includere nell’ambito del presente Accordo dei servizi che si aggiungono a quelli specificati nell’allegato I, come pure nuove spese in capitale attenenti a questi servizi, purché sia adempiuta una delle seguenti condizioni:

  1. a)

    la somma totale di queste spese è limitata ciascun anno al 3,5 per cento approvato all’articolo V; ovvero

  2. b)

    i servizi sono stati approvati da tutti i Governi contraenti; ovvero

  3. c)

    i servizi sono stati approvati dai Governi contraenti per i quali il totale dei contributi è almeno pari al novanta per cento della somma complessiva dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell’articolo VII paragrafi 3–6, cui sono applicabili le disposizioni dell’articolo VI.1

3.  Per i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il rinnovamento degli edifici e del materiale mediante prelevamento sui contributi pagati a titolo d’investimento non è considerato come una nuova spesa in capitale.

4.  Se nuove spese in capitale o servizi suppletivi fossero proposti dal Governo della Danimarca o dal Consiglio, il suddetto Governo fornirà al Segretario generale le previsioni delle spese attenenti, come pure qualsiasi specificazione, piano e altra informazione che potesse essere necessario a questo riguardo, e consulterà il Segretariato generale sul modo d’approntamento, di concezione e di costruzione da eleggere.

5.  Il Consiglio, d’intesa con il Governo della Danimarca, può escludere dall’accordo una parte qualsiasi dei Servizi.

6.  Dopo che siano state prese misure in applicazione alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 o 5 del presente articolo, il Consiglio modifica in conseguenza gli allegati al presente accordo.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 8 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

Art. XIV1

II Governo della Danimarca attua un sistema di tasse per l’uso dei servizi forniti a tutti gli aeromobili civili che effettuino traversate secondo l’articolo VII. Queste tasse per l’uso sono calcolate secondo quanto disposto nell’allegato III al presente Accordo. I redditi netti provenienti da queste tasse sono dedotti dai pagamenti dovuti al Governo della Danimarca conformemente alle disposizioni del presente Accordo. A meno che il Consiglio non lo consenta, il Governo della Danimarca non riscuote alcuna tassa supplementare per l’uso di un qualunque servizio da parte di utenti che non siano cittadini danesi.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 9 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

Art. XV

Senza l’approvazione del Consiglio, il Governo della Danimarca non può conchiudere alcun accordo internazionale per l’istituzione, l’esercizio, la manutenzione, lo sviluppo o il finanziamento di uno qualsiasi dei Servizi.

Art. XVI

Il Governo della Danimarca coopera il più attivamente possibile con i rappresentanti dell’Organizzazione per quanto concerne il perseguimento degli scopi del presente accordo e concede a questi rappresentanti i privilegi e le immunità cui hanno diritto in virtù della convenzione generale su i privilegi e le immunità degli istituti specializzati e, in particolare, delle disposizioni dell’allegato III (2) a suddetta convenzione.

Art. XVII

Il Consiglio convoca una riunione generale dei Governi interessati:

  1. a.

    a domanda di due o più Governi contraenti o a domanda del Governo della Danimarca o, qualora non vi siano state riunioni nei cinque anni precedenti, a domanda di uno qualsiasi dei Governi contraenti;

  2. b.

    se il mancato pagamento dei contributi da parte di taluni Governi contraenti a titolo del presente accordo necessita una revisione dei contributi che non può essere effettuata in modo soddisfacente mediante un altro mezzo;

  3. c.

    se, per qualsiasi altro motivo, il Consiglio ritiene che una tale riunione sia necessaria.

Art. XVIII

Qualsiasi controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo o dei suoi allegati, che non sia risolta mediante negoziati, è sottoposta al Consiglio, a domanda di uno dei Governi contraenti parti nella controversia, affinché elabori delle raccomandazioni.

Art. XIX

1.  Il presente accordo rimane aperto sino il 1° dicembre 1956 alla firma dei Governi elencati nel preambolo.

2.  Il presente accordo è subordinato all’accettazione dei Governi firmatari. Gli strumenti di accettazione devono essere depositati, il più presto possibile, presso il Segretario generale, che informerà tutti i Governi firmatari o aderenti della data di deposito di ciascuno strumento.

