Législation

Protocollo del 1o marzo 1973 sulla segnaletica sul piano stradale aggiuntivo all'Accordo europeo completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 (con All.)

RS 0.741.201.2In vigoreStato 10.07.202613 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, ed all’Accordo europeo completante detta convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971, in vista di stabilire una maggiore uniformità in Europa delle norme concernenti la segnaletica sul piano stradale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968 ed all’Accordo europeo completante tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971, adotteranno misure adeguate affinché il sistema di segnaletica sul piano stradale applicato nel loro territorio, sia conforme con le disposizioni dell’annesso al presente Protocollo.

Art. 2

1.

Il presente Protocollo sarà aperto fino al 1° marzo 1974 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968 e dell’Accordo europeo che completa questa Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971, o che vi hanno aderito, che sono membri della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, oppure ammessi a partecipare alla Commissione a titolo consultivo in conformità con il paragrafo 8 del mandato di questa Commissione.

2.

Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica dopo che lo Stato interessato avrà ratificato la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, nonché l’Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971 o vi avrà aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

3.

Il presente Protocollo rimarrà aperto all’adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che è Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, nonché all’Accordo europeo che completa tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il segretario generale.

Art. 3

1.

Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Protocollo oppure vi aderirà, oppure ad ogni momento successivo, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che il Protocollo diviene applicabile a tutti i territori oppure ad uno qualsiasi tra loro di cui esso stesso assicura le relazioni internazionali. Il Protocollo diverrà applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto questa notifica o alla data di entrata in vigore del Protocollo per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente.

2.

Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, potrà ad ogni data ulteriore per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dichiarare che il Protocollo cesserà di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale.

Art. 4

1.

Il presente Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2.

Per ciascun Stato che ratifichi il presente Protocollo oppure vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

3.

Se la data di entrata in vigore risultante dall’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è precedente a quella risultante dall’applicazione dell’articolo 39 della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, è a quest’ultima data che il presente Protocollo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 5

All’atto della sua entrata in vigore, il presente Protocollo abrogherà e sostituirà, nelle relazioni tra le Parti contraenti, le disposizioni relative al Protocollo relativo alla segnaletica stradale contenute nell’Accordo europeo completante la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950, l’Accordo relativo alla segnaletica dei cantieri, firmato a Ginevra il 16 dicembre 1955, e l’Accordo europeo sulla segnaletica sul piano stradale, firmato a Ginevra il 13 dicembre 1957.

Art. 6

1.

Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti al Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnata da un esposto dei motivi, sarà indirizzato al Segretario generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilità di fargli sapere, entro dodici mesi dopo la data di questa comunicazione:

  1. a)

    se accettano l’emendamento, oppure

  2. b)

    se lo respingono, oppure

  3. c)

    se desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo.

Il Segretario generale trasmetterà altresì il testo dell’emendamento proposto agli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Protocollo.

  1. 2.

    a)

    Ogni proposta di emendamento che sarà stata comunicata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sarà reputata come accettata se, entro il termine summenzionato di dodici mesi, meno di un terzo delle Parti contraenti informa il Segretario generale sia che esse respingono l’emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti ogni accettazione o ogni rifiuto dell’emendamento proposto ed ogni domanda di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande ricevute durante il summenzionato termine di dodici mesi è inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti che l’emendamento entrerà in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo 1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il periodo specificato, hanno respinto l’emendamento o hanno domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo.

  2. b)

    Ogni Parte contraente la quale, durante detto periodo di dodici mesi, abbia respinto una proposta di emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potrà in ogni tempo dopo lo scadere di detto termine, notificare al Segretario generale che accetta l’emendamento, ed il Segretario generale comunicherà detta notifica a tutte le altre Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.

3.

Se un emendamento proposto non è stato accettato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il periodo di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l’emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una conferenza sia riunita per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza per esaminare l’emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.

4.

Se una conferenza è convocata in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Protocollo. Egli domanderà a tutti gli Stati invitati alla conferenza di presentargli, almeno sei mesi prima della sua data di apertura, tutte le proposte che intendono vedere esaminate anche da detta conferenza, oltre all’emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza, a tutti gli Stati invitati alla conferenza.

  1. 5.

    a)

    Si riterrà che ogni emendamento al presente Protocollo è accettato, se è stato adottato alla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla conferenza, alla condizione che tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla conferenza. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti l’adozione dell’emendamento e quest’ultimo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data di questa notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante detto periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l’emendamento.

