Législation

Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (con annessi)

RS 0.747.224.011In vigoreStato 01.01.202622 articoli

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Indice
  1. Disposizioni generali1–2
  2. Disposizioni particolari3–15
  3. Sanzioni16
  4. Disposizioni finali17–22

La Repubblica federale di Germania, Il Regno del Belgio, La Repubblica francese, Il Granducato del Lussemburgo, Il Regno dei Paesi Bassi, La Confederazione Svizzera, considerato che la riduzione dei rifiuti come pure la raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti a fini di riciclaggio e di eliminazione rappresentano, sia per motivi legati alla protezione dell’ambiente sia nell’interesse della sicurezza e della salute dell’equipaggio e degli utenti dei servizi di trasporto, un’esigenza per la navigazione interna e per i rami economici ad essa connessi e che questi vogliono potenziare il loro contributo in tale ambito; convinti della necessità di adottare a tal fine normative uniformi e concertate a livello internazionale per prevenire distorsioni della concorrenza; convinti inoltre che la raccolta, il deposito, il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti di bordo debbano essere finanziati sulla base del principio di causalità; considerato in particolare che l’applicazione di una tassa fissata uniformemente a livello internazionale e basata sui quantitativi di gasolio venduto alla navigazione interna, riscossa per il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti oleosi e grassi della navigazione, non contravviene al principio dell’esenzione doganale e fiscale negli Stati rivieraschi del Reno e in Belgio, sancito dalla Convenzione del 16 maggio 1952 sul trattamento doganale e fiscale del gasolio adoperato come provvisione di bordo nella navigazione sul Reno; animati dal desiderio che altri Stati, le cui vie navigabili interne sono collegate con quelle degli Stati contraenti, aderiscano alla presente Convenzione, hanno convenuto quanto segue:

Disposizioni generali

Art. 1Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si intendono per:

  1. a)

    «rifiuti di bordo»: le sostanze e gli oggetti definiti più precisamente alle lettere b) a f), che il detentore elimina, intende eliminare o deve eliminare;

  2. b)

    «rifiuti della navigazione»: i rifiuti e le acque di scarico prodotti a bordo nell’esercizio e nella manutenzione dell’imbarcazione; ne fanno parte i rifiuti della navigazione oleosi e grassi e altri tipi di rifiuti della navigazione;

  3. c)

    «rifiuti della navigazione oleosi e grassi»: oli usati, acqua di sentina e altri rifiuti oleosi o grassi quali grassi usati, filtri usati e stracci usati, nonché i recipienti e gli imballaggi di detti rifiuti;

  4. d)

    «acqua di sentina»: acqua oleosa proveniente dalle sentine nella zona macchine, dai gavoni, dai cofferdamm e dai compartimenti laterali;

  5. e)

    «altri rifiuti della navigazione»: acque di scarico domestiche, immondizie domestiche, fanghi di depurazione, slops e altri rifiuti speciali ai sensi della parte C delle disposizioni d’esecuzione;

  6. f)

    «rifiuti provenienti dal carico»: rifiuti e acque di scarico provenienti dal carico a bordo dell’imbarcazione; non ne fanno parte il carico restante, i vapori e i residui del trasbordo ai sensi della parte B delle disposizioni d’esecuzione;

  7. ff)

    «vapori»: composti gassosi che evaporano da carichi liquidi (residui gassosi di un carico liquido);

  8. g)

    «imbarcazioni»: imbarcazioni per la navigazione interna, imbarcazioni marittime o apparecchi galleggianti;

  9. h)

    «imbarcazioni passeggeri»: imbarcazioni costruite e predisposte per il trasporto di passeggeri;

  10. i)

    «imbarcazioni marittime»: imbarcazioni ammesse per la navigazione marittima o costiera e prevalentemente destinate a tale scopo;

  11. j)

    «centri di ritiro»: installazioni fisse o mobili autorizzate dalle autorità competenti a ritirare i rifiuti di bordo o i vapori;

  12. k)

    «conduttore»: persona al comando dell’imbarcazione;

  13. l)

    «imbarcazione motorizzata»: un’imbarcazione i cui motori principali o ausiliari, ad eccezione di quelli per l’avvolgimento dell’ancora, funzionano a combustione interna;

  14. m)

    «gasolio»: carburante esente da dazi e tasse destinato alle imbarcazioni per la navigazione interna;

  15. n)

    «stazioni di rifornimento»: stazioni presso le quali le imbarcazioni si riforniscono di gasolio;

  16. nn)