Art. XX

1.  Il presente accordo è aperto all’adesione del Governo di ciascuno Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata collegata a detta Organizzazione. Le adesioni sono effettuate mediante il deposito di uno strumento ufficiale presso il Segretario generale.

2.  Il Consiglio può intavolare negoziati con ciascun Governo che non è parte del presente accordo e i cui aeromobili civili beneficiano dei Servizi, allo scopo di ottenere la sua adesione all’accordo.

3.  Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio può conchiudere convenzioni circa il pagamento di contributi da parte di ciascun Governo che non diventa parte del presente accordo. Qualsiasi contributo ricevuto in tal modo è usato a fine del presente accordo, nelle condizioni determinate dal Consiglio.

Art. XXI

1.  Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1957 al più presto e quando il totale dei contributi iniziali dei Governi che hanno depositato il loro strumento di accettazione o di adesione è almeno pari al novanta per cento della somma massima delle spese specificate nell’articolo V. Il deposito, da parte di questi Governi, di uno strumento di accettazione o di adesione è considerato come un’approvazione del sistema di contributi, di pagamenti e di rettificazioni previsto nel presente accordo per il tempo dal 1° gennaio 1957 all’entrata in vigore dell’accordo.

2.  Per quanto concerne qualsiasi Governo, il cui strumento di accettazione o di adesione è depositato dopo l’entrata in vigore del presente accordo, l’accordo entra in vigore alla data del deposito. In tal caso, il Governo in causa accetta il sistema di contributi, di pagamenti e di rettificazioni previsto nel presente accordo, almeno dall’inizio dell’anno civile durante il quale lo strumento di accettazione o di adesione è stato depositato. Il suddetto Governo può accettare che gli sia imputato un contributo corrispondente alla sua quota di partecipazione alle spese reali approvate di Servizi ai quali le disposizioni dell’articolo VI sono applicabili e rispetto ai quali l’approvazione di tutti i Governi contraenti non è stata ottenuta alla data dell’adesione di detto Governo.

Art. XXII

  1. 1.

    a.

    Il Governo della Danimarca può mettere fine al presente accordo con effetto dal 31 dicembre di qualsiasi anno, mediante un preavviso scritto comunicato al Segretario generale al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta.

  2. b.

    Il Governo della Danimarca, se, a un momento qualsiasi, non può assicurare i Servizi attenendosi alla somma massima delle spese specificata nell’articolo V, avverte, senza indugio, per iscritto il Segretario generale e gli trasmette le previsioni particolareggiate sulle somme suppletive necessarie. Il Segretario generale esamina le previsioni, non appena le ha ricevute, e, dopo aver consultato, se occorra, il Governo della Danimarca, determina la somma necessaria oltre il limite sopra indicato. Il Segretario generale si rivolge allora ai Governi contraenti allo scopo di ottenere il loro consenso, come stipulato nell’articolo V. Se, tre mesi dopo avere determinato la somma suppletiva necessaria, il Segretario generale non ha avvertito il Governo della Danimarca che i Governi contraenti hanno dato il loro consenso, il suddetto Governo può porre fine al presente accordo, mediante un preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al Segretario generale.

  3. c.

    I Governo contraenti altri che quello della Danimarca possono porre fine al presente accordo con effetto dal 31 dicembre di qualsiasi anno, mediante un preavviso scritto comunicato al Segretario generale al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta, se il totale dei loro contributi per l’anno corrente è almeno pari al dieci per cento del limite stabilito conformemente alle disposizioni dell’articolo V.

2.  Al ricevimento di uno o di più preavvisi dell’intenzione di porre fine al presente accordo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, il Segretario generale avverte i Governi contraenti.

Art. XXIII

1.  Nonostante le disposizioni dell’articolo XXII, qualsiasi Governo contraente altro che quello della Danimarca, i cui contributi per l’anno corrente sono inferiori al dieci per cento della somma limite indicata nell’articolo V, può cessare di partecipare al presente accordo a contare dal 31 dicembre di qualsiasi anno, notificando per iscritto al Segretario generale, al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta, la sua intenzione di cessare parte dell’accordo. Per gli scopi dell’articolo XXII, paragrafo 1, lettera c, tale preavviso è ritenuto costituire parimente una notificazione del desiderio di porre fine al presente accordo.