  2. b)

    Ogni Parte contraente la quale abbia respinto un emendamento durante detto periodo di dodici mesi potrà, in ogni tempo, notificare al Segretario generale che esso l’accetta ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o alla fine di detto termine di dodici mesi, se tale data è posteriore alla precedente.

6.

Se la proposta di emendamento non è reputata come accettata in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo, e se le condizioni stabilite al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza non sono soddisfatte, si riterrà che la proposta di emendamento è respinta.

7.

Indipendentemente dalla procedura di emendamento prevista ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l’annesso al presente Accordo può essere modificato per mezzo di accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l’amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all’ottenimento di un’autorizzazione speciale a tal fine, o all’approvazione di un organo legislativo, il consenso dell’amministrazione competente della Parte contraente in causa alla modifica dell’annesso sarà considerato come dato solo quando tale amministrazione avrà dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L’accordo tra le amministrazioni competenti potrà prevedere che, durante un periodo transitorio, le precedenti disposizioni dell’annesso rimangano in vigore, in tutto o in parte, contemporaneamente a quelle nuove. Il Segretario generale fisserà la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

8.

Ciascun Stato, all’atto della firma o della ratifica del presente Protocollo, o della sua adesione, notificherà al Segretario generale il nome ed indirizzo della sua amministrazione competente per dare l’accordo previsto al paragrafo 7 del presente articolo.

Art. 7

Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. Ogni Parte contraente, che cesserà di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale, aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, nonché all’Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971, cesserà alla stessa data di essere Parte al presente Protocollo.

Art. 8

Il presente Protocollo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque per un periodo qualsiasi di dodici mesi consecutivi, nonché al momento in cui cesserà di essere in vigore la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, nonché l’Accordo europeo completante detta Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971.

Art. 9

1.

Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo, che le Parti alla controversia non avessero potuto regolare per via negoziale o in altra maniera, sarà sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti implicata nella controversia lo richiede e sarà di conseguenza deferita ad uno o più arbitri scelti di comune accordo tra le Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla domanda di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad accordarsi sulla scelta di un arbitro o di arbitri, una qualunque di queste Parti potrà domandare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico dinnanzi al quale la controversia sarà deferita per la decisione.

2.

La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, sarà obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.

Art. 10

Nessuna disposizione del presente Protocollo sarà interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite1 e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.

  1. RS 0.120

Art. 11

1.

Ogni Stato potrà, al momento di firmare il presente Protocollo o di depositare il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall’articolo 9 del presente Protocollo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall’articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avrà effettuato una tale dichiarazione.

2.

Le riserve al presente Protocollo, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in detto strumento.

3.

Ogni Stato, all’atto di depositare il suo strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest’ultimo, notificherà per iscritto al Segretario generale in che misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968 o all’Accordo europeo completante tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971 si applicano al presente Protocollo. Si riterrà che le riserve che non siano state oggetto della notifica effettuata al momento del deposito dello strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest’ultimo, non si applicano al presente Protocollo.

4.

Il Segretario generale comunicherà le riserve e le notifiche effettuate in applicazione del presente articolo a tutti gli Stati di cui all’articolo 2 del presente Protocollo.

5.

Ogni Stato che abbia effettuato una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtù del presente articolo potrà, in ogni tempo, ritirarla per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale.

6.

Ogni riserva posta in conformità con il paragrafo 2 o notificata in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo:

  1. a)

    modifica, per la Parte contraente che ha effettuato o notificato tale riserva, le disposizioni del Protocollo che sono oggetto della riserva, nei limiti di quest’ultima;

  2. b)

    modifica tali disposizioni entro i medesimi limiti per le altre Parti contraenti per quanto riguarda le loro relazioni con la Parte contraente che ha effettuato o notificato la riserva.

Art. 12

Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Protocollo, il Segretario generale notificherà alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all’articolo 2:

  1. a)

    le firme, ratifiche ed adesioni, ai sensi dell’articolo 2;

  2. b)

    le notifiche e dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3;

  3. c)

    le date di entrata in vigore del presente Protocollo in virtù dell’articolo 4;

  4. d)

    la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Protocollo in conformità con i paragrafi 2, 5 e 7 dell’articolo 6;

  5. e)

    le denunce ai sensi dell’articolo 7;

  6. f)

    l’abrogazione del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 8.

Art. 13

Dopo il 1° marzo 1974, l’originale del presente Protocollo sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all’articolo 2 del presente Protocollo.

Allegati

  • Figure

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 10.07.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).