    «esercente del centro di ritiro»: persona che gestisce professionalmente un centro di ritiro;

  17. o)

    «esercente dell’impianto di trasbordo»: persona che esercita professionalmente operazioni di carico e scarico delle imbarcazioni;

  18. p)

    «noleggiatore»: persona che ha conferito il mandato di trasporto;

  19. q)

    «vettore»: persona che si assume professionalmente il trasporto di merci

  20. r)

    «destinatario del carico»: persona autorizzata a ricevere la merce del carico;

  21. s)

    «rilascio di vapori»: qualsiasi emissione di vapori da una cisterna chiusa che non avvenga contestualmente all’allentamento della cisterna per l’apertura dei boccaporti e per l’esecuzione di misurazioni della concentrazione di vapori né contestualmente all’attivazione delle valvole di sicurezza.

Art. 2Campo d’applicazione territoriale

La presente Convenzione si applica alle vie navigabili elencate nell’annesso 1.

Disposizioni particolari

Obblighi degli Stati

Art. 3Divieto di introduzione e di immissione

(1)

Alle imbarcazioni è fatto divieto di immettere o introdurre rifiuti di bordo o parti di carico nelle vie navigabili di cui all’annesso 1 o di rilasciare vapori nell’atmosfera sulle vie navigabili di cui all’annesso 1.1

(2)

Gli Stati parte si adoperano affinché il divieto di cui al capoverso 1 sia rispettato.

(3)

Sono ammesse deroghe a tale divieto unicamente in conformità all’annesso 2 e alle relative appendici, qui di seguito denominati «disposizioni d’esecuzione».

  1. Nuovo testo giusta la mod. della Conferenza delle Parti del 22 giu. 2017, in vigore per la Svizzera dal 1° ott. 2024 (RU 2024 294; FF 2023 999).

Art. 4Centri di ritiro

(1)

Gli Stati parte si impegnano a installare o a far installare una rete sufficientemente fitta di centri di ritiro nelle vie navigabili di cui all’annesso 1 e a coordinarla a livello internazionale.

(2)

Gli Stati parte introducono, conformemente alle disposizioni d’esecuzione, una procedura uniforme per la raccolta e il deposito dei rifiuti di bordo presso i centri di ritiro. Tale procedura comprende la prova che i rifiuti di cui all’articolo 1 lettere c, d e f sono stati depositati secondo le prescrizioni vigenti. Il deposito conforme alle prescrizioni di slops e di fanghi di depurazione ai sensi della parte C delle disposizioni d’esecuzione deve essere comprovato conformemente alle disposizioni interne dei singoli Stati.

(3)

I centri di ritiro si impegnano a ritirare i rifiuti di bordo conformemente alla procedura fissata nelle disposizioni d’esecuzione.

(4)

Gli Stati parte si adoperano affinché i centri di ritiro osservino l’obbligo di ritiro dei rifiuti di bordo conformemente alle disposizioni nazionali.

Art. 5Principio del finanziamento

Gli Stati parte introducono una procedura uniforme per finanziare il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti di bordo.

Art. 6Finanziamento del ritiro e dell’eliminazione dei rifiuti della navigazione oleosi e grassi

(1)

Il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti della navigazione oleosi e grassi sono finanziati mediante una tassa di eliminazione riscossa sulle imbarcazioni motorizzate che utilizzano gasolio; sono escluse le imbarcazioni marittime. L’importo della tassa di eliminazione è uguale in tutti gli Stati parte ed è determinato sulla base della somma dei costi di ritiro e di eliminazione, previa detrazione di eventuali proventi realizzati con la valorizzazione dei rifiuti della navigazione oleosi e grassi, e della quantità di gasolio depositato secondo la procedura di cui alla parte A delle disposizioni d’esecuzione. L’importo è adeguato all’evoluzione dei costi. Al fine di promuovere la riduzione dei rifiuti, occorre elaborare dei criteri e tenerne conto al momento della determinazione della tassa di eliminazione.

Il prodotto delle tasse versate è usato unicamente per finanziare il ritiro e l’eliminazione di rifiuti della navigazione oleosi e grassi.

(2)

Se del caso, la procedura di cui al capoverso 1 è riesaminata sulla base delle esperienze acquisite con l’applicazione del sistema.

(3)

Il versamento della tassa di eliminazione autorizza a depositare i rifiuti della navigazione oleosi e grassi presso i centri di ritiro designati dagli enti nazionali.

(4)

Gli Stati parte garantiscono che i conduttori delle imbarcazioni e le stazioni di rifornimento soddisfino le condizioni di cui alla parte A delle disposizioni d’esecuzione, in particolare al momento del deposito di gasolio.