2.  Non appena ricevuto il preavviso di cessazione di partecipazione di un Governo contraente, il Segretario generale ne avverte gli altri Governi contraenti.

Art. XXIV

1.  Il Governo della Danimarca, qualora ponga fine al presente accordo in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo XXII, paga alla Organizzazione, o l’Organizzazione può trattenere sui pagamenti dovuti a questo Governo in conformità di detto accordo, una somma che rappresenti l’equa compensazione dei benefici conseguiti dal suddetto Governo mediante l’acquisto, ai suoi fini, dei beni mobili o immobili parzialmente o integralmente rimborsati a esso conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2.  Qualora dei Governi contraenti altri che quello della Danimarca ponessero fine al presente accordo, è pagato al Governo della Danimarca, sia mediante prelevamento del fondo di riserva, sia, se tale fondo fosse insufficiente, da parte di tutti i Governi contraenti, per cura dell’Organizzazione, una somma equa a titolo di compensazione delle spese in capitale contratte dal Governo della Danimarca e non integralmente rimborsate in esecuzione al presente accordo. La somma dei pagamenti richiesti, a questo scopo, ai Governi contraenti è determinata secondo la percentuale dei contributi più recenti, i pagamenti scadendo alla data alla quale è stato posto fine all’accordo. L’Organizzazione ha il diritto di prendere possesso di tutti i beni mobili, per i quali una compensazione sia stata concessa in esecuzione al presente paragrafo. La rinuncia a tale diritto entrerebbe il considerazione nella determinazione della compensazione.

3.  Le disposizioni del paragrafo 2 del presente accordo sono parimente applicabili a qualsiasi parte dei Servizi che fosse esclusa dal presente accordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo XIII.

4.  La somma dei pagamenti che devono essere effettuati in virtù delle disposizioni del presente articolo è determinata mediante accordo fra il Consiglio e il Governo della Danimarca.

Art. XXV

1.  Riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo X, qualsiasi resto del fondo di riserva e degli interessi provenienti da questo fondo, detenuto dall’Organizzazione alla data alla quale il presente accordo cessa di essere in vigore, è rimborsato, mediante ripartizione, a quei Governi che sono ancora parte del presente accordo immediatamente prima di detta data, secondo la percentuale del loro contributo annuo più recente.

  1. 2.

    a.

    Ciascun Governo che ha ritirato la sua partecipazione al presente accordo, in virtù dell’articolo XXIII, paga all’Organizzazione, o riceve da essa, qualsiasi differenza fra la somma che ha pagato all’Organizzazione in esecuzione all’articolo VII e la parte di spese reali approvate che gli è imputabile durante la sua partecipazione.

  2. b.

    Ciascun Governo che ha ritirato la sua partecipazione paga alla Organizzazione la sua parte delle spese in capitale che sono state contratte dal Governo della Danimarca e che non sono state integralmente rimborsate in esecuzione al presente accordo. La somma che deve essere pagata è determinata secondo la percentuale del contributo più recente imputato al Governo che ritira la sua partecipazione. Il pagamento scade alla data del ritiro.

Art. XXVI1

1.  I Governi contraenti o il Consiglio possono fare qualsiasi proposta di emendamento al presente Accordo. La proposta è comunicata per scritto al Segretario generale, che la trasmette a tutti i Governi contraenti, chiedendo loro che lo informino formalmente se la accettano o no.

2.  L’adozione di un emendamento richiede il consenso dei due terzi di tutti i Governi contraenti, i cui contributi complessivi per l’anno in corso siano almeno pari al novanta per cento.

3.  L’emendamento così adottato entra in vigore per tutti i Governi contraenti il 1° gennaio dell’anno successivo a quello durante il quale il Segretario generale ha ricevuto l’accettazione ufficiale dell’emendamento, comunicata per scritto, dei Governi contraenti responsabili per almeno il novantotto per cento dei contributi per l’anno in corso.

4.  Il Segretario generale invia copie certificate conformi di ciascun emendamento adottato a tutti i Governi contraenti, e notifica loro ogni accettazione e la data di entrata in vigore di ogni emendamento.

5.  Nei casi che non siano quelli specificati nel paragrafo 6 dell’articolo XIII, il Consiglio può modificare gli allegati al presente accordo, riservati i termini e le condizioni del presente accordo e il consenso del Governo della Danimarca.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 10 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

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