Le Parti della presente Convenzione, Desiderose di mantenere un livello elevato di sicurezza in mare; Consapevoli della necessità di rivedere e di aggiornare le regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare, allegate all’atto finale della Conferenza internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare; Avendo esaminato dette regole alla luce dei fatti accaduti dopo la loro approvazione, Hanno convenuto quanto segue:
Art. IObblighi generali
Le Parti alla presente Convenzione si obbligano a conferire effetto alle regole e altri allegati costituenti il regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (qui di seguito «il Regolamento»), allegato alla presente Convenzione.
Art. IIFirma, ratificazione, accettazione, approvazione e adesione
1. La presente Convenzione è aperta alla firma fino al 1° giugno 1973 e permane successivamente aperta all’adesione.
2. Gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, oppure quelli partecipi dello Statuto della Corte internazionale di giustizia possono divenir parte della presente Convenzione mediante:
- a)
la firma senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione;
- b)
la firma con riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione; oppure
- c)
3. La ratificazione, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione avvengono mediante il deposito di uno strumento presso l’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (in seguito «Organizzazione»). Quest’ultima informa i governi degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, del deposito di ogni strumento e della data di detto deposito.
Art. IIIApplicazione territoriale
1. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, quando è responsabile dell’amministrazione di un territorio, oppure qualsiasi Parte contraente incaricata d’assicurare le relazioni internazionali di un territorio può, in ogni momento, allargare l’applicazione della presente Convenzione a questo territorio, mediante una notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione (qui di seguito «Segretario generale»).
2. L’applicazione della presente Convenzione è allargata al territorio designato nella notificazione a contare dalla data di ricezione di quest’ultima oppure da qualsiasi altra data che vi fosse indicata.
3. Qualsiasi notificazione, inviata in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, può essere ritirata rispetto ad uno qualsiasi dei territori menzionati in questa notificazione; l’allargamento dell’applicazione della presente Convenzione a questo territorio prende fine alla scadenza del termine di un anno o di qualsiasi altro termine posteriore, indicato al momento del ritiro della notificazione.
4. Il Segretario generale informa tutte le Parti contraenti della notificazione di qualsiasi allargamento o del ritiro di qualsiasi allargamento, comunicato in virtù del presente articolo.
Art. IVEntrata in vigore
- 1.
a)
La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno quindici Stati, le cui flotte mercantili rappresentano complessivamente almeno il 65 per cento, per numero di navi o per tonnellaggio, della flotta mondiale delle navi di 100 tonnellate o più di stazza lorda, sono divenuti partecipi della presente Convenzione, tenuto conto che delle due condizioni sarà determinante la prima ad essere adempiuta.
- b)
Nonostante le disposizioni dell’alinea a) del presente paragrafo, la presente Convenzione non entra in vigore innanzi il 1° gennaio 1976.
2. La data d’entrata in vigore per gli Stati che ratificano, accettano, approvano la Convenzione o vi aderiscono conformemente all’articolo II, dopo che le condizioni prescritte nell’alinea a) del paragrafo 1 sono state soddisfatte e prima che la Convenzione entri in vigore, è quella dell’entrata in vigore della Convenzione.
3. Per gli Stati che ratificano, accettano, approvano la Convenzione o vi aderiscono dopo la data della sua entrata in vigore, la Convenzione entra in vigore alla data del deposito dello strumento previsto all’articolo II.
4. Dopo la data dell’entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, conformemente al paragrafo 4 dell’articolo VI, qualsiasi ratificazione, accettazione, approvazione o adesione s’applica al testo modificato della Convenzione.
5. Alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il regolamento sostituisce e abroga le regole internazionali del 19601 per prevenire gli abbordi in mare.
6. Il Segretario generale informa i governi degli Stati, che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, della data della sua entrata in vigore.
- RU 1965 693
Art. VConferenza incaricata della revisione dei testi
1. L’Organizzazione può convocare una conferenza avente per oggetto la revisione della presente Convenzione o il Regolamento, oppure la Convenzione e il Regolamento.
2. A domanda del terzo almeno delle Parti contraenti, l’Organizzazione convoca una conferenza delle Parti contraenti aventi per oggetto la revisione della presente Convenzione o il Regolamento, oppure la Convenzione e il Regolamento.
Art. VIEmendamenti al Regolamento
1. Qualsiasi emendamento al Regolamento, proposto da una Parte contraente, è esaminato in seno all’Organizzazione a domanda di questa Parte.
2. L’emendamento, se è adottato alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti del Comitato della sicurezza marittima dell’Organizzazione, è comunicato a tutte le Parti contraenti e a tutti i Membri dell’Organizzazione, sei mesi almeno prima d’essere esaminato dall’Assemblea dell’Organizzazione. Qualsiasi Parte contraente, che non è membro dell’Organizzazione, ha diritto di partecipare all’esame dell’emendamento da parte dell’Assemblea.
3. L’emendamento, se è adottato alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti dell’Assemblea, è comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti per approvazione.
4. Siffatto emendamento entra in vigore a una data che sarà fissata dall’Assemblea al momento della sua adozione, salvo che, a una data anteriore stabilita dall’Assemblea al momento dell’adozione, più di un terzo delle Parti contraenti abbiano notificato all’Organizzazione la loro opposizione all’emendamento. La decisione dell’Assemblea relativa alle date menzionate nel presente paragrafo è presa alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.
5. Qualsiasi emendamento, se entra in vigore, sostituisce e rende caduco, per tutte le Parti contraenti che non hanno sollevato opposizione all’emendamento, qualsiasi disposizione anteriore a cui si applica.
6. Il Segretario generale informa tutte le Parti contraenti e tutti i membri dell’Organizzazione di qualsiasi domanda e comunicazione ricevuta in applicazione del presente articolo come anche della data d’entrata in vigore di ogni emendamento.
1. La presente Convenzione può essere disdetta da una Parte contraente in ogni momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore rispetto a questa Parte.
2. La disdetta avviene mediante il deposito di uno strumento presso l’Organizzazione. Il Segretario generale informa tutte le altre Parti contraenti della ricezione dello strumento di disdetta e della data del suo deposito.
3. Una disdetta ha effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento, oppure alla scadenza di qualsiasi altro termine posteriore indicato nello strumento.
Art. VIIIDeposito e registrazione
1. La presente Convenzione e il Regolamento sono depositati presso l’Organizzazione; il Segretario generale ne trasmette copia certificata conforme a tutti i governi degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito.
2. Al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale ne trasmette il testo alla Segretaria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite1.
- RS 0.120
La presente Convenzione e il Regolamento sono allestiti in un solo esemplare in lingua francese e inglese, i due testi facenti parimente fede. Ne sono parimente allestite traduzioni ufficiali in lingua russa e spagnola, le quali sono depositate con l’esemplare originale munito delle firme.