Art. 7Finanziamento del ritiro e dell’eliminazione di altri rifiuti della navigazione

(1)

Nei porti, nei centri di trasbordo, nei bacini di sosta e nelle chiuse, non è riscossa alcuna tassa particolare per il ritiro e l’eliminazione di immondizia domestica.

(2)

In vista del ritiro e dell’eliminazione di altri rifiuti speciali, gli Stati parte adottano normative concertate al fine di disciplinare il sistema di finanziamento, integrando i costi per il ritiro e l’eliminazione di tali rifiuti nelle tasse portuali o nelle tasse d’attracco oppure imputandoli in altro modo all’imbarcazione, a prescindere dal fatto che questa depositi o meno tali rifiuti.

(3)

In caso di imbarcazioni passeggeri, i costi per il ritiro e l’eliminazione di fanghi di depurazione e di acque di scarico domestiche, di immondizie domestiche e di altri rifiuti speciali possono essere imputati separatamente al conduttore.

(4)

I costi per il ritiro e l’eliminazione di slops possono essere imputati separatamente al conduttore.

Art. 8Finanziamento dello scarico di resti, del lavaggio, nonché del ritiro e dell’eliminazione di rifiuti provenienti dal carico

(1)

Il noleggiatore o il destinatario del carico assumono i costi derivanti dallo scarico di resti e dal lavaggio dell’imbarcazione nonché del ritiro e dell’eliminazione di rifiuti provenienti dal carico conformemente alla parte B delle disposizioni d’esecuzione.

(1a)  Il noleggiatore si assume i costi derivanti dal degassaggio dell’imbarcazione conformemente alla parte B delle disposizioni d’esecuzione.1

(2)

Se, prima delle operazioni di carico, l’imbarcazione non è stata scaricata secondo le vigenti norme in materia e se il destinatario del carico precedentemente trasportato o il noleggiatore hanno adempito i loro obblighi, il vettore assume i costi per lo scarico dei resti e:

  1. a)

    in caso di lavaggio, i costi per il lavaggio; o

  2. b)

    in caso di degassaggio, i costi per il degassaggio,

dell’imbarcazione nonché i costi per il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti provenienti dal carico.2

  1. Introdotto dalla mod. della Conferenza delle Parti del 22 giu. 2017, in vigore per la Svizzera dal 1° ott. 2024 (RU 2024 294; FF 2023 999).
  2. Nuovo testo giusta la mod. della Conferenza delle Parti del 22 giu. 2017, in vigore per la Svizzera dal 1° ott. 2024 (RU 2024 294; FF 2023 999).

Art. 9Enti nazionali

(1)

Ogni Stato parte designa un ente nazionale responsabile dell’organizzazione del sistema uniforme di finanziamento del ritiro e dell’eliminazione di rifiuti della navigazione oleosi e grassi secondo quanto previsto nella parte A delle disposizioni d’esecuzione.

(2)

La composizione e le modalità dell’organizzazione e del funzionamento degli enti nazionali sono disciplinate dalle normative interne dei rispettivi Stati parte. Devono farne parte rappresentanti del settore della navigazione interna.

(3)

I costi di gestione e di amministrazione degli enti nazionali sono assunti dai rispettivi Stati parte.

Art. 10Regolamento finanziario internazionale – Ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento

(1)

Il regolamento finanziario internazionale avviene secondo la presente Convenzione nonché la parte A delle disposizioni d’esecuzione.

(2)

È istituito un ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento. L’ufficio ha fra l’altro i compiti di:

  1. a)

    garantire il regolamento finanziario fra gli enti nazionali in relazione al ritiro e all’eliminazione di rifiuti della navigazione oleosi e grassi conformemente alla procedura da essi stabilita in base alla parte A delle disposizioni d’esecuzione;

  2. b)

    esaminare in che misura occorra adeguare la rete esistente di centri di ritiro, tenendo conto delle esigenze della navigazione e della redditività dell’eliminazione;

  3. c)

    valutare annualmente, sulla base delle esperienze raccolte, il sistema di finanziamento del ritiro e dell’eliminazione di rifiuti della navigazione oleosi e grassi di cui all’articolo 6;

  4. d)

    formulare proposte per l’adeguamento dell’importo della tassa di eliminazione all’evoluzione dei costi;

  5. e)

    formulare proposte per tenere conto degli aspetti finanziari di provvedimenti tecnici volti a ridurre i rifiuti.

L’ufficio è composto di due rappresentanti di ogni ente nazionale, di cui uno rappresenta il settore della navigazione interna nazionale.

(3)

L’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento adotta all’unanimità un regolamento interno, nel quale disciplina i particolari del regolamento finanziario internazionale.

(4)

L’organizzazione dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento è disciplinata nella parte A delle disposizioni d’esecuzione.

(5)

Le mansioni di segretariato dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento sono assunte dal segretariato della Commissione centrale per la navigazione del Reno.

(6)

I costi dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento sono preventivati per l’anno seguente. Gli Stati parte contribuiscono in parti uguali.

Obblighi e diritti dei partecipanti

Art. 11Dovere generale di diligenza

Il conduttore, il resto dell’equipaggio e qualsiasi altra persona a bordo, il noleggiatore, il vettore, il destinatario del carico, gli esercenti di impianti di trasbordo e gli esercenti dei centri di ritiro devono applicare la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di prevenire l’inquinamento della via navigabile e dell’atmosfera, di contenere per quanto possibile i quantitativi di rifiuti di bordo e di evitare nel limite del possibile di mescolare diversi tipi di rifiuti.1

  1. Nuovo testo giusta la mod. della Conferenza delle Parti del 22 giu. 2017, in vigore per la Svizzera dal 1° ott. 2024 (RU 2024 294; FF 2023 999).

Art. 12Obblighi e diritti del conduttore

(1)

Il conduttore dell’imbarcazione può depositare i rifiuti di bordo presso i centri di ritiro di qualsiasi Stato parte secondo le condizioni previste dalle disposizioni d’esecuzione.

(2)

Il conduttore deve rispettare gli obblighi che scaturiscono dalle disposizioni d’esecuzione. In particolare, deve osservare il divieto di immettere o introdurre dall’imbarcazione rifiuti di bordo e parti di carico nella via navigabile oppure di rilasciarli nell’atmosfera, nella misura in cui non siano previste deroghe.1

(3)

Se non può essere addossata al conduttore dell’imbarcazione, la responsabilità dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione incombe, nell’ordine, al vettore, all’armatore o al proprietario dell’imbarcazione.

  1. Nuovo testo giusta la mod. della Conferenza delle Parti del 22 giu. 2017, in vigore per la Svizzera dal 1° ott. 2024 (RU 2024 294; FF 2023 999).

Art. 13Obblighi del vettore, del noleggiatore e del destinatario del carico nonché dell’esercente di impianti di trasbordo e di centri di ritiro1

Il vettore, il noleggiatore, il destinatario del carico nonché gli esercenti di impianti di trasbordo e di centri di ritiro devono adempiere gli obblighi risultanti nei loro confronti dalle disposizioni d’esecuzione. Per l’adempimento dei propri obblighi possono ricorrere ai servizi di terzi.

  1. Nuovo testo giusta la mod. della Conferenza delle Parti del 22 giu. 2017, in vigore per la Svizzera dal 1° ott. 2024 (RU 2024 294; FF 2023 999).

Conferenza delle Parti contraenti

Art. 14Organizzazione e competenza

(1)

Gli Stati parte istituiscono una Conferenza delle Parti contraenti, incaricata di sorvegliare l’esecuzione della presente Convenzione.

La Conferenza si riunisce una volta all’anno. Può essere convocata in seduta straordinaria da almeno due degli Stati parte.

(2)

La Conferenza esamina e decide gli emendamenti alla presente Convenzione e agli annessi, conformemente alla procedura prevista all’articolo 19.

(3)

La Conferenza adotta su proposta dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento:

  1. a)

    il regolamento finanziario annuo;

  2. b)

    l’importo della tassa di eliminazione per l’anno successivo, conformemente alla procedura di cui all’articolo 6;

  3. c)

    le modifiche procedurali in caso di regolamenti finanziari provvisori e annuali;

  4. d)

    le riduzioni applicabili alle tasse di eliminazione in seguito all’adozione di provvedimenti tecnici volti alla riduzione dei rifiuti sulle imbarcazioni.

Su proposta dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento, la Conferenza formula raccomandazioni all’indirizzo degli Stati parte in merito all’adeguamento della rete esistente dei centri di ritiro.

(4)

La Conferenza decide delle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione della presente Convenzione nonché delle controversie all’interno dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento, senza che ciò possa compromettere il regolamento finanziario provvisorio in corso.

(5)

La Conferenza adotta all’unanimità un regolamento interno.

(6)

La Conferenza elabora il preventivo per l’anno successivo. Le Parti contribuiscono in parti uguali.

Art. 15Segretariato

Ai fini della presente Convenzione, le mansioni di segretariato della Conferenza delle Parti contraenti sono assunte dal segretariato della Commissione centrale per la navigazione del Reno.

Sanzioni

Art. 16Sanzioni

Gli Stati parte perseguono conformemente alle loro disposizioni nazionali le infrazioni commesse sul loro territorio contro gli ordini e i divieti risultanti dalla presente Convenzione e dalle disposizioni d’esecuzione.

Disposizioni finali

Art. 17Firma, ratifica e adesione

(1)

La presente Convenzione è aperta alla firma della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo, del Regno d’Olanda e della Confederazione Svizzera dal 1° giugno 1996 al 30 settembre 1996.

(2)

La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretario generale della Commissione centrale per la navigazione del Reno.

(3)

Dopo l’entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati le cui vie navigabili interne sono collegate con quelle degli Stati contraenti. Gli strumenti d’adesione sono depositati presso il segretario generale della Commissione centrale per la navigazione del Reno.

Art. 18Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese a decorrere dal deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione degli Stati contraenti. Per gli altri Stati parte, entra in vigore il primo giorno del secondo mese a decorrere dal deposito dello strumento di adesione.

Art. 19Emendamenti alla Convenzione e ai relativi annessi

(1)

Ogni Stato parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione e ai relativi annessi. Le proposte d’emendamento sono esaminate dalla Conferenza delle Parti contraenti.

(2)

Il tenore di qualsiasi proposta di emendamento e la motivazione sono sottoposti al depositario che li trasmette agli Stati parte al più tardi tre mesi prima dell’inizio della Conferenza. Il depositario trasmette inoltre alle Parti tutti i pareri pervenutigli in merito alla proposta.

(3)

Gli emendamenti alla presente Convenzione e ai relativi annessi sono adottati all’unanimità.

(4)

Gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati parte. Entrano in vigore il primo giorno del sesto mese a decorrere dal deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario.

(5)

Gli emendamenti agli annessi della presente Convenzione entrano in vigore alla data convenuta, ma al più tardi nove mesi dopo che sono stati adottati, sempreché nessuno Stato parte notifichi al depositario entro sei mesi che respinge l’emendamento.

Art. 20Denuncia

(1)

Qualsiasi Stato parte può denunciare la presente Convenzione, mediante notifica al depositario, in ogni momento successivo alla scadenza di cinque anni dal giorno in cui la Convenzione è entrata in vigore per detta Parte.

(2)

La denuncia entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un anno a decorrere dal deposito della notifica, ma al più presto al termine del regolamento finanziario annuale per il precedente anno d’esercizio o al termine di un periodo di tempo più lungo fissato nella notifica.

Art. 21Depositario

(1)

Il segretario generale della Commissione centrale per la navigazione del Reno è depositario della presente Convenzione. Provvede affinché il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione siano messi a verbale e trasmette una copia certificata conforme di tali strumenti nonché del protocollo di deposito a tutte le Parti elencate nell’articolo 17 paragrafo 1 nonché a tutte le Parti che hanno aderito alla presente Convenzione.

(2)

Il depositario trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione nelle lingue di cui all’articolo 22 a tutte le Parti elencate nell’articolo 17 paragrafo 1 e a tutte le altre Parti che hanno aderito alla presente Convenzione.

(3)

Il depositario trasmette o comunica senza indugio alle Parti elencate nell’articolo 17 paragrafo 1 nonché a tutte le Parti che hanno aderito alla presente Convenzione:

  1. a)

    qualsiasi altra firma nonché la data di tale firma;

  2. b)

    tutti i documenti di cui all’articolo 19 paragrafo 2;

  3. c)

    i testi di qualsiasi emendamento alla presente Convenzione e ai relativi annessi nelle lingue di cui all’articolo 22;

  4. d)

    la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nonché degli emendamenti alla Convenzione e ai relativi annessi;

  5. e)

    le comunicazioni degli Stati parte mediante le quali queste ultime si dichiarano contrarie agli emendamenti agli annessi e qualsiasi altra comunicazione prescritta ai sensi della presente Convenzione;

  6. f)

    qualsiasi denuncia della presente Convenzione e la data dell’entrata in vigore.

Art. 22Lingue

La presente Convenzione è redatta in un unico esemplare originale nelle lingue tedesca, francese e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Allegati

  • navigabili di cui all’articolo 2
  • Disposizione esecutiva

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).